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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
(circ.77/2019) (circ.4/2020)
La domanda diretta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essere indirizzata alla Struttura territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.
L’istruttoria delle domande deve essere effettuata dalle Strutture territoriali competenti, come di consueto, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012, verificando, in particolare, tramite gli archivi dell’Istituto, i dati forniti e le dichiarazioni rese dall’interessato nella domanda.
Domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128. Riesame (circ.4/2020)
Le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018, e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.
Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO - in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.
In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.
Si rammenta che le domande che le Strutture territoriali, a seguito dell’istruttoria, ritengono di non poter accogliere, devono essere trasmesse alla Direzione centrale Pensioni - Area Contenzioso dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della Gestione separata e delle forme esclusive dell’Ago, utilizzando esclusivamente il Sistema Gestione Documentale (SGD), per essere sottoposte all’esame del competente Comitato, che decide sulla concessione degli indennizzi in via definitiva (cfr. la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004 e il messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, paragrafo 1.3).
La domanda deve essere corredata della scheda istruttoria, allegata alla presente circolare (Allegato n. 4). Tale scheda deve essere debitamente compilata, datata, firmata in modo leggibile e deve indicare i motivi ostativi all’accoglimento, nonché contenere la relativa documentazione a supporto.
Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente potrà adire esclusivamente l’Autorità giudiziaria.
I provvedimenti di accoglimento continuano invece ad essere adottati direttamente dalle Strutture territoriali.
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
(circ.77/2019)
Come già specificato, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, introdotto dalla legge di bilancio 2019, è concesso dall’Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 207/1996.
L’Istituto effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione della prestazione in commento.
Come previsto al comma 284 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, “qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma”.
In caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità stabilite al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 207/1996.
Ai fini dell’eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, il monitoraggio riguarderà sia le entrate contributive sia gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni e sarà finalizzato alla verifica del loro relativo equilibrio, anche in via prospettica.
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata destinatari della salvaguardia e assegno sociale
(msg.7384/2014) (msg.604/2015)
Stanno pervenendo dalle sedi numerose richieste di chiarimento in merito a quanto stabilito al punto 5 della circolare n. 111 del 25 maggio 1996 dove è stato precisato che la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la possibilità di beneficiare dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se l’erogazione dell’indennizzo in parola sia compatibile con la titolarità di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e con l’assegno sociale.
Nel fornire indicazioni in merito, si fa presente preliminarmente, che le stesse trovano applicazione nei casi di concessione dell’indennizzo e non di proroga dello stesso alle nuove età pensionabili, vigendo, in tale caso, l’orientamento ministeriale, richiamato anche nel messaggio 4832 del 2014, secondo cui la proroga non è concedibile ai soggetti cui il sistema previdenziale offre già tutela.
Compatibilità con la pensione di vecchiaia
L’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011.
Ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n. 207 del 1996, richiamato dal 1° comma dell’articolo 19-ter novellato dall’articolo 1, comma 490, lettera a) della legge n. 147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Si precisa, con l’occasione, che le età pensionabili cui far riferimento per la scadenza degli indennizzi sono esclusivamente quelle riportate nelle tabelle di cui al punto 1.2 del messaggio 4832 del 2014.
Non è pertanto possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni.
L’indennizzo non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima.
Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate, tendenzialmente, le disposizioni sull’indennizzo.
Compatibilità con pensione di anzianità/anticipata
L’indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella gestione commercianti.
Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011.
Si fa presente, peraltro, che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, per specifica disposizione legislativa (v. articolo 3, comma 2 del D.L.g.vo n. 207 del 1996) “è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione”.
Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.
Analogamente al caso precedentemente esposto, il periodo di godimento dell’indennizzo, successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità/anticipata, non darà luogo all’accredito di ulteriore contribuzione nell’ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Destinatari della salvaguardia (msg.604/2015)
Ad integrazione delle istruzioni fornite con msg.7384/2014 si chiarisce che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato.
La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.
Analogamente a quanto previsto per la proroga, nelle ipotesi in cui al momento della domanda di indennizzo il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l’indennizzo può essere concesso fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.
Compatibilità con l'Assegno sociale
L’indennizzo può essere concesso anche al titolare di assegno sociale.
Nella considerazione, peraltro, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale, ne discende che la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale, che per l’anno 2014, è pari a 5.818.93 euro.
