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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Casi particolari e chiarimenti
In questa pagina alcune particolarità e alcuni chiarimenti
LAVORATRICI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI
- operaie , impiegate e dirigenti del settore Agricoltura;
- apprendiste, operaie e impiegate dei settori Industria, Commercio e Artigianato;
- detenute che lavorano;
- salariate e impiegate del settore Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati, viaggiatrici e piazziste;
- impiegate dipendenti da proprietari di stabili e portiere;
- dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
- dipendenti da aziende private del gas;
- dipendenti da enti di patronato;
- personale dei servizi e lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro dall'Ente Ferrovie dello Stato. (aspettativa sindacale circ. n. 63 del 20/03/2000);
- lavoratrici italiane - appartenenti ai settori ed alle categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul territorio nazionale - operanti all'estero, in paesi extra-comunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Casi particolari e chiarimenti
In questa pagina alcune particolarità e alcuni chiarimenti
LAVORATRICI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI
- operaie , impiegate e dirigenti del settore Agricoltura;
- apprendiste, operaie e impiegate dei settori Industria, Commercio e Artigianato;
- detenute che lavorano;
- salariate e impiegate del settore Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati, viaggiatrici e piazziste;
- impiegate dipendenti da proprietari di stabili e portiere;
- dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
- dipendenti da aziende private del gas;
- dipendenti da enti di patronato;
- personale dei servizi e lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro dall'Ente Ferrovie dello Stato. (aspettativa sindacale circ. n. 63 del 20/03/2000);
- lavoratrici italiane - appartenenti ai settori ed alle categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul territorio nazionale - operanti all'estero, in paesi extra-comunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
Lavoratori socialmente utili
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (ASU - APU) (circ. 86/1999 punto g )
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno per attività socialmente utili.
Il riconoscimento del diritto all’indennità si riferisce esclusivamente per i periodi di astensione obbligatoria e non anche per l’astensione facoltativa, l’indennità deve essere corrisposta anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l’attività progettuale a causa della maternità. Pertanto tali ultime lavoratrici che si trovino, al momento dell’avvio al lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, nel periodo di astensione obbligatoria (sia quello previsto dall’articolo 4 che quello previsto dall’articolo 5 della legge n. 1204/1971), hanno diritto alla indennità di maternità e anche all’inserimento nel progetto al termine del periodo di astensione.
L’indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria e quindi anche nelle ipotesi in cui l’astensione stessa continui oltre la scadenza del progetto.
L’indennità spetta anche nei casi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla scadenza del progetto al quale la lavoratrice abbia partecipato.
Rimane ferma l’imputazione al Fondo per l’occupazione degli oneri relativi alla indennità di maternità spettante alle lavoratrici che non hanno un titolo autonomo al trattamento di maternità in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
Data la stretta connessione con l’erogazione dell’assegno per L.S.U., la prestazione di maternità di cui trattasi deve essere liquidata dal settore che cura la trattazione dell’assegno, dopo aver verificato la durata del periodo di astensione obbligatoria con il settore competente in materia di indennità di maternità.
Ai lavoratori impegnati a tempo pieno nei L.S.U./L.P.U. competono anche i permessi orari di cui all’articolo 10 della legge n. 1204/1971 e i giorni di permesso di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, senza che ciò comporti riduzione o sospensione dell’assegno; di conseguenza le richieste e la relativa documentazione per fruire di tali permessi vanno inoltrate al soggetto utilizzatore.
Le assenze per infortunio o per malattia professionale che diano diritto alla corresponsione dell’indennità a carico dell’INAIL comportano la sospensione dell’assegno L.S.U., mentre l’ANF continuerà ad essere corrisposto secondo i criteri previsti dagli articolo 14 e 15 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U.A.F.). Per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL viene corrisposto l’assegno L.S.U. Alla cessazione dell’inabilità il lavoratore deve essere riammesso a partecipare alle attività previste dal progetto per il periodo residuo.
Certificato di iscrizione d'urgenza
CERTIFICATO D'ISCRIZIONE D'URGENZA
Requisito assicurativo msg 29676/2007
Per il diritto alla indennità di maternità, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro prestate nell’anno precedente l’evento, il requisito si va a ricercare nell’anno in corso prima dell’inizio della astensione dal lavoro . msg 29676/2007
L’Istituto è in condizioni di accertare (L. 608/96) il numero delle giornate in base alle quali il lavoratore ha diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi.
