Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Volontaria Importo del contributo
La contribuzione volontaria
Importo dovuto dai Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati alla contribuzione volontaria prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Anno 2019
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2019, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (Allegato n. 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Anno 2018
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2018 dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (allegato n. 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Anno 2016
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2016, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).
Anno 2015
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2015, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Anno 2019
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2019, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,53;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS |
0,005654 |
Quota Pensione |
0,994346 |
Totale |
1,000000 |
Anno 2018
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS |
0,005715 |
Quota Pensione |
0,994285 |
Totale |
1,000000 |
Anno 2015
Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2015, si devono utilizzare le seguenti modalità:
- contributo integrativo
- è costituito dalla somma:
- dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,11;
- dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);
- è costituito dalla somma:
- contributo base
- importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18^ Classe
Base IVS |
0,005778 |
Quota Pensione |
0,994222 |
TOTALE |
1,000000 |
La contribuzione volontaria
Importo dovuto dai Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990, n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
Anno 2019
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione 22,00% RM |
Addizionale legge n. 233/90 2,00% RM |
Addizionale legge n. 160/75 (€ 0,68 x 3) |
Contributo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1° |
Fino a € 229,59 |
€ 229,59 |
€ 50,51 |
€ 4,60 |
€ 2,04 |
€ 57,15 (a) |
2° |
Oltre € 229,59 Fino a € 306,12 |
€ 267,86 |
€ 58,93 |
€ 5,36 |
€ 2,04 |
€ 66,33 (a) |
3° |
Oltre € 306,12 Fino a € 382,65 |
€ 344,39 |
€ 75,77 |
€ 6,89 |
€ 2,04 |
€ 84,70 |
4° |
Oltre € 382,65 |
€ 420,92 |
€ 92,61 |
€ 8,42 |
€ 2,04 |
€ 103,07 |
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 57,19 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 67,72 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
Anno 2018
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione 22,00% RM |
Addizionale legge 233/90 2,00%RM |
Addizionale legge 160/75 (€ 0,67 x 3) |
Contributo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1° |
Fino a € 227,10 |
€ 227,10 |
€ 49,97 |
€ 4,55 |
€ 2,01 |
€ 56,53 (a) |
2° |
Oltre € 227,10 Fino a € 302,80 |
€ 264,95 |
€ 58,29 |
€ 5,30 |
€ 2,01 |
€ 65,60 (a) |
3° |
Oltre € 302,80 Fino a € 378,50 |
€ 340,65 |
€ 74,95 |
€ 6,82 |
€ 2,01 |
€ 83,78 |
4° |
Oltre € 378,50 |
€ 416,35 |
€ 91,60 |
€ 8,33 |
€ 2,01 |
€ 101,94 |
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 56,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 66,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
Decorrenza 1 gennaio 2016
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione 21,20% RM |
Addizionale Legge 233/90 2,00%RM |
Addizionale Legge 160/75 (€ 0,66 x 3) |
Contributo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1° |
Fino a € 224,64 |
€ 224,64 |
€ 47,63 |
€ 4,50 |
€ 1,98 |
€54,11 (a) |
2° |
Oltre € 224,64 Fino a € 299,52 |
€ 262,08 |
€ 55,57 |
