Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex lege 228/2012
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Cumulo dei periodi assicurativi
Chiarimenti e risposte a quesiti
(msg.2053/2020)
Con il presente messaggio si fornisce una raccolta di risposte a quesiti formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Quesito n. 1
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel caso di contribuzione versata esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017 nella quale con riferimento alla pensione di inabilità in cumulo è precisato che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi del comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola. In caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al citato comma 239, trova peraltro applicazione il comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio Hermes n. 7145 del 2015.
Quesito n. 2
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Chiarimento
I soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico c.d. personale militare od equiparato (forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare), fermo restando la relativa disciplina speciale, possono accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, con i requisiti anagrafico e contributivo di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Quesito n. 3
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i soggetti già titolari di pensione privilegiata.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione privilegiata “tabellare” con funzione “risarcitoria” possono esercitare la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Diversamente, i soggetti titolari di pensione privilegiata “reddituale” a carico di una delle gestioni di cui al comma 239, dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, come modificata dall’art. 1, commi da 195 a 198 della legge n. 232 del 2016 non possono esercitare la predetta facoltà. Ciò che assume rilevanza è, pertanto, la natura della pensione privilegiata che è stata liquidata. In mancanza di elementi certi, titolato a dichiarare la natura “risarcitoria” o “reddituale” della pensione privilegiata in pagamento è l’amministrazione che ha provveduto all’emanazione del decreto di concessione della pensione privilegiata.
Quesito n. 4
Calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine dell’individuazione del sistema di calcolo applicabile nel caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Chiarimento
Con la circolare n. 140 del 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, deve essere presa in considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima. Pertanto, si precisa che, al predetto fine, non rileva la contribuzione presso le c.d. Casse professionali -perché alle stesse non si applica l’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede il c.d. doppio calcolo della pensione -e presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 a seguito di riscatto, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di periodi che si collocano prima dell’1 gennaio 1996, poiché tali periodi sono comunque valutati nel sistema di calcolo contributivo e sottoposti al massimale contributivo.
Quesito n. 5
Verifica, ai fini della pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, del requisito di 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione
anticipata in regime di cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.
Pertanto, se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una in cui ordinamento subordina il perfezionamento
del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto –
cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpI,
Mini-Aspi, Naspi) - ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la
contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse
professionali.
Esempio: un soggetto è in possesso, presso il FPLD, di 32 anni di contribuzione effettiva e figurativa per CIGS
e mobilità e 5 anni di contribuzione figurativa per disoccupazione e, presso la Gestione separata, di 5 anni e 10
mesi di contribuzione effettiva. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al ricorrere delle
previste condizioni, il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o
ad essi equiparati è perfezionato considerando la contribuzione posseduta in entrambe le gestioni: il soggetto
infatti ha maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione di cui, 37 anni e 10 mesi di contribuzione al netto dei
periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati (e 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale).
Quesito n. 6
Possibilità di valutare, ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i periodi di LSU successivi al 31 luglio 1995 e non riscattati ai fini della misura.
Chiarimento
Il possesso di sola contribuzione LSU/SDS successiva al 31 luglio 1995 non fa acquisire al soggetto la qualità
di “iscritto" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In proposito, con circolare n. 33 del 2010 è stato precisato
che solo con il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente i lavoratori socialmente utili
acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Per poter far valere tali periodi ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è necessario, quindi, che gli stessi vengano in tutto o in parte riscattati ai
sensi dell’articolo 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, con istanza da presentare al
FPLD, acquisendo in tal modo lo status di “iscritto" nel FPLD.
Viceversa, qualora l’interessato sia in possesso di contribuzione LSU successiva al 31 luglio 1995 ed anche di
contribuzione versata o accreditata ad altro titolo presso il FPLD, potrà accedere all’istituto del cumulo senza la
necessità di presentare istanza di riscatto dei periodi LSU successivi al 31 luglio 1995, atteso che gli stessi sono
efficaci ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione (combinato
disposto dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Ai fini della determinazione della misura del pro-quota di pensione in cumulo, tali periodi LSU dovranno
invece essere necessariamente riscattati con le modalità sopra indicate.
Quesito n. 7
Verifica del c.d. importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine del conseguimento della pensione di
vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. a formazione progressiva.
Chiarimento
Ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione di vecchiaia
in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo
iscritto.
Per gestione di ultima iscrizione, come chiarito al punto 4 della circolare n. 120 del 2013, deve intendersi la
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
Pertanto, il requisito del c.d. importo soglia, di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va verificato quando il soggetto
che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:
- è da ultimo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Ciò
anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione
presso la quale non sia richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia (quindi l’ultima contribuzione
risulta accreditata/versata contestualmente presso la Gestione separata e presso altra gestione nella quale non è
richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia, indipendentemente da quale gestione il soggetto scelga
come Ente istruttore al quale presentare la domanda di pensione), come chiarito al punto 1 del messaggio n.
