Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Finanziamento della CIGS
Il finanziamento della CIGS è in misura prevalente a carico dello Stato che vi provvede tramite la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) istituita presso l'INPS dall' art. 37 della Legge n. 88 del 1989.
Per la parte rimanente del finanziamento, l'art 9 della Legge n. 407 del 1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento CIGS (circ. n. 19 del 1991).
Le aziende sono, inoltre, soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori o del 3% per le aziende fino a 50 dipendenti (circ. n. 240 del 1988) e per quelle che usufruiscono della CIG in deroga.
Sono escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali e le aziende che ricorrono all'intervento straordinario in seguito alla stipula di contratti di solidarietà.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Ricorsi
A differenza delle altre forme di cassa integrazione salariale, per la CIGS non è previsto il ricorso amministrativo ma un'istanza di riesame al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le istruzioni impartite dalla circolare ministeriale n. 17 del 16/2/1996.
E' possibile, inoltre, esperire azione giudiziaria proponendo ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego. Competente è il TAR del Lazio nel caso di domande di CIGS relative a stabilimenti situati in più regioni, altrimenti il TAR della stessa regione in cui ha sede lo stabilimento interessato alla CIGS.
In alternativa, può essere ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
CIGS ed altre prestazioni
Periodi concomitanti con la CIG ordinaria
Per la stessa unità produttiva e per lo stesso periodo, CIGO e CIGS sono: incompatibili per cause sostanzialmente coincidenti e la CIGS prevale sulla CIGO (circ. n. 256 del 7/11/1991, punto 5) . compatibili per situazioni tra loro indipendenti (msg 7803 del 16.1.85)
Lavoro subordinato a tempo determinato
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore nei casi di svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione della CIGS, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato. Tempo pieno:
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo pieno:
o l'incumulabilità sarà totale e la CIGS sospesa per il periodo in cui si è prestata attività lavorativa se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
o l'incumulabità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale (determinato o indeterminato), e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi.
Part-time :
Se la CIGS deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale:
o l'incumulabilità sarà totale se il beneficiario si rioccupa a tempo pieno;
o l'incumulabilità sarà relativa se il beneficiario si rioccupa a tempo parziale, e dimostri ( es. con buste paga) che il reddito conseguito è minore dell'importo salariale. In questo caso sarà erogata la differenza tra i due importi;
o Non ci sarà incumulabilità se la nuova attività part-time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa.
Part-time verticale:
Le settimane o i giorni in cui, per contratto, il lavoratore non doveva lavorare, non sono coperte né da retribuzione, né dalla relativa contribuzione.
Pertanto la CIGS è dovuta per i soli periodi in cui si sarebbe dovuta prestare attività lavorativa.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS , la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte. Doppio part-time :
Se l'assicurato svolge un doppio part-time e da uno di questi viene posto in CIGS, l'incumulabilità non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa. Lavoro intermittente (a chiamata):
E' possibile stipulare il contratto di lavoro a chiamata (anche per il week-end) previa comunicazione all'INPS. È valida una comunicazione iniziale che comprenda tutto il periodo, e il lavoratore dovrà comunicare di volta in volta le giornate di effettivo impiego.
Quindi, se il lavoratore si rioccupa in periodi temporalmente coincidenti con l'erogazione della CIGS, la stessa non sarà dovuta, mentre ci sarà cumulabilità (totale o parziale) nel caso in cui il periodo non coincida del tutto o in parte.
