Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Contribuzione Da riscatto Efficacia del contributo da riscatto con onere calcolato in base all'art. 13 della legge 1338/62 - Capitale di copertura
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 8242
Rendita vitalizia lavoro dipendente
Efficacia del contributo da riscatto con onere calcolato in base all'art. 13 della legge 1338/62 - Capitale di copertura
(circ.329/1973)
I riscatti con onere calcolato in base all'art. 13 della legge 1338/62, quelli a norma degli artt. 50 e 51 commi 1 e 2 della legge 153/69 e i riscatti a norma dell'art. 14 del Dlgs 503/92 hanno efficacia giuridica ed economica dall'origine (come se il contributo fosse sempre esistito).
Per i soggetti titolari di pensione e per coloro che maturano il diritto a pensione con decorrenza anteriore alla domanda di riscatto, l’onere del riscatto è composto di 2 quote (vedi circolare. n° 12 del 15.1.96):
- RISERVA MATEMATICA calcolata alla data della domanda di riscatto
- CAPITALE DI COPERTURA delle pregresse rate di pensione intercorrenti tra la decorrenza della pensione e la data del riscatto (vedi messaggio 18056 del 25/07/97)
L’importo da versare è rappresentato dalla differenza tra la pensione calcolata con i contributi esistenti e la pensione da coacervo. Detto importo può essere trattenuto sulla liquidazione della pensione e va CONTABILIZZATO AL CONTO xxxxx/yyyyyy.