1094 del 2016;
- è da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che prevede il requisito dell’importo soglia. In tale caso la
Cassa provvede ad inserire nella procedura il requisito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Convenzione
quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, adottata con
determina presidenziale n. 32 del 2018;
- ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ed ha
un’età inferiore a settanta anni adeguati alla speranza di vita (nel 2020 inferiore a settantuno anni), come
chiarito al punto 1 del messaggio n. 1094 del 2016.
Infine, come chiarito al punto 3 della circolare n. 140 del 2017, laddove, ai fini del perfezionamento della
pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della
legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle
gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Quesito n. 8
Modalità applicative della “formazione progressiva” con riferimento ad un soggetto che, nel caso di pensione di
vecchiaia in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
perfeziona prima i requisiti previsti dalle Casse professionali e solo successivamente i requisiti previsti
dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Chiarimento
L’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede, tra l’altro, che la facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a
condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafico e contributivo previsti rispettivamente dai
commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pertanto, qualora i regolamenti delle Casse professionali interessate al cumulo prevedano dei requisiti inferiori,
occorrerà comunque attendere il perfezionamento dei requisiti di cui al citato articolo 24, commi 6 e 7, per la
liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme
previdenziali gestite dall’INPS.
Quesito n. 9
Riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare ovvero dei trattamenti di famiglia nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante il meccanismo della c.d. “formazione progressiva”.
Chiarimento
Come chiarito al punto 5 della circolare n. 140 del 2017, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Quesito n. 10
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in presenza di periodi
contributivi nelle gestioni interessate al cumulo totalmente coincidenti.
Chiarimento
La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 non è esercitabile quando l’intera contribuzione posseduta dall’assicurato in tutte le gestioni alle quali è e/o
è stato iscritto risulti completamente sovrapposta senza che residui nemmeno un contributo non coincidente.
Esempio 1: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 21 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2000-2020). Tale soggetto non può conseguire la pensione in regime di
cumulo in quanto la contribuzione è completamente sovrapposta.
Esempio 2: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 6 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2015-2020). Tale soggetto può conseguire la pensione in regime di cumulo
in quanto la contribuzione non è completamente sovrapposta (ai fini del diritto si considererà la contribuzione
versata nel FPLD per il periodo 2000-2014 e in Gestione Separata per il periodo 2015-2020).
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali sono state fornite alle sedi le relative istruzioni con il messaggio
Hermes n. 1429 del 2018.
Quesito n. 11
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte di un soggetto
che, già pensionato nella gestione dipendenti pubblici (eventualmente anche a seguito di ricongiunzione), abbia
successivamente svolto attività lavorativa con contribuzione in altre due gestioni di cui all’articolo 1, comma
239, della citata legge n. 228 del 2012.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni indicate all’articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012 non possono conseguire la pensione in cumulo ai sensi della predetta legge, anche nel caso in cui
la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione è diversa da quelle presso le quali sono presenti
periodi assicurativi che si intendono cumulare ai sensi della medesima legge.
Quesito n. 12
Possibilità, per i soggetti in possesso di contribuzione presso il FPLD, la Gestione ex-Enpals ed altre gestioni
(es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici) di avvalersi congiuntamente degli istituti del cumulo di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232 e della totalizzazione di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
Chiarimento
In caso di presenza di contribuzione FPLD, Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata,
gestione dipendenti pubblici), gli istituti di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, di totalizzazione
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di cumulo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997 n. 184 e di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, sono applicabili in
alternativa alle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Sull’argomento si
richiamano le istruzioni applicative fornite con la circolare n. 83 del 2016 – Parte I – P.2.
Quesito n. 13
In caso di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche presso la gestione ex-Enpals, l’accertamento
dell’anzianità contributiva relativa a quest’ultima gestione avviene tenendo conto delle specifiche regole vigenti
nella stessa, valorizzando pertanto eventuali eccedenze contributive?
Chiarimento
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i
trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex-
Enpals come illustrato all’allegato 2 della circolare n. 83 del 2016.
Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad
esclusivo carico della gestione medesima, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di
contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.
Quesito n. 14
La pensione ai superstiti in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere liquidata se
la qualità di familiare superstite non è riconosciuta dalla gestione di ultima iscrizione?
Chiarimento
Come previsto dall’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione ai
superstiti in regime di cumulo è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 in materia di totalizzazione.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli
ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della
morte.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti e delle relative quote spettanti, occorre fare
riferimento alla disciplina dell’ordinamento vigente nella gestione in cui il soggetto era iscritto al verificarsi del
decesso. Ne consegue che le quote di reversibilità da applicare al pro-rata di competenza di ciascuna forma
assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.