L'iscrizione d'urgenza di cui alla circolare circ. 256/1996 non è più prevista msg 29676/2007
Lavoratrici addette ai servizi domestici - Colf e Badanti
LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI O FAMILIARI COLF E BADANTI
Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari hanno titolo, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro in atto, all'indennità di maternità qualora, nei 24 mesi precedenti la data di inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, risultino dovuti o versati, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'astensione stessa (art. 4, 1° comma, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
La retribuzione da prendere a base per il calcolo delle indennità sarà quella convenzionale fissata anno per anno. Per le maternità ( astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro) il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (circ. 37/2010):
- Euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 7,22
- Euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,22 e fino a Euro 8,81
- Euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,81
- Euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratori domestici somministrati congedo maternità/paternità (Msg. n. 5409 del 23.02.2010)
I lavoratori domestici somministrati (circ. 41/2006 punto 1) sono lavoratori dipendenti da aziende interinali ed utilizzati da un terzo soggetto per effettuare prestazioni di lavoro domestico.
Per tali lavoratori il pagamento dell'indennità di maternità/paternità viene effettuato direttamente dall'INPS secondo i criteri e le modalità di calcolo previste per la generalità dei lavoratori del settore domestico( D.P.R. 1403/71).
Lavoratrici a domicilio
LAVORATRICI A DOMICILIO circ. 17/82
La lavoratrice a domicilio ha diritto alla astensione anticipata disposta dall’direzione provinciale del lavoro sezione ispettorato - circ. 164/2000 comma 4 - , ha diritto anche alla flessibilità circ. 164/2000 comma 6
La lavoratrice a domicilio ha diritto all'indennità di maternità a condizione che riconsegni al committente, prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, tutte le merci ed il lavoro avuto in consegna anche se non ultimato. Qualora sussistano piú rapporti di lavoro, il pagamento dell'indennità di maternità deve essere effettuato dal datore di lavoro che ha corrisposto la maggiore retribuzione nel periodo o nel complesso dei periodi continuativi di commessa scaduti nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria.
Allo scopo di evitare l'eventuale erogazione di prestazioni indebite il datore di lavoro tenuto a corrispondere l'indennità, prima di far luogo al pagamento, deve acquisire una dichiarazione della lavoratrice dalla quale risulti se la medesima è titolare o meno di rapporti di lavoro con altre aziende committenti. In caso affermativo la lavoratrice è tenuta ad allegare alla dichiarazione, rilasciata al datore di lavoro tenuto al pagamento della prestazione, le attestazioni delle altre aziende committenti dalle quali risulti che il lavoro affidato è stato riconsegnato e ché non si procederà, durante il periodo di astensione obbligatoria, alla corresponsione della :indennità di maternità.
L'INPS è tenuto al pagamento diretto della indennità di maternità qualora la lavoratrice riconsegni, nel giorno immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria, tutte le lavorazioni commesse ultimate. La lavoratrice è tenuta ad inviare allo stesso INPS, oltre al certificato medico di gravidanza, una dichiarazione redatta dal committente dalla quale risulti che si è proceduto a riconsegnare le commesse ultimate.
Per le lavoratrici a domicilio il termine di conservazione del diritto all'indennità di maternità (60 giorni ) decorre dal giorno di riconsegna della merce al committente.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è costituita dal salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia della stessa industria.
Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentitele organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità (art. 18, 3° comma, della legge).
Lavoratrici dipendenti delle imprese privatizzate dello Stato, Enti Pubblici ed Enti Locali
LAVORATRICI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE
Con effetto dal 1° gennaio 2009 l’Istituto eroga le prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri “per allattamento” di cui al D.Lgs. 151/2001) a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico.
L'erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con l'aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).
Sono tenute al versamento all'INPS della contribuzione per maternità :
- le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
- le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg.n. 5730/2009)
- quelle inquadrate nel settore "Enti"-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione OV (Msg.n. 5730/2009).
I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare domanda di indennità per congedo di maternità secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all'INPS per la stessa prestazione.