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
(circ.77/2019)
L’indennizzo introdotto dalla legge di bilancio 2019, come illustrato in premessa, è diventato una misura strutturale; tuttavia, la concessione dello stesso rimane subordinato, come già stabilito dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 207/1996, alla disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
Ciò posto, al fine di garantire le finalità delle disposizioni in commento, l’articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018, congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo, ha anche ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5 comma 2 del dlgs 207/1996, e ss.mm.ii., nella misura e secondo le modalità previste nel medesimo decreto.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamente alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%. Tale aliquota, per la quota pari allo 0,07%, è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del dlgs 207/1996, mentre, la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
(msg.4832/2014)
Ai sensi dell’ultimo comma del riformulato articolo 19-ter, tutti gli indennizzi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quelli cioè concessi ai soggetti che avevano maturato i requisiti di cui all’articolo 2 del Dlg.vo n. 207 del 1996 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 e che erano in pagamento alla data 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda le modalità per la proroga sopra menzionata, si rinvia alle istruzioni di cui al punto 2 del messaggio 4832/2014.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PROROGA (msg.604/2015)
In merito all’istruttoria delle domande in oggetto, si ricorda che destinatari della proroga fino alle nuove età pensionabili della c.d. legge Monti-Fornero sono gli indennizzi concessi ai sensi del previgente articolo 19 ter della legge n. 2 del 2009 la cui scadenza, per raggiungimento dell’età pensionabile, è intervenuta dopo il 1° gennaio 2012 e che le sedi erano già state autorizzate a prorogare fino ad un massimo di 18 mesi purchè i richiedenti fossero in possesso, al momento del compimento dei 60 anni, se donne, e 65 anni, se uomini, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti (vedi messaggi n. 219 del 04.01.2013, n. 1183 del 21.01.2013 e n. 9656 del 13.06.2013).
Ai fini della concessione della proroga in argomento è necessario che le sedi verifichino che il beneficiario dell’indennizzo sospeso per raggiungimento dell’età massima di 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo (vedi punto 2 del messaggio 4832/2014).
Particolarità se i richiedenti la proroga sono soggetti beneficiari di salvaguardia pensionistica (msg.604/2015)
In deroga alle istruzioni di cui sopra, nelle ipotesi in cui, al momento della proroga dell’indennizzo di cui alla legge n. 147 del 2013, il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso a pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, è possibile concedere la proroga dell’indennizzo fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possano presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Al riguardo si precisa che alcune disposizioni di salvaguardia prevedono espressamente che la decorrenza dei trattamenti pensionistici oggetto delle predette disposizioni non possa essere anteriore ad una certa data (per es. art. 11-bis della legge n. 124 del 2013 - c.d. quarta salvaguardia - art. 1, comma 195, della legge n. 147 del 2013 - c.d. quinta salvaguardia - art. 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 - c.d. sesta salvaguardia). In tali casi, laddove il soggetto abbia maturato i previgenti requisiti anagrafici e contributivi con apertura della relativa finestra prima della data prevista dalla legge, la proroga dell’indennizzo deve essere concessa fino alla prima decorrenza teorica utile dei trattamenti di vecchiaia e anzianità in salvaguardia.
Quanto sopra tenuto conto che, in base all’attuale orientamento ministeriale, la ratio della proroga è quella di tutelare i soggetti privi di altra tutela previdenziale e i soggetti in argomento, risultati beneficiari delle disposizioni di salvaguardia, possono potenzialmente godere di una tutela previdenziale alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico in salvaguardia.
Competenza del Comitato esercenti attività commerciali a decidere sul rigetto della proroga dell’indennizzo (msg.604/2015)
Diverse Sedi hanno chiesto indicazioni sulle modalità operative da seguire per l’istruttoria delle domande di proroga dell’indennizzo presentate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge n. 147 del 2013 per le quali si ritiene di non poter procedere all’ accoglimento.
Al riguardo si comunica che per l’istruttoria delle richieste di proroga le Sedi dovranno seguire un iter procedurale analogo a quello seguito per le domande di indennizzo. Si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.
Le Sedi competenti per territorio dovranno provvedere all’istruttoria delle domande di proroga e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, dovranno provvedere direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento ed a porre in pagamento i ratei di indennizzo dovuti dal momento della sospensione del trattamento.
Le domande per le quali, invece, l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate al predetto Comitato amministratore il quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.
Le Sedi, per ogni richiesta di proroga, analogamente a quanto si verifica per le domande di indennizzo, dovranno trasmettere, tramite il consueto canale postale, alla Direzione Centrale Pensioni:
- una scheda istruttoria redatta secondo il facsimile allegato (allegato 1) da riprodurre localmente, debitamente compilata, datata, firmata con firma leggibile e con una sintetica indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della proroga;
- copia della domanda di proroga pervenuta cartacea o in via telematica (salvo nei casi in cui la sede abbia proceduto d’ufficio al riesame dell’indennizzo sospeso);
- copia della documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati per la compilazione della suddetta scheda istruttoria e che sono alla base del rigetto (l’estratto contributivo, il Gapne web da cui risulti l’eventuale titolarità di trattamento pensionistico o certificazione da cui risulti diritto alla salvaguardia, nonché la documentazione da cui risulti lo svolgimento di attività lavorativa al momento della proroga).
Nell’ipotesi in cui la Sede, abbia emesso un provvedimento di rigetto in merito alla concessione della proroga, quest’ultimo dovrà essere annullato in autotutela per vizio di competenza e tutta la documentazione, come sopra elencata, inviata al Comitato.
Eventuali ricorsi amministrativi presentati dagli interessati avverso i provvedimenti di rigetto emessi dalle Sedi dovranno essere considerati nulli in quanto presentati avverso la decisione assunta da un organo non competente.
La circostanza dovrà essere prontamente segnalata ai ricorrenti e, contestualmente, dovrà essere loro comunicato che la domanda è stata trasmessa al competente Comitato per la decisione definitiva.
Le sedi regionali avranno cura di adottare iniziative finalizzate a verificare che le istruzioni fornite con il presente messaggio vengano correttamente applicate.