In considerazione di ciò, laddove la gestione di ultima iscrizione non riconosca ad un soggetto la qualifica di
familiare superstite, lo stesso non ha diritto ad alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella
di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva del Ministero del
Lavoro del 2 marzo 2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità
di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni
singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della
determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
Sul punto si rinvia a quanto già chiarito nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 140 del 2017.
Quesito n. 15
Pensione ai superstiti in regime di cumulo nel caso in cui il dante causa, titolare del pro quota di pensione di
vecchiaia in cumulo a c.d. formazione progressiva, decede prima della maturazione del diritto all’ultimo pro-
quota.
Chiarimento
In merito alla c.d. “formazione progressiva”, laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una
“quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui
all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si precisa quanto segue.
Qualora il requisito contributivo di cui al citato articolo 24, comma 7, sia stato soddisfatto con il cumulo dei
periodi assicurativi presso la Cassa professionale, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
Quesito n. 16
Modalità di calcolo della quota di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’AGO nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Caso pratico: soggetto in possesso di
contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e contribuzione in FPLD dal
1993. Quale retribuzione viene utilizzata nel calcolo della quota A relativa alla contribuzione presente presso la
gestione pubblica?
Chiarimento
Sull’argomento si richiama la circolare n. 120 del 2013 che, con riferimento al calcolo del pro-quota di
pensione a carico delle gestioni interessate al cumulo, chiarisce che quest’ultime, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento.
Ciò premesso, nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al
31 dicembre 1992 e nel FPLD dal 1993, per la liquidazione della c.d. quota A) di pensione, va presa in
considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso
la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto, con riferimento ai soli
emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato. Tale retribuzione deve essere
rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS,
in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.
Quesito n. 17
Disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in presenza
di Casse professionali.
Chiarimento
I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dall’Ente istruttore sono esaminati e decisi dallo stesso
in base alle modalità previste dal proprio ordinamento.
La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli altri Enti/Casse coinvolti
nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine il ricorso verrà comunque deciso dall’Ente istruttore.
L’esito del ricorso è comunicato agli altri Enti/Casse.
Si rinvia all’articolo 13 della Convenzione quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di
totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre
2012, n. 228, adottata con determina presidenziale n. 32 del 2018 e al punto 7 della circolare n. 140 del 2017.
Quesito n. 18
Nel caso di pensione di inabilità in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 con inscrizione
anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione ex articolo 2, comma 3, lett. b), della
legge 12 giugno 1984, n. 222 deve essere ricavata facendo riferimento alla media delle retribuzioni delle ultime
260 settimane nella sola gestione speciale di riferimento, oppure, vanno valutati anche gli altri periodi cumulati
accreditati nelle altre gestioni?
Chiarimento
In presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (IOCUM), tenuto conto che il possesso dei requisiti per il
diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al menzionato comma 239, in
applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo prevista dalla
norma in parola. L’ampliamento della possibilità di liquidare la IOCUM dopo l’entrata in vigore della legge 11
dicembre 2016, n. 232 riguarda i casi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. Ciò
in quanto ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012 e
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42:
- il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante;
- la pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento
del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
Come noto, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo, come
previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel calcolo della quota di maggiorazione
convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi del citato articolo 1, comma 15, rilevano
esclusivamente le retribuzioni esistenti nella gestione accertatrice. Viceversa, qualora i requisiti amministrativi
e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n.
613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio (si
veda l’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966) e non è stato abrogato. Parimenti, in caso di mancato
esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma 239, opera il cumulo di cui alla legge n. 613 del
1966 (si veda circolare n. 60/2017, punto 1.4 che richiama le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015). Ciò nella considerazione che, nella pensione di inabilità, il cumulo della
contribuzione è obbligatorio ai sensi del comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e che il cumulo
della contribuzione opera obbligatoriamente nella gestione autonoma. In tali ipotesi la maggiorazione di
anzianità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 deve essere calcolata, per espressa
previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale
l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.
Quesito n. 19
Decorrenza della pensione di vecchiaia e di inabilità in regime di cumulo per gli iscritti alle forme esclusive.
Chiarimento
Con il messaggio Hermes n. 6528 del 2014 sono state chiarite le modalità operative riguardo alla pensione di
inabilità in cumulo qualora l’istanza sia presentata da un iscritto alla gestione dipendenti pubblici al momento
del verificarsi dello stato inabilitante.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo valgono le istruzioni dettate
al punto 2.2 della circolare n. 120 del 2013 ed al punto 1.1 della circolare n. 140 del 2017.
