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Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto
Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL
(circ.7/2018)
Il decreto attuativo all’articolo 6 dispone che la pensione di inabilità, liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250, non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000.
A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante, né sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la rendita medesima.
La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%.
Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.