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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
A chi spetta
Le seguenti categorie di lavoratrici/lavoratori dipendenti (occupate, disoccupate, sospese, agricole, non agricole, a domicilio, colf o badanti), in possesso dei requisiti richiesti maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell'evento maternità anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
Categorie:
- lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati (compresi i dirigenti circ. 76/2006), lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratore apprendista, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
- lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per i periodi dal 1° gennaio 2009 - circ. 114/2008;
- lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali - circ. 254/1994 - circ. 60/2002 o alla indennità di mobilità circ. 150/93;
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti circ. 4/2006
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
- lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
- lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della maternità msg 29676/2007 verifica iscrizione - msg 29676/2007);
- lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato (OTI);
- collaboratrici domestiche e familiari (COLF e BADANTI) in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro nei due anni precedenti ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità (settimana utile = almeno 24 ore lavorate);
- lavoratrici dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie o non socie);
- dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici in distacco sindacale
- lavoratrici dello spettacolo;
- lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (A.S.U.) o di pubblica utilità (A.P.U.);
- padri lavoratori (solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri circ. 8/2003 punto 10 - msg 8774/2007;
- genitori adottanti o affidatari (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri (il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto al beneficio in alternativa *quello della madre che vi abbia rinunciato (circ. 97/2001)
- ai genitori (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri, in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia ( è da escludersi, invece, la concessione del beneficio, qualora il collocamento avvenga presso una comunità del tipo familiare) msg n. 5748 del 23.02.06
Ai padri lavoratori il congedo per maternità post-partum spetta solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri circ. 8/2003 punto 10 - msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro circ. 8/2003 punto 10 .
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre circ. 8/2003 punto 10
* in alternativa = a periodi alterni