Quesito n. 20
Individuazione dei destinatari della facoltà di recedere dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 29, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti
in merito alla possibilità di rinunciare alla ricongiunzione mediante la sospensione del pagamento rateale
dell’onere.
Chiarimento
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, introduce una
particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno
perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 1°
gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
La normativa di cui al citato articolo 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016, atteso il suo carattere
transitorio, non si applica: transitorio, non si applica:
•ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
•ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il
1° gennaio 2017;
•nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti si applica la disciplina ordinaria.
Ne consegue che l’interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione, in qualsiasi epoca
intervenga (e quindi anche successivamente al 1° gennaio 2018), determinerà comunque il ripristino delle
posizioni assicurative nelle varie gestioni di provenienza con facoltà di esercitare, al ricorrere dei prescritti
requisiti, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012.
Resta ferma l’impossibilità di recedere dalla ricongiunzione in caso di versamento integrale dell’onere o nel
caso la stessa abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, sebbene su di essa vengano
compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
Quesito n. 21
Possibilità di utilizzare il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i periodi di contribuzione
rimasti esclusi dalla ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
Chiarimento
Si ipotizzano le seguenti situazioni:
a)periodi precedenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione che per errore non siano stati
ricompresi nell’operazione stessa nei casi in cui, in conseguenza del lungo tempo trascorso dalla definizione
della domanda, il primo provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 non
sia più riesaminabile (e sia quindi definitivo);
b)periodi successivi alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29
del 1979.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti i periodi contributivi, di fatto non ricongiunti e non ricongiungibili,
restano accreditati nella gestione di origine e potranno essere produttivi di effetti pensionistici. Nulla osta
quindi all’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in presenza degli altri
requisiti di legge.
Con riferimento alla contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell’AGO-FPLD alle condizioni in cui
sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato (verifica del momento genetico), è
pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in
cumulo ex lege n. 228 del 2012.
Quesito n. 22
Possibilità di ritenere superati gli effetti automatici della costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel
FPLD di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 (abrogata dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Possibilità, con particolare riferimento agli iscritti ai fondi FS
e ex IPOST, cessati dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, di esercitare la facoltà di cumulo di cui alla
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Sull’argomento sono state fornite le istruzioni applicative con la circolare n. 120 del 2013. In particolare, per
quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), il cui regolamento pensionistico è
disciplinato dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver
maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio
della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile
1958, n. 322, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione
volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la
maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
La stessa disposizione si applica anche agli iscritti al fondo quiescenza poste e al fondo ferrovie.
Premesso quanto sopra, si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa d’ufficio, nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, qualora l’iscritto non abbia conseguito il requisito minimo contributivo richiesto
per la pensione di vecchiaia; solo laddove l’assicurato abbia maturato il predetto requisito non si procede a tale
costituzione e la relativa contribuzione potrà essere valorizzata mediante l’esercizio della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quesito n. 23
Possibilità, per i soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati con obbligo di iscrizione ad una
delle Casse della gestione pubblica, di accedere alla costituzione della posizione assicurativa in FPLD ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 322 per il periodo di iscrizione ai citati fondi FS o ex IPOST.
Chiarimento
Nell’ipotesi rappresentata (soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati successivamente con
obbligo di iscrizione ad una delle Casse della gestione pubblica) non si procede alla costituzione della
posizione assicurativa in quanto in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 112 a
115 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Quesito n. 24
Termini di pagamento del TFS in caso di pensioni in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai fini
pensionistici, il termine di pagamento del TFS o del TFR sarà quello ordinario previsto dall’articolo 3, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte
dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte
dello stesso. Pertanto, il TFS o il TFR verrà corrisposto agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i
successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia
dal vigente ordinamento (si veda la circolare INPS n. 60 del 2017).
Quesito n. 25
Possibilità di applicare sulla pensione in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le trattenute
relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.
Chiarimento
Riscatti: sulla pensione liquidata in regime di cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da
vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in
materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro.
In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni in cumulo non possono quindi essere
effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti
richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi
oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato
(messaggio Hermes n. 3190 del 2018).
Ricongiunzioni: le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 potranno
proseguire sulla rata di pensione secondo l’originario piano di ammortamento (messaggio Hermes n. 4826 del
2019).