Qualora all'atto della presentazione della domanda sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l'azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una dichiarazione di responsabilità, rilasciata dal datore di lavoro, attestante l'appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell'obbligo contributivo di cui trattasi.
Indennità di paternità
INDENNITÀ DI PATERNITÀ
L’art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre, in caso di morte o di grave infermità della stessa ovvero di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre circ n. 8/2003 punto 10 -msg 8774/2007. Solo la durata del congedo di paternità è correlata alla eventuale fruizione del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice. In tale ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro.
Il padre, nel caso voglia avvalersi del congedo di paternità, dovrà produrre unitamente alla domanda di maternità la certificazione, rilasciata dalla Amministrazione competente, attestante una delle predette situazioni. La certificazione potrà essere sostituita da autocertificazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente se trattasi di dati personali e fatti secondo l'art. 46 del DPR 45/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio ecc)
- oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, se trattasi di dati non inclusi nell'art. 46 del DPR di cui sopra ma che siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47 DPR 445/2000).msg 8774/2007.
In caso di morte dell'altro genitore
- certificato di morte oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione;msg 8774/2007In caso di abbandono del figlio con mancato riconoscimento da parte dell'altro genitore
- il richiedente renderà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale dovrà attestare il mancato riconoscimento da parte dell'altro genitore e che il figlio non è affidato a terzi e è soggetto alla potestà del richiedente;msg 8774/2007
In caso di abbandono del figlio successivo al riconoscimento da parte dell'altro genitore = il richiedente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e presentare copia del provvedimento del giudice attestante la decadenza della potestà dell'altro genitore (in attesa del provvedimento sarà sufficiente presentare copia dell'istanza presentata).msg 8774/2007
In caso di affidamento esclusivo del figlio = il richiedente dovrà presentare copia della sentenza di separazione nella quale il giudice ha disposto l'affidamento esclusivo (ad un solo genitore) al richiedente. msg 8774/2007
Incaso di grave infermità = certificazione medica da sottoporre all'esame del medico di Sede per la valutazione della compatibilità dell'infermità con la cura e l'assistenza del neonato. La certificazione medica non è suscettibile ad autocertificazione. msg 8774/2007
Diritto autonomo del padre alla maternità obbligatoria
DIRITTO AUTONOMO DEL PADRE ALLA MATERNITÀ OBBLIGATORIA
Il diritto alla indennità di maternità obbligatoria all'80% della retribuzione, si riconosce anche se la madre non è o non è stata lavoratrice (-ordinanza n. 144 del 16/4/1987 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito a proposito della sentenza n. 1/1987: ”in luogo di lavoratrice madre leggasi madre, lavoratrice o meno”.
Diritto all'indennità di disoccupazione o Mini ASpI
DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Tale diritto si acquisisce allorquando nell’anno di riferimento sia riscontrabile un minimo di 78 giorni lavorati ( da intendere per tali le giornate retribuite e cioè oltre a quelle lavorate anche le festività, le ferie, i riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e malattia circ. 139/1988, circ. 273/98)
Indennità di maternità e indennità Mini ASpI
INDENNITÀ DI MATERNITÀ E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI circ. 4/2006
Il diritto alla indennità di maternità viene conservato anche quando il congedo di maternità si collochi oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e in godimento* della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ai fini del diritto alla indennità di maternità la data di inizio del congedo dovrà collocarsi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo presunto di godimento * della disoccupazione con Requisiti Ridotti. Il congedo di maternità, quindi, non potrà iniziare nell’anno successivo a quello di riferimento della predetta prestazione di disoccupazione con R.R.
* calcolo periodo di godimento indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:
• nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ( includendo anche le domeniche e i giorni festivi) .
• nel caso di pluralità di rapporti di lavoro , le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere collocate nei periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro e un altro a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri , ha consentito il raggiungimento delle 78 giornate necessarie per il diritto alla indennità di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
Contratto di somministrazione
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
art. 20-28 d.lgs 276/2003
Il contratto di somministrazione è quel contratto attraverso il quale viene regolata la fornitura di lavoratori dall’impresa somministratrice a quella utilizzatrice (art. 20, d.lgs n. 276/2003 commi 3 e 4) per la somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato. Tali lavoratori hanno diritto alla indennità di malattia , a quella di maternità e alla TBC per gli eventi che si verificano sia durante il periodo di disponibilità che in quello di utilizzo.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà l’indennità di disponibilità per i periodi coincidenti con quelli di disponibilità e per i periodi coincidenti con l’utilizzo la retribuzione percepita nel periodo di utilizzo lavorativo immediatamente precedente.