la norma opera anche se il contratto era preesistente. Lavoro all'estero:
Non esistono per la CIG/S norme specifiche che impongano al lavoratore in CIG di non lasciare il paese, in quanto il rapporto di lavoro non si interrompe. Vige comunque l'OBBLIGO di sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ( art.19 c.10 DL.185/08)
Lavoro autonomo
E' obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
Il lavoro autonomo è compatibile ma incumulabile con la CIGS, pertanto dall'importo dell'integrazione salariale andranno decurtati i proventi del lavoro, fino a concorrenza dell'importo della CIGS, comportando una proporzionale riduzione di esso. Nei casi in cui il rapporto di lavoro autonomo sia facilmente collocabile temporalmente, si sospenderà l'erogazione dell' integrazione salariale per il periodo interessato. Nei casi in cui i redditi non siano facilmente quantificabili e/o collocabili temporalmente,si sospenderà la prestazione in attesa che l'assicurato dimostri e documenti (anche mese per mese) l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di CIG/CIGS (incumulabilità relativa circ 130 del 04/10/2010 p.5.2)
Collaboratore familiare senza reddito
Nel caso in cui il reddito dichiarato sia zero, il lavoratore potrà continuare a percepire per intero le integrazioni salariali (circ 179/02 p.3)
Lavoro accessorio (buoni lavoro/voucher)
In via sperimentale e fino al 31/12/2010, i lavoratori in CIG/CIGS (e più in generale tutti i percettori di sostegno al reddito) hanno la possibilità di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per
tutte le attività, cumulando i redditi derivanti da tale occupazione (al netto dei contributi) : Fino a 3.000 € per anno solare (anche se derivanti da somma di più lavori) : non è obbligatoria la comunicazione preventiva prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988 e i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con la CIGS; Oltre 3.000 € per anno solare (anche se derivanti da somma di più lavori): è obbligatoria la comunicazione preventiva prevista al 5° c. dell'art. 8 della L. 160/1988 e i redditi da lavoro sono parzialmente cumulabili con la CIGS.
Assegno al nucleo familiare
Spettano, durante i periodi autorizzati di CIG/CIGS, al lavoratore che ne possegga i requisiti .
Cessione del quinto
La normativa non prevede la possibilità di tale trattenuta sulle integrazioni salariali erogate dall'INPS che andranno quindi interamente corrisposte ai lavoratori.
Congedo matrimoniale
il Congedo matrimoniale, in quanto più favorevole, prevale sulla CIGS (circ. n. 248 del 23/10/1992) a differenza di quanto previsto per i Contratti di Solidarietà ( CDS).
Congedo parentale
Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare (o rientrare) in CIGS anche se in astensione prima dell'intervento straordinario di integrazione salariale
Congedo straordinario ex art. 2 comma 5 dlgs 151/2001
Si può interrompere il congedo medesimo ed entrare in CIGS (ovviamente non con effetto retroattivo).Si può chiedere il congedo durante periodo di CIGS (infatti il cassintegrato ha l'obbligo di rispondere ad eventuali offerte di lavoro o formative , mentre il congedo lo lascia totalmente libero).
Detenuti
Il lavoratore detenuto, o agli arresti domiciliari, non può prestare attività lavorativa e non ha diritto alla retribuzione: di conseguenza non potrà aver diritto alla CIGS.
Diritti d'autore
Prevale sulla CIGS e al lavoratore spetta il trattamento a carico dell'INPS di cui all'art. 2 della L. n. 584 del 13/7/1967 (circ. n. 25 del 5/2/1981 e circ. n.180 del 13/7/1992).
I proventi di quella che è una vera e propria attività lavorativa sono sottoposti alla regola dell'incumulabità relativa.
Distacco sindacale
Il lavoratore in aspettativa non retribuita (di cui all'art 31 L.300/70) non può essere messo in CIGS in quanto in tali casi manca il reddito da integrare. Tuttavia lo stesso potrà essere inserito in CIGS nel momento in cui cessa il distacco sindacale.
Donazione di sangue
Prevale sulla CIGS e al lavoratore spetta il trattamento a carico dell'INPS di cui all'art. 2 della L. n. 584 del 13/7/1967 (circ. n. 25 del 5/2/1981 e circ. n.180 del 13/7/1992).
Ferie
Non maturano durante il periodo d'intervento di CIGS a zero ore (circ. n. 52020 G.S. del 15/9/1979).
Ferie non godute
• Nel caso di richiesta di cig a zero ore, fermo restando quanto previsto all'art. 10 D.Lgs n. 66/2003, il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. quindi tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoroe quindi coincidere con la ripresa dell'attività produttiva. (msg n. 9268 del30/05/2012 - all.interpello)
• In caso di richiesta di cassa integrazione per riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell'attività lavorativa sia pure ad orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.(msg n. 9268 del 30/05/2012 - all.interpello)
Festività
Le festività che ricadono all'interno del periodo di CIGS e in giorni lavorativi, non sono integrabili per i lavoratori ad orario ridotto (circ. n. 64183 del 19/10/1972) in quanto sono a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori sospesi e retribuiti NON in misura fissa ma con paga oraria, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, non sono integrabili e devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono del pari integrabili quando si collocano nei primi 15 giorni di integrazione salariale, in quanto per legge la retribuzione è a carico del datore di lavoro. Sono invece da calcolare come integrabili le ore, relative alle citate rimanenti festività, che si collocano oltre le prime due settimane di CIGS, a causa del prolungarsi della sospensione (msg n. 013552 del 12.06.2009).
Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile, le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale.
Indennità sostitutiva del preavviso
E' dovuta tale indennità e non anche l'integrazione salariale (Cassazione a sezioni riunite n. 7914 del 29/9/1994).
Infortunio
L'INFORTUNIO prevale sulla cassa integrazione, pertanto il lavoratore infortunato non potrà essere posto in CIGS.
Licenziamento in periodo di prova
Il lavoratore in Cigs che sia stato assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato per mancato superamento del periodo di prova,previsto dal nuovo contratto,possono rientrare nel programma di integrazione salariale e usuruiire della relativa indennità, in analogia dei lavoratori che si rioccuano a tempo determinato. (msg.n.16060 del 12/10/2012)
MALATTIA
Lavoratore ammalato PRIMA della sospensione per CIG (circ. 82/09):
o prevale la CIGS nel caso in cui la sospensione interessi tutta la maestranza del reparto, squadra o simili cui appartiene (circ. n. 50943 del 1973);
o prevale la malattia se il reparto,squadra ecc non è interamente in CIG.
lavoratore ammalato durante il periodo di sospensione:
o spetta il trattamento CIG in sostituzione dell'indennità di malattia;
lavoratore che si ammala durante il periodo di CIG ad orario ridotto:
o spetta l'indennità di malattia.
MALATTIA INIZIATA CONTESTUALMENTE ALLA CIGS
Spetta la CIGS nel solo caso in cui il lavoratore fosse già stato inserito nell'elenco degli interessati all'integrazione salariale.
MATERNITÀ
L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sul trattamento CIGS (circ. n. 625 EAD del 22/4/1980 e circ. n. 152 del 7/7/1990).
PENSIONE
L'integrazione salariale è equiparata alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti (art. 7 della Legge n. 54 del 26/12/1982 circ. 108 del 9/12/2008). Pertanto all'importo della CIGS dovrà essere applicata la trattenuta giornaliera della pensione, se la stessa viene effettuata anche sulla retribuzione.
SEGGIO ELETTORALE
Le indennità percepite da coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici Elettorali si aggiungono alla ordinaria retribuzione mensile e quindi anche alle integrazioni salariali. Non c'è quindi incompatibilità né incumulabilità tra le suddette indennità e la CIGS.
RICHIAMO ALLE ARMI
L'indennità di richiamo alle armi prevale sulla CIGS.
SCIOPERO
dichiarazione di rinuncia alla CIGS
SCATTI DI ANZIANITÀ
Durante la sospensione per CIGS, continuano a maturare regolarmente.
T.F.R.
Sono a carico dell'INPS le quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato.
Le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro, quando, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa dell'attività lavorativa.
Per quanto sopra, qualsiasi evento che interrompe la sospensione dal lavoro, comporta la non imputabilità a carico della CIGS di tali quote (circ. n. 303 G.S. del 11/2/1987), fatta eccezione per l'astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno che non sono interruttive della sospensione dal lavoro.
Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della L. 223/1991, il datore di lavoro che pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata, decade dal diritto al rimborso delle quote di TFR. Tale decadenza non si applica per i periodi di CIGS concessi ai sensi dell'art. 3 della L. 223/1991 (circ. n. 103/1995 e circ. n. 141/1992).
Le quote di TFR non sono soggette al massimale mensile.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Compatibilità ed incompatibilità
Compatibilità
L'integrazione salariale è compatibile con lo svolgimento di attività autonoma. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista all'art. 8, c. 5 Legge 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato. I redditi derivanti da lavoro autonomo sono cumulabili con l'integrazione salariale fino a concorrenza dell'importo spettante per CIGS.
Incompatibilità
L'integrazione salariale è incompatibile con l'attività subordinata limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui la predetta attività sia preesistente all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95).