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Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
Casi particolari
In questa pagina i casi particolari che si presentano in caso di congedo parentale.
In questa pagina i casi particolari che si presentano in caso di congedo parentale.
In questa pagina i casi particolari che si presentano in caso di congedo parentale.
Congedo parentale e Part Time Verticale
Il diritto a fruire del congedo parentale non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali (circ. 87/1999 - circ. 41 del 2006 punto 6.2)
Congedo parentale e congedo straordinario
Il congedo parentale e il congedo straordinario per lo stesso figlio e nello stesso periodo da parte dell'altro genitore è incumulabile circ. 64/2001 punto 7
Congedo parentale e permessi retribuiti L. 104/92
Durante la fruizione da parte di un genitore della normale astensione facoltativa , l'altro genitore può fruire dei permessi retribuiti L. 104/92 - circ. 133/2000 punto 2.2.3 -
Malattia insorta durante il Congedo Parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato (circ. 136/2003, punto7 e Circ. 8/2003, punto 5).
Malattia insorta dopo il congedo di maternità o parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e Circ. 8/2003, punto 5).
Congedo parentale e/o di maternità e riposi orari per allattamento
Svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale intraprenda una nuova attività lavorativa dipendente, parasubordinata o autonoma, non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale.
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso gli altri datori di lavoro (circ. 62 del 29.04.2010).