Oggetto: Chiarimenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Premessa
Con il presente messaggio si fornisce una raccolta di risposte a quesiti formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel caso di contribuzione versata
esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle
disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017 nella quale con riferimento alla
pensione di inabilità in cumulo è precisato che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la
pensione di inabilità ai sensi del comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto che il possesso
dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma
239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola. In
caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al citato comma 239, trova peraltro applicazione il
comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i dipendenti del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Chiarimento
I soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico c.d. personale militare od equiparato
(forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare), fermo restando la relativa disciplina speciale,
possono accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
con i requisiti anagrafico e contributivo di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 , convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i soggetti già titolari di
pensione privilegiata.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione privilegiata “tabellare” con funzione “risarcitoria” possono esercitare la facoltà di
cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11
dicembre 2016, n. 232. Diversamente, i soggetti titolari di pensione privilegiata “reddituale” a carico di una
delle gestioni di cui al comma 239, dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, come modificata dall’art. 1,
commi da 195 a 198 della legge n. 232 del 2016 non possono esercitare la predetta facoltà. Ciò che assume
rilevanza è, pertanto, la natura della pensione privilegiata che è stata liquidata. In mancanza di elementi certi,
titolato a dichiarare la natura “risarcitoria” o “reddituale” della pensione privilegiata in pagamento è
l’amministrazione che ha provveduto all’emanazione del decreto di concessione della pensione privilegiata.
Quesito n. 4
Calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine dell’individuazione del sistema di calcolo
applicabile nel caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Chiarimento
Con la circolare n. 140 del 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995,
per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, deve essere presa in
considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale
obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.
Pertanto, si precisa che, al predetto fine, non rileva la contribuzione presso le c.d. Casse professionali -perché
alle stesse non si applica l’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nella parte in cui prevede il c.d. doppio calcolo della pensione -e presso la Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 a seguito di riscatto, ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di periodi che si collocano prima dell’1 gennaio 1996, poiché tali periodi
sono comunque valutati nel sistema di calcolo contributivo e sottoposti al massimale contributivo.
Verifica, ai fini della pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, del
requisito di 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione
anticipata in regime di cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.
Pertanto, se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una in cui ordinamento subordina il perfezionamento
del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto –
cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpI,
Mini-Aspi, Naspi) - ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la
contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse
professionali.
Esempio: un soggetto è in possesso, presso il FPLD, di 32 anni di contribuzione effettiva e figurativa per CIGS
e mobilità e 5 anni di contribuzione figurativa per disoccupazione e, presso la Gestione separata, di 5 anni e 10
mesi di contribuzione effettiva. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al ricorrere delle
previste condizioni, il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o
ad essi equiparati è perfezionato considerando la contribuzione posseduta in entrambe le gestioni: il soggetto
infatti ha maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione di cui, 37 anni e 10 mesi di contribuzione al netto dei
periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati (e 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale).
Quesito n. 6
Possibilità di valutare, ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232, i periodi di LSU successivi al 31 luglio 1995 e non riscattati ai fini della misura.
Chiarimento
Il possesso di sola contribuzione LSU/SDS successiva al 31 luglio 1995 non fa acquisire al soggetto la qualità
di “iscritto" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In proposito, con circolare n. 33 del 2010 è stato precisato
che solo con il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente i lavoratori socialmente utili
acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Per poter far valere tali periodi ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è necessario, quindi, che gli stessi vengano in tutto o in parte riscattati ai
sensi dell’articolo 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, con istanza da presentare al
FPLD, acquisendo in tal modo lo status di “iscritto" nel FPLD.
Viceversa, qualora l’interessato sia in possesso di contribuzione LSU successiva al 31 luglio 1995 ed anche di
contribuzione versata o accreditata ad altro titolo presso il FPLD, potrà accedere all’istituto del cumulo senza la
necessità di presentare istanza di riscatto dei periodi LSU successivi al 31 luglio 1995, atteso che gli stessi sono
efficaci ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione (combinato
disposto dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Ai fini della determinazione della misura del pro-quota di pensione in cumulo, tali periodi LSU dovranno
invece essere necessariamente riscattati con le modalità sopra indicate.
Verifica del c.d. importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine del conseguimento della pensione di
vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. a formazione progressiva.
Chiarimento
Ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione di vecchiaia
in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo
iscritto.
Per gestione di ultima iscrizione, come chiarito al punto 4 della circolare n. 120 del 2013, deve intendersi la
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
Pertanto, il requisito del c.d. importo soglia, di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va verificato quando il soggetto
che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:
- è da ultimo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Ciò
anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione
presso la quale non sia richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia (quindi l’ultima contribuzione
risulta accreditata/versata contestualmente presso la Gestione separata e presso altra gestione nella quale non è
richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia, indipendentemente da quale gestione il soggetto scelga
come Ente istruttore al quale presentare la domanda di pensione), come chiarito al punto 1 del messaggio n.
1094 del 2016;
- è da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che prevede il requisito dell’importo soglia. In tale caso la
Cassa provvede ad inserire nella procedura il requisito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Convenzione
quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, adottata con
determina presidenziale n. 32 del 2018;
- ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ed ha
un’età inferiore a settanta anni adeguati alla speranza di vita (nel 2020 inferiore a settantuno anni), come
chiarito al punto 1 del messaggio n. 1094 del 2016.