€ 5,25 |
€ 1,98 |
€62,80 (a) |
3° |
Oltre € 299,52 Fino a € 374,40 |
€ 336,96 |
€ 71,44 |
€ 6,74 |
€ 1,98 |
€ 80,16 |
4° |
Oltre € 374,40 |
€ 411,84 |
€ 87,32 |
€ 8,24 |
€ 1,98 |
€ 97,54 |
a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
- € 55,95 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 65,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
Decorrenza 1 gennaio 2015
Classi |
Classi di reddito settimanale |
Reddito settimanale medio imponibile |
Quota Pensione 20,80% RM |
Addizionale Legge 233/90 2,00%RM |
Addizionale Legge 160/75 (€ 0,66 x 3) |
Contributo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1° |
Fino a € 224,64 |
€ 224,64 |
€ 46,73 |
€ 4,50 |
€ 1,98 |
€53,21 (a) |
2° |
Oltre € 224,64 Fino a € 299,52 |
€ 262,08 |
€ 54,52 |
€ 5,25 |
€ 1,98 |
€61,75 (a) |
3° |
Oltre € 299,52 Fino a € 374,40 |
€ 336,96 |
€ 70,09 |
€ 6,74 |
€ 1,98 |
€78,81 |
4° |
Oltre € 374,40 |
€ 411,84 |
€ 85,67 |
€ 8,24 |
€ 1,98 |
€95,89 |
(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
- € 55,95 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 65,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
La contribuzione volontaria
Importo dovuto dagli Artigiani e dai Commercianti
(circ.57/2015) (circ.14/2016) (circ.12/2017) (circ.31/2018)
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l'anno 2020 dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
|
Artigiani |
Commercianti |
---|---|---|
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,09% |
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
21,90% |
21,99% |
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l'anno 2019 dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,09% |
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
21,45% |
21,54% |
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l'anno 2018 dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
24,00 % |
24,09 % |
collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
21,00 % |
21,09 % |
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l'anno 2017 dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
23,55 % |
23,64 % |
collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
20,55 % |
20,64 % |
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2017. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovrà essere calcolato per l'anno 2016 con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
23,10 % |
23,19 % |
collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
20,10 % |
20,19 % |
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovrà essere calcolato per l'anno 2015 con le seguenti aliquote:
Artigiani |
Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
22,65 % |
22,74 % |
collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
19,65 % |
19,74 % |
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1/1/2020
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||
24% |
21,90% |
|||
1 |
Fino a € 15.953 |
€ 15.953 |
€ 319,06 |
€ 291,15 |
2 |
da € 15.954 a € 21.191 |
€ 18.573 |
€ 371,46 |
€ 338,96 |
3 |
da € 21.192 a € 26.429 |
€ 23.811 |
€ 476,22 |
€ 434,56 |
4 |
da € 26.430 a € 31.667 |
€ 29.049 |
€ 580,98 |
€ 530,15 |
5 |
da € 31.668 a € 36.905 |
€ 34.287 |
€ 685,74 |
€ 625,74 |
6 |
da € 36.906 a € 42.143 |
€ 39.525 |
€ 790,50 |
€ 721,34 |
7 |
da € 42.144 a € 47.378 |
€ 44.761 |
€ 895,22 |
€ 816,89 |
8 |
da € 47.379 |
€ 47.379 |
€ 947,58 |
€ 864,67 |
Decorrenza 1/1/2019
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||
24,00% |
21,45% |
|||
1 |
Fino a € 15.878 |
€ 15.878 |
€ 317,56 |
€ 283,82 |
2 |
da € 15.879 a € 21.089 |
€ 18.484 |
€ 369,68 |
€ 330,40 |
3 |
da € 21.090 a € 26.300 |
€ 23.695 |
€ 473,90 |
€ 423,55 |
4 |
