Indennità di maternità
Lavoratrici e lavoratori autonomi
Ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità
(circ.1/2022)
L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.
Platea dei destinatari
Il menzionato articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
- lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002).
2.2 Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
2.3 Periodo indennizzabile
2.3.1 Lavoratrici e lavoratori autonomi
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, di cui al capo XI del D.lgs n. 151/2001 - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del medesimo D.lgs n. 151/2001.
Si rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi (infatti, per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità). In tal senso quindi, anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.
In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi di cui trattasi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome - pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
2.3.2 Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
B. Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità.
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
2.4 Periodo transitorio
In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
2.5 Domanda
- La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.
Indennità di maternità
Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi
Regime fiscale della prestazione
(circ.128/2016)
In relazione al regime fiscale da applicare alla fattispecie in esame, si rappresenta che detta indennità se sostituisce un reddito autonomo professionale, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art.25 del DPR 600/73. Se, invece, detta indennità viene corrisposta in sostituzione di un reddito di impresa e/o reddito fondiario, pur costituendo reddito imponibile ai fini fiscali, non è assoggettata a ritenuta erariale. In entrambe le fattispecie l’Istituto dovrà rilasciare apposita certificazione fiscale.
Indennità di maternità
Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi
Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma
(circ.128/2016)
Per effetto della modifica degli artt. 28 e 66 del T.U. maternità/paternità[1], a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.
Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):
- artigiano
- commerciante
- coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
- pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Eventi che fanno insorgere il diritto
Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
Quando è riconoscibile l'indennità
L’indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge (vedi infra), dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.
Riguardo alla determinazione del periodo post partum della madre - che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi - si rammenta che:
- se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
- se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto (art. 68 T.U.)
Non sussistenza dell'obbligo di astensione dal lavoro
Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.
Si riportano due esempi a titolo esemplificativo di quanto sopra esposto (esempi 1 e 2).
Esempio 1 (madre dipendente che ha fruito di flessibilità ex art. 20 T.U, lavorando per 16 giorni nel corso dell’8° mese):
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 18 novembre 2015 e che il congedo di maternità post partum vada dal 18 novembre 2015 al 5 marzo 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum + 16 giorni recuperati per flessibilità).
In data 10 gennaio 2016 viene accertata la grave infermità della madre dipendente, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal 10 gennaio 2016 (data della grave infermità) al 5 marzo 2016 (data di fine del periodo post partum residuo non indennizzato alla madre lavoratrice dipendente).
Esempio 2 (madre autonoma):
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 29 febbraio 2016 per cui l’indennità post partum spetta alla madre autonoma dal 29 febbraio 2016 al 29 maggio 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum).
In data 29 febbraio 2016 (giorno del parto indennizzato alla madre) viene accertata la grave infermità della madre, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal giorno successivo al parto, ossia dal 1° marzo 2016 e fino al 29 maggio 2016 (data di fine del periodo post partum previsto per la madre lavoratrice autonoma ex art. 68 T.U.).
Decorrenza dell’indennità di paternità
Posto che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno 2015, l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 in poi (esempio 3).
Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi (esempio 4).
Se la data dell’evento (morte, grave infermità, ecc.) coincide con la data del parto quest’ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto, in quanto, come detto, la data del parto è a sé stante rispetto ai 3 mesi post partum.
Esempio 3 (evento in vigenza della nuova normativa)
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 26 giugno 2015. Se la madre è autonoma, l’indennità post partum spetta dal 26 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (data del parto + 3 mesi post partum).
Se il figlio è riconosciuto solo dal padre lavoratore autonomo in data 26 giugno 2015, questi in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 27 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (ossia per tutti i 3 mesi post partum che sarebbero spettati alla madre autonoma ex art. 68 T.U., ad eccezione del giorno del parto che può essere indennizzato solo alla madre).
Esempio 4 (periodo transitorio):
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 1° giugno 2015 (prematuramente rispetto alla data presunta) e che il congedo post partum spettante alla madre lavoratrice dipendente vada dal 1° giugno al 27 settembre 2015 (in ragione di parto avvenuto prematuramente rispetto alla data presunta). Se il figlio viene affidato esclusivamente al padre in data 20 giugno 2015 (ossia in data antecedente al 25 giugno 2015)
il padre autonomo, in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 25 giugno 2015 al 27 settembre 2015 (cioè dalla data di entrata in vigore della riforma alla data di fine del congedo post partum che sarebbe spettato alla madre).
Requisiti e misura dell’indennità
L’indennità di paternità, per i periodi sopra specificati, è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l’indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all’indennità di maternità.