Infine, come chiarito al punto 3 della circolare n. 140 del 2017, laddove, ai fini del perfezionamento della
pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della
legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle
gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Modalità applicative della “formazione progressiva” con riferimento ad un soggetto che, nel caso di pensione di
vecchiaia in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
perfeziona prima i requisiti previsti dalle Casse professionali e solo successivamente i requisiti previsti
dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Chiarimento
L’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede, tra l’altro, che la facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a
condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafico e contributivo previsti rispettivamente dai
commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pertanto, qualora i regolamenti delle Casse professionali interessate al cumulo prevedano dei requisiti inferiori,
occorrerà comunque attendere il perfezionamento dei requisiti di cui al citato articolo 24, commi 6 e 7, per la
liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme
previdenziali gestite dall’INPS.
Riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare ovvero dei trattamenti di famiglia nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante il meccanismo della c.d. “formazione progressiva”.
Chiarimento
Come chiarito al punto 5 della circolare n. 140 del 2017, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in presenza di periodi
contributivi nelle gestioni interessate al cumulo totalmente coincidenti.
Chiarimento
La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 non è esercitabile quando l’intera contribuzione posseduta dall’assicurato in tutte le gestioni alle quali è e/o
è stato iscritto risulti completamente sovrapposta senza che residui nemmeno un contributo non coincidente.
Esempio 1: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 21 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2000-2020). Tale soggetto non può conseguire la pensione in regime di
cumulo in quanto la contribuzione è completamente sovrapposta.
Esempio 2: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 6 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2015-2020). Tale soggetto può conseguire la pensione in regime di cumulo
in quanto la contribuzione non è completamente sovrapposta (ai fini del diritto si considererà la contribuzione
versata nel FPLD per il periodo 2000-2014 e in Gestione Separata per il periodo 2015-2020).
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali sono state fornite alle sedi le relative istruzioni con il messaggio
Hermes n. 1429 del 2018.
Quesito n. 11
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte di un soggetto
che, già pensionato nella gestione dipendenti pubblici (eventualmente anche a seguito di ricongiunzione), abbia
successivamente svolto attività lavorativa con contribuzione in altre due gestioni di cui all’articolo 1, comma
239, della citata legge n. 228 del 2012.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni indicate all’articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012 non possono conseguire la pensione in cumulo ai sensi della predetta legge, anche nel caso in cui
la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione è diversa da quelle presso le quali sono presenti
periodi assicurativi che si intendono cumulare ai sensi della medesima legge.
Possibilità, per i soggetti in possesso di contribuzione presso il FPLD, la Gestione ex-Enpals ed altre gestioni
(es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici) di avvalersi congiuntamente degli istituti del cumulo di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232 e della totalizzazione di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
Chiarimento
In caso di presenza di contribuzione FPLD, Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata,
gestione dipendenti pubblici), gli istituti di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, di totalizzazione
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di cumulo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997 n. 184 e di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, sono applicabili in
alternativa alle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Sull’argomento si
richiamano le istruzioni applicative fornite con la circolare n. 83 del 2016 – Parte I – P.2.
Quesito n. 13
In caso di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche presso la gestione ex-Enpals, l’accertamento
dell’anzianità contributiva relativa a quest’ultima gestione avviene tenendo conto delle specifiche regole vigenti
nella stessa, valorizzando pertanto eventuali eccedenze contributive?
Chiarimento
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i
trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex-
Enpals come illustrato all’allegato 2 della circolare n. 83 del 2016.
Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad
esclusivo carico della gestione medesima, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di
contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.
Quesito n. 14
La pensione ai superstiti in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere liquidata se
la qualità di familiare superstite non è riconosciuta dalla gestione di ultima iscrizione?
Chiarimento
Come previsto dall’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione ai
superstiti in regime di cumulo è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 in materia di totalizzazione.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli
ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della
morte.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti e delle relative quote spettanti, occorre fare
riferimento alla disciplina dell’ordinamento vigente nella gestione in cui il soggetto era iscritto al verificarsi del
decesso. Ne consegue che le quote di reversibilità da applicare al pro-rata di competenza di ciascuna forma
assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.
In considerazione di ciò, laddove la gestione di ultima iscrizione non riconosca ad un soggetto la qualifica di
familiare superstite, lo stesso non ha diritto ad alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella
di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva del Ministero del
Lavoro del 2 marzo 2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità
di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni
singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della
determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
Sul punto si rinvia a quanto già chiarito nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 140 del 2017.
Pensione ai superstiti in regime di cumulo nel caso in cui il dante causa, titolare del pro quota di pensione di
vecchiaia in cumulo a c.d. formazione progressiva, decede prima della maturazione del diritto all’ultimo pro-
quota.
