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Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Requisito contributivo per l'autorizzazione
(circ.45/2009)
L’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, al comma 2, stabilisce che possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
In merito va osservato che la previsione di tale requisito minimo ha la finalità di facilitare l’accesso degli interessati alla facoltà disciplinata dalla norma sopra richiamata.
Ne consegue che possono accedere ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time coloro che, pur non potendo far valere il predetto requisito nel quinquennio precedente la data della relativa domanda, abbiano invece maturato il requisito di anzianità contributiva richiesto per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dall’articolo 5, comma 2bis, del DLgs. n. 184/1997 ("L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47"), vale a dire cinque anni di contribuzione effettiva, a qualunque epoca riferita.
Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione in merito alla necessità di una attenta verifica dei requisiti contributivi in tutti i casi in cui, contestualmente all’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time, venisse richiesta anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
In dette ipotesi potrà essere rilasciata tale ultima autorizzazione solo se, alla data della relativa domanda, risulteranno perfezionate le condizioni richieste dalle norme di carattere generale, di cui all’articolo 5, commi 2 (tre anni nei cinque precedenti la domanda) e 2 bis (5 anni nella vita assicurativa) e dall’articolo 6, comma 2 (cause ostative alla prosecuzione volontaria), del più volte citato DLgs. n. 184/1997.
In difetto e, ovviamente, in presenza del requisito minimo richiesto dall’articolo 8, comma 2, del DLgs. n. 564/1997 (un anno nel quinquennio precedente), potrà essere concessa la sola autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time.