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Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori esonerati dal servizio
(msg.522/2014)
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, e s.m.i. , a seguito dell’interpretazione autentica di cui all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013. | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
ESONERATI DAL SERVIZIO
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Esonero in corso alla data del 4 dicembre 2011. L’esonero è da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito di domanda presentata prima della predetta data. |
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori esonerati dal servizio ex articolo 2 comma 5 bis
(msg.522/2014)
L’art. 2, comma 5 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata. Pertanto, l’Istituto dovrà verificare il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
Il citato art. 2, comma 5 bis, dispone che: “L’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Pertanto il suddetto art. 2, comma 5 bis, ha fornito una interpretazione autentica del menzionato art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011 includendo, tra i soggetti beneficiari della c.d. “salvaguardia 65.000”, anche i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 che erano rimasti esclusi dall’applicazione delle disposizioni di salvaguardia.
Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia al messaggio n. 13343 del 09.08.2012, punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori esonerati dal servizio ex articolo 2 comma 5 bis e 5 ter
Modalità e termini di presentazione delle istanze
(msg.522/2014)
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alle disposizioni di salvaguardia di cui al più volte citato all’art. 24, comma 14, lettera e), come interpretato dall’art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 del 2013, devono presentare istanza di accesso al beneficio in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
In particolare i lavoratori interessati ad accedere ai benefici di cui al citato art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, devono produrre, unitamente all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di esonero (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Ciò posto, il termine per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici delle salvaguardie di cui al citato art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter è il 27 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, della legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 2013.
Al riguardo, con la citata circolare n. 44 del 2013 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che esaminerà esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
Pertanto, ne consegue che non sono tenuti a presentare istanza di accesso ai benefici delle disposizioni di salvaguardia in argomento i soggetti, appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, che lo abbiano già fatto in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 e che siano stati destinatari di provvedimenti di non accoglimento (vedi Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all’Inps).
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori esonerati dal servizio ex articolo 2 comma 5 ter
(msg.522/2014)
L’art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non ha fissato alcun contingente numerico per la tipologia di lavoratori ivi indicata. Pertanto, l’Istituto dovrà verificare il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in parola tenendo conto del contingente previsto per la categoria di lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
L’art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che: “L’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011”.
Ciò posto, il citato art. 2, comma 5 ter, ha fornito una interpretazione autentica del suddetto art. 24, comma 14, lettera e), superando la precedente impostazione che consentiva l’accesso al beneficio della “Salvaguardia 65.000” a coloro che, alla data del 4 dicembre 2011, avevano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, ovvero, in presenza di un provvedimento di concessione dell’esonero emesso in data anteriore al 4 dicembre 2011.
Pertanto, la salvaguardia in argomento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011, a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
Con riferimento alle istruzioni operative, per le parti compatibili, si rinvia al messaggio n. 13343 del 09.08.2012, punto 2.5, relativo alla categoria dei lavoratori in esonero dal servizio.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori esonerati dal servizio ex articolo 2 comma 5 bis e 5 ter
Esame delle istanze e trasmissione delle stesse all’Inps
(msg.522/2014)
Come precisato nella circolare ministeriale n. 44 del 2013, le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, competenti ad esaminare le istanze di accesso al beneficio delle disposizioni di salvaguardia in argomento, trasmettono all’Inps le istanze pervenute in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e alla circolare ministeriale n. 19 del 2012 del 31 luglio 2012 (Salvaguardia 65.000) da parte:
- dei lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;
- dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data e, pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento;
limitandosi ad esaminare esclusivamente le istanze presentate per la prima volta dai lavoratori di cui all’art. 2, comma 5 bis e art. 2, comma 5 ter, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi (vedi modalità e termini di presentazione della domanda).
Con riferimento alle istanze di cui alle suindicate lettere a) e b), in precedenza non accolte da parte delle DTL, si precisa che le Sedi territoriali devono procedere alla lavorazione delle stesse solo se formalmente inoltrate dalle Direzioni territoriali del lavoro, unitamente al provvedimento di non accoglimento, con la precisazione che trattasi di istanze da considerare accolte alla luce delle nuove disposizioni di salvaguardia di cui alla legge n. 125 del 2013.
Nel caso in cui le istanze in parola con i relativi provvedimenti di non accoglimento pervengano senza la suddetta attestazione della DTL, le Sedi territoriali devono restituirle alle Direzioni territoriali del lavoro competenti e chiedere contestualmente l’integrazione della comunicazione.