Sarà il somministratore che provvederà al pagamento dei contributi previdenziali e al pagamento al lavoratore del trattamento economico dovuto. In caso di inadempimento da parte del somministratore , sarà l’utilizzatore a rispondere in solido. Durante i periodi di disponibilità, per il lavoratore a tempo indeterminato, i contributi saranno versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla norma sul minimale contributivo. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 1.2
N.B.
La ditta somministratrice è inquadrata nel terziario. Nel caso di somministrazione nel settore agricolo o di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori Circ. 41 del 13.03.2006 punto 1.2
Contratto di appalto
CONTRATTO DI APPALTO
art. 29 d.lgs 276/2003
Tale tipologia di contratto si riferisce ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore ai quali non rileva la situazione della impresa committente dell’appalto. I lavoratori hanno diritto alla indennità di malattia, a quella di maternità e alla TBC secondo la normale disciplina prevista per i lavoratori dipendenti tenendo conto della categoria e della qualifica professionale di appartenenza. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 2.2
Distacco
DISTACCO
art. 29 d.lgs 276/2003
Il distacco si configura quando un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l’attività di uno o più lavoratori per eseguire un determinato lavoro.
Tali lavoratori distaccati restano a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda d’origine, avranno diritto, quindi, alla indennità di malattia, a quella di maternità e alla TBC secondo la normale disciplina prevista per i lavoratori dipendenti tenendo conto della categoria e della qualifica professionale di appartenenza. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 3.2
Lavoro intermittente
LAVORO INTERMITTENTE
artt. 33-40 d.lgs 276/2003
Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone, a tempo determinato(senza obbligo di disponibilità) o indeterminato (con obbligo di disponibilità), a disposizione del datore di lavoro (art.6 comma 6 d.lgs 276/2003) . Tale contratto si concretizza in due tipologie:
- obbligo del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto ad una indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria;
- assenza di obbligo di disponibilità del lavoratore , con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo quando il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro.
1 - Per gli eventi di malattia, maternità e TBC insorti durante i periodi di disponibilità, nel caso di contratto con obbligo di disponibilità, ai fini del calcolo della indennità sarà presa a riferimento come retribuzione l’indennità di disponibilità, per gli eventi insorti invece durante la fase di utilizzo, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà la retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di effettivo utilizzo immediatamente precedente. Gli eventi che iniziano durante il periodo di utilizzo e si protraggono nel periodo di disponibilità e viceversa, saranno riproporzionati tenendo conto di un diverso parametro retributivo a seconda che cadano nel periodo di prevista attività lavorativa o di disponibilità ( es. nota 1). Per quanto riguarda il congedo parentale (come per il part time verticale) il diritto all’indennità non sussiste durante le pause contrattuali e quindi durante i periodi di disponibilità. Circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera A;
2 – Per gli eventi di malattia insorti nel caso di contratto senza obbligo di disponibilità, le prestazioni spettano durante il periodo di effettiva attività lavorativa e secondo la disciplina del lavoro a tempo determinato ( il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa);. Per gli eventi di maternità l’indennità sarà corrisposta per tutta la durata dell’evento purchè lo stesso sia iniziato durante l’attività lavorativa o entro 60 giorni dall’ultimo lavorato. ). Il congedo parentale va indennizzato solo nei periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà quella complessivamente percepita negli ultimi 12 mesi precedenti l’insorgenza dell’evento (malattia – maternità – TBC - come part time verticale va divisa per il numero delle giornate indennizzabili - 360 impiegati, 312 operai – nella retribuzione vanno incluse le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive). Il congedo parentale andrà indennizzato al 30% della retribuzione che la lavoratrice o il lavoratore percepirebbe qualora non si astenesse dal lavoro, per le sole giornate di previsto svolgimento della attività lavorativa (comprese le festività cadenti nel periodo). Circ. 41 del 13.03.2006 punto 4.2 lettera B