Chiarimento
In merito alla c.d. “formazione progressiva”, laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una
“quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui
all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si precisa quanto segue.
Qualora il requisito contributivo di cui al citato articolo 24, comma 7, sia stato soddisfatto con il cumulo dei
periodi assicurativi presso la Cassa professionale, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
Modalità di calcolo della quota di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’AGO nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Caso pratico: soggetto in possesso di
contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e contribuzione in FPLD dal
1993. Quale retribuzione viene utilizzata nel calcolo della quota A relativa alla contribuzione presente presso la
gestione pubblica?
Chiarimento
Sull’argomento si richiama la circolare n. 120 del 2013 che, con riferimento al calcolo del pro-quota di
pensione a carico delle gestioni interessate al cumulo, chiarisce che quest’ultime, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento.
Ciò premesso, nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al
31 dicembre 1992 e nel FPLD dal 1993, per la liquidazione della c.d. quota A) di pensione, va presa in
considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso
la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto, con riferimento ai soli
emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato. Tale retribuzione deve essere
rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS,
in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.
Disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in presenza
di Casse professionali.
Chiarimento
I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dall’Ente istruttore sono esaminati e decisi dallo stesso
in base alle modalità previste dal proprio ordinamento.
La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli altri Enti/Casse coinvolti
nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine il ricorso verrà comunque deciso dall’Ente istruttore.
L’esito del ricorso è comunicato agli altri Enti/Casse.
Si rinvia all’articolo 13 della Convenzione quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di
totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre
2012, n. 228, adottata con determina presidenziale n. 32 del 2018 e al punto 7 della circolare n. 140 del 2017.
Nel caso di pensione di inabilità in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 con inscrizione
anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione ex articolo 2, comma 3, lett. b), della
legge 12 giugno 1984, n. 222 deve essere ricavata facendo riferimento alla media delle retribuzioni delle ultime
260 settimane nella sola gestione speciale di riferimento, oppure, vanno valutati anche gli altri periodi cumulati
accreditati nelle altre gestioni?
Chiarimento
In presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (IOCUM), tenuto conto che il possesso dei requisiti per il
diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al menzionato comma 239, in
applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo prevista dalla
norma in parola. L’ampliamento della possibilità di liquidare la IOCUM dopo l’entrata in vigore della legge 11
dicembre 2016, n. 232 riguarda i casi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. Ciò
in quanto ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012 e
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42:
- il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante;
- la pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento
del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
Come noto, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo, come
previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel calcolo della quota di maggiorazione
convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi del citato articolo 1, comma 15, rilevano
esclusivamente le retribuzioni esistenti nella gestione accertatrice. Viceversa, qualora i requisiti amministrativi
e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n.
613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio (si
veda l’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966) e non è stato abrogato. Parimenti, in caso di mancato
esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma 239, opera il cumulo di cui alla legge n. 613 del
1966 (si veda circolare n. 60/2017, punto 1.4 che richiama le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015). Ciò nella considerazione che, nella pensione di inabilità, il cumulo della
contribuzione è obbligatorio ai sensi del comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e che il cumulo
della contribuzione opera obbligatoriamente nella gestione autonoma. In tali ipotesi la maggiorazione di
anzianità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 deve essere calcolata, per espressa
previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale
l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.
Quesito n. 19
Decorrenza della pensione di vecchiaia e di inabilità in regime di cumulo per gli iscritti alle forme esclusive.
Chiarimento
Con il messaggio Hermes n. 6528 del 2014 sono state chiarite le modalità operative riguardo alla pensione di
inabilità in cumulo qualora l’istanza sia presentata da un iscritto alla gestione dipendenti pubblici al momento
del verificarsi dello stato inabilitante.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo valgono le istruzioni dettate
al punto 2.2 della circolare n. 120 del 2013 ed al punto 1.1 della circolare n. 140 del 2017.
Individuazione dei destinatari della facoltà di recedere dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 29, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti
in merito alla possibilità di rinunciare alla ricongiunzione mediante la sospensione del pagamento rateale
dell’onere.
Chiarimento
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, introduce una
particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno
perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 1°
gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
La normativa di cui al citato articolo 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016, atteso il suo carattere
transitorio, non si applica: transitorio, non si applica:
•ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
•ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il
1° gennaio 2017;
•nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti si applica la disciplina ordinaria.
Ne consegue che l’interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione, in qualsiasi epoca
intervenga (e quindi anche successivamente al 1° gennaio 2018), determinerà comunque il ripristino delle
posizioni assicurative nelle varie gestioni di provenienza con facoltà di esercitare, al ricorrere dei prescritti
requisiti, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012.
