Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

CIG ordinaria ed altre prestazioni

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

CIG ordinaria ed altre prestazioni

Assegno al nucleo familiare

Assegno al nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di CIG (L. n. 1115 del 5/11/1968, art. 6).

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Cassa integrazione guadagni straordinaria
Per la stessa unità produttiva è incompatibile l'intervento ordinario in concomitanza con quello straordinario: quest'ultimo prevale per causali sostanzialmente coincidenti. I due interventi possono riferirsi allo stesso periodo, solo, ove facciano riferimento a situazioni tra loro indipendenti, quali, ad esempio maltempo e crisi aziendale.
L'intervento ordinario può essere seguito dall'intervento straordinario anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime. (Msg.n.006990 del 27.03.2009).

Congedo straordinario

Congedo straordinario (ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) (msg. n. 027168 del 25.11.2009)

  • in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro (CIGO a zero ore) il lavoratore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del congedo straordinario;
  • se la domanda di congedo straordinario è presentata prima che sia disposta la sospensione dell'attività lavorativa, sia ridotta che a zero ore, il lavoratore ha diritto a percepire il congedo straordinario;
  • se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della CIGO ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire il trattamento di CIGO per le ore di riduzione dell'attività lavorativa e l'indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.

Contratti di solidarietà

Contratti di solidarietà
la CIGO è compatibile con i contratti di solidarietà. (circ. 9 dell'8/1/1986 punto 6)

Ferie non godute

Ferie non godute

  • Nel caso di richiesta di cig a zero ore, fermo restando quanto previsto all'art. 10 D.Lgs n. 66/2003, il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. quindi tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e quindi coincidere con la ripresa dell'attività produttiva. (msg n. 9268 del 30/05/2012 all.interpello)
  • In caso di richiesta di cassa integrazione per riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell'attività lavorativa sia pure ad orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.(msg n. 9268 del 30/05/2012 all.interpello)

Festività

Festività
Lavoratori ad orario ridotto, retribuiti sia a paga oraria che in misura fissa mensile:

  • non sono mai integrabili le festività che ricadono all'interno del periodo di CIGO (circ. n. 64183 del 19/10/1972), e restano a carico del datore di lavoro.

Lavoratori sospesi:

  • retribuiti a paga oraria (non in misura fissa mensile):
    • non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale.
    • sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione (msg n. 013552 del 12.06.2009).
  • retribuiti in misura fissa mensile:
    • tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale.

Lavoro accessorio (buoni lavoro/voucher)

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

Lavoro autonomo

Lavoro autonomo
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
Il lavoro autonomo è compatibile ma incumulabile con la CIGS, pertanto dall'importo dell'integrazione salariale andranno decurtati i proventi del lavoro, fino a concorrenza dell'importo della CIGS, comportando una proporzionale riduzione di esso. Nei casi in cui il rapporto di lavoro autonomo sia facilmente collocabile temporalmente, si sospenderà l'erogazione dell' integrazione salariale per il periodo interessato.
Nei casi in cui i redditi non siano facilmente quantificabili e/o collocabili temporalmente,si sospenderà la prestazione in attesa che l'assicurato dimostri e documenti (anche mese per mese) l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di CIG/CIGS (incumulabilità relativa circ 130 del 04/10/2010 p.5.2).

Lavoro dipendente

Lavoro dipendente
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore nei casi di svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione della CIGS, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
Tempo pieno:
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo pieno:

  • l'incumulabilità sarà totale e la CIGS sospesa per il periodo in cui si è prestata attività lavorativa se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
  • l'incumulabità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale (determinato o indeterminato), e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi.

Part-time:
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale:

  • l'incumulabilità sarà totale se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
  • l'incumulabilità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale, e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi;
  • Non ci sarà incumulabilità se la nuova attività part-time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa.

Part-time verticale:
Le settimane o i giorni in cui, per contratto, il lavoratore non doveva lavorare, non sono coperte né da retribuzione, né dalla relativa contribuzione.
Pertanto la CIGS è dovuta per i soli periodi in cui si sarebbe dovuta prestare attività lavorativa.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS , la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte.
Doppio part-time :
Se l'assicurato svolge un doppio part-time e da uno di questi viene posto in CIGS, l'incumulabilità non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.
Lavoro intermittente (a chiamata):
E' possibile stipulare il contratto di lavoro a chiamata (anche per il week-end) previa comunicazione all'INPS. È valida una comunicazione iniziale che comprenda tutto il periodo, e il lavoratore dovrà comunicare di volta in volta le giornate di effettivo impiego.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS, la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte.
la norma opera anche se il contratto era preesistente.
Lavoro all'estero:
Non esistono per la CIG/S norme specifiche che impongano al lavoratore in CIG di non lasciare il paese, in quanto il rapporto di lavoro non si interrompe. Vige comunque l'OBBLIGO di sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) (art.19 c.10 DL.185/08)

Permessi giornalieri ex lege 104/1992

Permessi giornalieri ex lege 104/1992
Al portatore di handicap che lavora, spettano i permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della Legge 104/1992 (3 giorni di permesso mensile retribuito o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito). Trattandosi di ore lavorative, sono, come tali, integrabili.

Malattia

Malattia
Circ. n. 82/2009

Cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore

La malattia insorta durante il periodo di cassa integrazione ordinaria a 0 ore non è indennizzabile. Il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.
Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIGO a zero ore si possono verificare due casi:
se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa:se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Cassa integrazione guadagni ordinaria adorario ridotto (prevale la malattia)

Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento CIGO NON è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).

Maternità

Maternità
L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sul trattamento CIG (circ. n. 625 EAD del 22/4/1980 e circ. n. 152 del 7/7/1990).
Congedo parentale (astensione facoltativa): resta affidata all'interessata/o, pur dopo l'intervento della cig, la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione a norma dell'art. 7 l. 1204 del 1971.
Le ore di allattamento sono considerate lavorative e pertanto integrabili.

Indennità di mobilità

Indennità di mobilità
La Cassa Integrazione Ordinaria non può coesistere con il trattamento di mobilità e quest'ultimo prevale sulla CIGO. Pertanto il lavoratore in mobilità, assunto da un'azienda che successivamente ricorre alla CIGO, non potrà accedere alla stessa, ma dovrà rientrare in mobilità per usufruire dell'indennità residua.

Pensione

Pensione
Per quanto riguarda l'incumulabilità o incompatibilità con la pensione vedi art. 7 D.L. n. 791/1981 convertito nella Legge n. 54 del 26/2/1982

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