Eureka Previdenza

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL

(circ.7/2018)

Il  decreto attuativo all’articolo 6  dispone  che  la  pensione  di  inabilità,  liquidata  ai  sensi  del menzionato articolo 1, comma 250, non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000.
A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che  non  sia  stata  liquidata  una  rendita diretta  per  lo  stesso  evento  invalidante, né  sia  stata  presentata  domanda  intesa  ad  ottenere la rendita medesima.
La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
La  pensione  di  inabilità  è,  invece,  cumulabile  con  l’erogazione  dell’indennizzo  in  capitale  della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000,  derivante da  una  delle  patologie  in  questione,  per  danni  compresi  tra  il  6%  e  il 15%.
Se  la  rendita  viene  riconosciuta  per  lo  stesso  evento  invalidante  dopo  avere  acquisito la  titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.  

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