da € 26.301 a € 31.511 |
€ 28.906 |
€ 578,12 |
€ 516,69 |
5 |
da € 31.512 a € 36.722 |
€ 34.117 |
€ 682,34 |
€ 609,84 |
6 |
da € 36.723 a € 41.933 |
€ 39.328 |
€ 786,56 |
€ 702,99 |
7 |
da € 41.934 a € 47.142 |
€ 44.538 |
€ 890,76 |
€ 796,12 |
8 |
da € 47.143 |
€ 47.143 |
€ 942,86 |
€ 842,68 |
Decorrenza 1/1/2018
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
24,00 % |
21,00 % |
|||
1 |
Fino a € 15.710 |
15.710 |
314,20 |
274,93 |
2 |
da € 15.711 a € 20.863 |
18.287 |
365,74 |
320,02 |
3 |
da € 20.864 a € 26.016 |
23.440 |
468,80 |
410,20 |
4 |
da € 26.017 a € 31.169 |
28.593 |
571,86 |
500,38 |
5 |
da € 31.170 a € 36.322 |
33.746 |
674,92 |
590,56 |
6 |
da € 36.323 a € 41.475 |
38.899 |
777,98 |
680,73 |
7 |
da € 41.476 a € 46.629 |
44.053 |
881,06 |
770,93 |
8 |
da € 46.630 |
46.630 |
932,60 |
816,03 |
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1/1/2017
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
23,55 % |
20,55 % | |||
1 |
Fino a € 15.548 |
15.548 |
305,13 |
266,26 |
2 |
da € 15.549 a € 20.644 |
18.097 |
355,15 |
309,91 |
3 |
da € 20.645 a € 25.740 |
23.193 |
455,16 |
397,18 |
4 |
da € 25.741 a € 30.836 |
28.289 |
555,17 |
484,45 |
5 |
da € 30.837 a € 35.932 |
33.385 |
655,18 |
571,72 |
6 |
da € 35.933 a € 41.028 |
38.481 |
755,19 |
658,99 |
7 |
da € 41.029 a € 46.122 |
43.576 |
855,18 |
746,24 |
8 |
da € 46.123 |
46.123 |
905,16 |
789,86 |
Decorrenza 1/1/2016
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
23,10 % |
20,10 % | |||
1 |
Fino a € 15.548 |
15.548 |
299,30 |
260,43 |
2 |
da € 15.549 a € 20.644 |
18.097 |
348,37 |
303,12 |
3 |
da € 20.645 a € 25.740 |
23.193 |
446,47 |
388,48 |
4 |
da € 25.741 a € 30.836 |
28.289 |
544,56 |
473,84 |
5 |
da € 30.837 a € 35.932 |
33.385 |
642,66 |
559,20 |
6 |
da € 35.933 a € 41.028 |
38.481 |
740,76 |
644,56 |
7 |
da € 41.029 a € 46.122 |
43.576 |
838,84 |
729,90 |
8 |
da € 46.123 |
46.123 |
887,87 |
772,56 |
Decorrenza 1/1/2015
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
22,65 % |
19,65 % | |||
1 |
Fino a € 15.548 |
15.548 |
293,47 |
254,60 |
2 |
da € 15.549 a € 20.644 |
18.097 |
341,58 |
296,34 |
3 |
da € 20.645 a € 25.740 |
23.193 |
437,77 |
379,79 |
4 |
da € 25.741 a € 30.836 |
28.289 |
533,95 |
463,23 |
5 |
da € 30.837 a € 35.932 |
33.385 |
630,14 |
546,68 |
6 |
da € 35.933 a € 41.028 |
38.481 |
726,33 |
630,13 |
7 |
da € 41.029 a € 46.122 |
43.576 |
822,50 |
713,56 |
8 |
da € 46.123 |
46.123 |
870,57 |
755,26 |
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1/1/2020
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||
24,09% |
21,99% |
|||
1 |
Fino a € 15.953 |
€ 15.953 |
€ 320,26 |
€ 292,34 |
2 |
da € 15.954 a € 21.191 |
€ 18.573 |
€ 372,86 |
€ 340,36 |
3 |
da € 21.192 a € 26.429 |
€ 23.811 |
€ 478,01 |
€ 436,34 |
4 |
da € 26.430 a € 31.667 |
€ 29.049 |
€ 583,16 |
€ 532,33 |
5 |
da € 31.668 a € 36.905 |
€ 34.287 |
€ 688,32 |
€ 628,31 |
6 |
da € 36.906 a € 42.143 |
€ 39.525 |
€ 793,47 |
€ 724,30 |
7 |
da € 42.144 a € 47.378 |
€ 44.761 |
€ 898,58 |
€ 820,25 |
8 |
da € 47.379 |
€ 47.379 |
€ 951,14 |
€ 868,23 |
Decorrenza 1/1/2019
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile |
||
24,09% |
21,54% |
|||
1 |
Fino a € 15.878 |
€ 15.878 |
€ 318,75 |
€ 285,01 |
2 |
da € 15.879 a € 21.089 |
€ 18.484 |
€ 371,07 |
€ 331,79 |
3 |
da € 21.090 a € 26.300 |
€ 23.695 |
€ 475,68 |
€ 425,33 |
4 |
da € 26.301 a € 31.511 |
€ 28.906 |
€ 580,29 |
€ 518,86 |
5 |
da € 31.512 a € 36.722 |
€ 34.117 |
€ 684,90 |
€ 612,40 |
6 |
da € 36.723 a € 41.933 |
€ 39.328 |
€ 789,51 |
€ 705,94 |
7 |
da € 41.934 a € 47.142 |
€ 44.538 |
€ 894,10 |
€ 799,46 |
8 |
da € 47.143 |
€ 47.143 |
€ 946,40 |
€ 846,22 |
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".