In ogni caso, in ordine ai requisiti, occorre verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità:
- sia iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016)
L’iscrizione, come noto, può avvenire anche in data successiva all’inizio dell’attività. Quindi:
- se l’iscrizione è effettuata nei termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni per gli autonomi del settore agricolo):
- l’indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere il diritto all’indennità di paternità (morte della madre, grave infermità, ecc.), se l’attività è antecedente all’evento stesso;
- dalla data di inizio dell’attività, se questa è iniziata dopo l’evento (morte, grave infermità, ecc..);
- se l’iscrizione è effettuata oltre i predetti termini di legge:
- l’indennità spetta, eventualmente, solo per i giorni successivi alla data di iscrizione.
- sia in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.
La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta.
Ai sensi dell’art. 68 T.U. maternità/paternità, l’indennità di paternità:
- per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata, rispettivamente per gli impiegati dell’artigianato e del commercio con riferimento all’anno in cui inizia l’indennità di paternità;
- in caso di lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli) l’indennità è pari all'80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell’agricoltura con riferimento all'anno precedente il parto (o l’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento);
- in caso di pescatori, l’indennità è pari all’80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, fissato per l’anno in cui inizia l’indennità di paternità.
I minimali in questione sono annualmente rivalutati (vedi, da ultimo, la circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016, punto A, par. 6).
Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento
L’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato. La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
Il padre lavoratore autonomo presenta la domanda di indennità di paternità alla Struttura Inps di competenza in modalità cartacea; a tale fine è utilizzabile il modello SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), appositamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale, nella sezione modulistica.
La domanda è inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).
Entro il prossimo mese di settembre sarà data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica. Successivamente all’aggiornamento dell'applicazione, la domanda di paternità, anche per i casi in argomento, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).
Indennità di maternità
Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi
Maternità in caso di adozione e affidamento
(circ.128/2016)
Per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).
Si rammenta che, prima della riforma, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale. Le istruzioni erano contenute nel par. 1 della circolare n. 136 del 26 luglio 2002.
Nuova durata del congedo
Con la riformulazione del comma 2 dell’art. 67 T.U., il diritto all’indennità in caso di adozione o affidamento spetta alle lavoratrici autonome per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti (circolare Inps 16 del 4 febbraio 2008):
- in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
- in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale caso, l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all’INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L’indennità per l’eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
- nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.
Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l’indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età.
I periodi sopra detti sono indennizzabili alle consuete condizioni.
Verifica dei requisiti
Occorre quindi verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto:
- risulti iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016)
- sia in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.
Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma ai fini dell’indennità di maternità.
Decorrenza dei nuovi periodi
La riforma in esame trova applicazione per gli ingressi in famiglia (in caso di adozione/affidamento nazionale) o in Italia (in caso di adozione internazionale) verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.
Nel periodo transitorio, per gli ingressi avvenuti anteriormente al 25 giugno e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e alle condizioni previste dalla riforma.
In particolare, entro il predetto limite di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia:
- la lavoratrice che, in base alla precedente disciplina, aveva chiesto 3 mesi di indennità, può chiedere il trattamento economico anche per gli ulteriori 2 mesi, a prescindere dall’età del minore;
- la lavoratrice che, in ragione del superamento dei limiti di età del minore previsti dalla precedente normativa (6 anni), non aveva fruito dell’indennità, potrà richiedere l’indennità in questione per i periodi previsti dalla riforma.
Le domande per accedere all’indennità durante il periodo transitorio si presentano secondo le modalità indicate al successivo punto 2.3.
Si precisa che la nuova disciplina non può trovare applicazione per gli ingressi in famiglia o in Italia antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risulta decorso l’arco temporale di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Tali eventi, pertanto, rimangono disciplinati sulla base della disciplina previgente alla riforma, anche se la domanda di indennità è stata presentata in data successiva al 25 giugno 2015.
Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari
Anche nel caso di adozione e affidamento, nei predetti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’art. 66 T.U., per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista invece la possibilità di rinuncia all’indennità da parte della madre, lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.
L’indennità è riconoscibile in presenza dei requisiti e nella misura specificati al precedente punto 1.2.
Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento
Le applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica sono state aggiornate per consentire l’acquisizione:
- in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale di un periodo fino a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore;
- in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’inserimento di periodi precedenti l'ingresso del minore in Italia.
Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, la domanda di maternità dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).
Indennità di maternità
Lavoratrici e lavoratori autonomi
Prescrizione
La domanda di indennità deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di 1 anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (3 mesi dopo il parto) .(msg. 09937 del 31.03.2006)
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dalla lavoratrice, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante, dalla stessa delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione o ricezione all'Istituto della richiesta.
Ricomincia a decorrere, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.