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Mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali
Contributo addizionale
(msg.2778/2015)
Con circolari nn. 1, 13 e 83 del 2013, si è provveduto a regolare le modalità di accesso alle prestazioni di cui in oggetto nonché le relativa disciplina contributiva.
Ai fini del relativo finanziamento, l’art. 3, co. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che "alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407".
Come già precisato nelle circolari n.13 e 83 del 2013, la suddetta disposizione estende in capo alle imprese sopra indicate solo l’obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Pertanto, relativamente alle indennità di cui all’art. 3, c. 2, L. 92/12 non è dovuto il contributo addizionale di cui di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.
Mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali
(circ.1/2013)
L’articolo 3, comma 2, della legge di riforma prevede, a regime, la prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale.
Fino al 31 dicembre 2012, le imprese del settore portuale hanno avuto accesso all’indennità sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.
L’indennità spetta:
- ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’articolo 17, comma 2 e comma 5 della legge 94 del 28 gennaio 1994 di riordino della legislazione in materia portuale:
- ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della citata legge n. 84 del 1994.
La prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L’indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
Per i periodi di indennità spetta la relativa contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalla autorità marittime, recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.
Con riferimento alle modalità di pagamento nulla viene innovato. Pertanto, l’indennità è erogata, utilizzando l’attuale procedura informatica con le modalità attualmente vigenti.