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Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Sulle Gazzette Ufficiali n. 254 del 29 ottobre 2013 e n. 255 del 30 ottobre 2013 sono state pubblicate rispettivamente la legge del 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 e la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.
Le suindicate leggi recano nuove misure di salvaguardia pensionistica, ampliando la platea dei potenziali beneficiari delle disposizioni di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. (c.d. Salvaguardia 65.000), attraverso l’individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
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Preliminarmente, si elencanole tipologie di lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui agli articoli 11 e 11 bis del D.L. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013 |
Criteri di ammissione alla salvaguardia |
---|---|
Articolo 11 |
Anche se abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito per tale attività, un reddito annuo lordo non superiore ad € 7.500,00. |
Articolo 11 bis |
Essere in congedo o aver fruito di permessi nel corso dell'anno 2011. |
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 44 del 12 novembre 2013 (allegato 3), ha fornito istruzioni in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni in argomento. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Ministero vigilante con nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
(msg.522/2014)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.500 unità.
Come già illustrato con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, all’art. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto disposizioni di salvaguardia per la categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
In particolare, il citato art. 11, comma 1, ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
- risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).
L’art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.
Ai fini della determinazione del reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500 percepito per lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all’attività svolta nel corso dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell’anno.
Con riferimento ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti verifiche sul reddito annuo lordo percepito per tali attività, si richiamano, per le parti compatibili, le istruzioni già fornite con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
(msg.522/2014)
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la richiamata nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013, ha precisato che la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni di salvaguardia in parola, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013 (31 agosto 2013).
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Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
(msg.522/2014)
Si evidenzia che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dal reddito percepito, è causa ostativa all’accesso alla salvaguardia in parola, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 228 del 2012 (salvaguardia 10.130) per la categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Modalità e termine di presentazione delle istanze
(msg.522/2014)
Il citato art. 11, comma 2, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, prevede l’applicazione delle procedure relative alla tipologia dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui al comma 2 ter, dell'articolo 6, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come definite nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 e successivamente integrate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
Ciò posto, come precisato anche nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.