Eureka Previdenza

Assegno unico e universale per i figli a carico

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare

(circ.23/2022)

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare

(circ.23/2022)

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
  • l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016);
  • potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
  • sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
  • sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022

A decorrere dal 1° marzo 2022:

  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
  • per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. il successivo paragrafo 9).
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