Decorrenza 01/01/2018
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
24,09% |
21,09% | |||
1 |
Fino a € 15.710 |
15.710 |
315,38 |
276,10 |
2 |
da € 15.711 a € 20.863 |
18.287 |
367,11 |
321,39 |
3 |
da € 20.864 a € 26.016 |
23.440 |
470,56 |
411,96 |
4 |
da € 26.017 a € 31.169 |
28.593 |
574,00 |
502,52 |
5 |
da € 31.170 a € 36.322 |
33.746 |
677,45 |
593,09 |
6 |
da € 36.323 a € 41.475 |
38.899 |
780,90 |
683,65 |
7 |
da € 41.476 a € 46.629 |
44.053 |
884,36 |
774,23 |
8 |
da € 46.630 |
46.630 |
936,10 |
819,52 |
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 01/01/2017
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
23,64% |
20,64% | |||
1 |
Fino a € 15.548 |
15.548 |
306,30 |
267,43 |
2 |
da € 15.549 a € 20.644 |
18.097 |
356,51 |
311,27 |
3 |
da € 20.645 a € 25.740 |
23.193 |
456,90 |
398,92 |
4 |
da € 25.741 a € 30.836 |
28.289 |
557,29 |
486,57 |
5 |
da € 30.837 a € 35.932 |
33.385 |
657,68 |
574,22 |
6 |
da € 35.933 a € 41.028 |
38.481 |
758,08 |
661,87 |
7 |
da € 41.029 a € 46.122 |
43.576 |
858,45 |
749,51 |
8 |
da € 46.123 |
46.123 |
908,62 |
793,32 |
Decorrenza 01/01/2016
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
23,19% |
20,19% | |||
1 |
Fino a € 15.548 |
15.548 |
300,47 |
261,60 |
2 |
da € 15.549 a € 20.644 |
18.097 |
349,72 |
304,48 |
3 |
da € 20.645 a € 25.740 |
23.193 |
448,20 |
390,22 |
4 |
da € 25.741 a € 30.836 |
28.289 |
546,68 |
475,96 |
5 |
da € 30.837 a € 35.932 |
33.385 |
645,17 |
561,70 |
6 |
da € 35.933 a € 41.028 |
38.481 |
743,65 |
647,44 |
7 |
da € 41.029 a € 46.122 |
43.576 |
842,11 |
733,17 |
8 |
da € 46.123 |
46.123 |
891,33 |
776,02 |
Decorrenza 01/01/2015
Classi di reddito |
Reddito medio imponibile |
Contribuzione mensile | ||
---|---|---|---|---|
22,74% |
19,74% | |||
1 |
Fino a € 15.548 |
15.548 |
294,63 |
255,76 |
2 |
da € 15.549 a € 20.644 |
18.097 |
342,94 |
297,70 |
3 |
da € 20.645 a € 25.740 |
23.193 |
439,51 |
381,52 |
4 |
da € 25.741 a € 30.836 |
28.289 |
536,08 |
465,35 |
5 |
da € 30.837 a € 35.932 |
33.385 |
632,65 |
549,18 |
6 |
da € 35.933 a € 41.028 |
38.481 |
729,21 |
633,01 |
7 |
da € 41.029 a € 46.122 |
43.576 |
825,77 |
716,83 |
8 |
da € 46.123 |
46.123 |
874,03 |
758,72 |
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
La contribuzione volontaria
Importo dovuto nella Gestione Separata
(circ.57/2015) (circ.14/2016) (12/2017) (circ.31/2018) (42/2019) (circ.33/2020)
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari:
- per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate
- per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate
- per l’anno 2018, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate
- per l’anno 2017, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate
- per l’anno 2016, al 27% per i professionisti ed al 31% per i collaboratori e figure assimilate
- per l’anno 2015, al 27% per i professionisti ed al 30% per i collaboratori e figure assimilate
2020
Poiché nel 2020 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.953,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.988,32 su base annua e € 332,36 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.264,52 su base annua e € 438,71 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
2019
Poiché nel 2019 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.878,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.969,60 su base annua e € 330,80 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.239,80 su base annua e € 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
2018
Poiché nel 2018 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.710,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore, per quanto concerne i professionisti, a € 3.927,60 su base annua e € 327,30 su base mensile, mentre per quanto concerne tutti gli altri iscritti non potrà essere inferiore a € 5.184,36 su base annua e € 432,03 su base mensile.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
2017
Poiché nel 2017 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
2016
Poiché nel 2016 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.819,88 su base annua e € 401,66 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
2015
Poiché nel 2015 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.664,40 su base annua e € 388,70 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
La contribuzione volontaria
Importo dovuto da Elettrici Telefonci Autoferrotranvieri ex INPDAI Fondo Volo e dipendenti Ferrovie dello Stato
(circ.57/2015) (circ.14/2016) (circ.12/2017) (circ.31/2018) (circ.33/2020)
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
- X3 = aliquota IVS del 40,82%
- Y3 = aliquota IVS del 37,70%
- Z3 = aliquota IVS del 38,00%