Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n. 232/2016
(circ.34/2020)
La decorrenza della pensione di cui al comma 250-bis è attribuita secondo i criteri di carattere generale e comunque non potrà essere anteriore al 1° luglio 2019.
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
(circ.7/2018)
Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 di cembre 2016, n. 232, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Misura
(circ.7/2018)
Il trattamento di inabilità è calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Reversibilità della pensione di inabilità
(circ.7/2018)
La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
(circ.7/2018)
L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico.
E’ fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.