Resta ferma l’impossibilità di recedere dalla ricongiunzione in caso di versamento integrale dell’onere o nel
caso la stessa abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, sebbene su di essa vengano
compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
Possibilità di utilizzare il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i periodi di contribuzione
rimasti esclusi dalla ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
Chiarimento
Si ipotizzano le seguenti situazioni:
a)periodi precedenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione che per errore non siano stati
ricompresi nell’operazione stessa nei casi in cui, in conseguenza del lungo tempo trascorso dalla definizione
della domanda, il primo provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 non
sia più riesaminabile (e sia quindi definitivo);
b)periodi successivi alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29
del 1979.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti i periodi contributivi, di fatto non ricongiunti e non ricongiungibili,
restano accreditati nella gestione di origine e potranno essere produttivi di effetti pensionistici. Nulla osta
quindi all’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in presenza degli altri
requisiti di legge.
Con riferimento alla contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell’AGO-FPLD alle condizioni in cui
sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato (verifica del momento genetico), è
pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in
cumulo ex lege n. 228 del 2012.
Quesito n. 22
Possibilità di ritenere superati gli effetti automatici della costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel
FPLD di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 (abrogata dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Possibilità, con particolare riferimento agli iscritti ai fondi FS
e ex IPOST, cessati dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, di esercitare la facoltà di cumulo di cui alla
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Sull’argomento sono state fornite le istruzioni applicative con la circolare n. 120 del 2013. In particolare, per
quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), il cui regolamento pensionistico è
disciplinato dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver
maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio
della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile
1958, n. 322, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione
volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la
maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
La stessa disposizione si applica anche agli iscritti al fondo quiescenza poste e al fondo ferrovie.
Premesso quanto sopra, si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa d’ufficio, nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, qualora l’iscritto non abbia conseguito il requisito minimo contributivo richiesto
per la pensione di vecchiaia; solo laddove l’assicurato abbia maturato il predetto requisito non si procede a tale
costituzione e la relativa contribuzione potrà essere valorizzata mediante l’esercizio della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quesito n. 23
Possibilità, per i soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati con obbligo di iscrizione ad una
delle Casse della gestione pubblica, di accedere alla costituzione della posizione assicurativa in FPLD ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 322 per il periodo di iscrizione ai citati fondi FS o ex IPOST.
Chiarimento
Nell’ipotesi rappresentata (soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati successivamente con
obbligo di iscrizione ad una delle Casse della gestione pubblica) non si procede alla costituzione della
posizione assicurativa in quanto in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 112 a
115 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Quesito n. 24
Termini di pagamento del TFS in caso di pensioni in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai fini
pensionistici, il termine di pagamento del TFS o del TFR sarà quello ordinario previsto dall’articolo 3, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte
dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte
dello stesso. Pertanto, il TFS o il TFR verrà corrisposto agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i
successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia
dal vigente ordinamento (si veda la circolare INPS n. 60 del 2017).
Possibilità di applicare sulla pensione in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le trattenute
relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.
Chiarimento
Riscatti: sulla pensione liquidata in regime di cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da
vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in
materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro.
In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni in cumulo non possono quindi essere
effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti
richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi
oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato
(messaggio Hermes n. 3190 del 2018).
Ricongiunzioni: le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 potranno
proseguire sulla rata di pensione secondo l’originario piano di ammortamento (messaggio Hermes n. 4826 del
2019).
Cumulo dei periodi assicurativi
Chiarimenti
(msg.2575/2021)
In materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono stati nel tempo forniti chiarimenti con le circolari n. 120 del 2013, n. 140 del 2013 n. 185 del 2015, n. 60 del 2017, n. 140 del 2017 e con i messaggi n.7145 del 2015, n. 1094 del 2016, n. 1429 del 2018, n. 115 del 2020, n. 1867 del 2020, n. 2053 del 2020.
Con il presente messaggio, in riscontro alle richieste pervenute, si forniscono ulteriori chiarimenti in materia.
1. Calcolo dell’anzianità contributiva in presenza di contribuzione FPLS e FPSP (ex-ENPALS)
Come già precisato al punto n. 13 del messaggio n. 2053 del 2020, il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” non trova applicazione nelle ipotesi di istanze in regime di cumulo ex lege n. 228 del 2012 e s.m.i.
La medesima modalità, peraltro, non è applicabile neanche nei casi di istanze in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i. e di computo di cui al D.M. n. 282 del 1996.
Ciò posto, si precisa che l’accertamento dell’anzianità contributiva ex-ENPALS utile per il diritto alle prestazioni avviene tenuto conto delle particolari annualità prescritte dalla legge tempo per tempo – par. 1.1 e 1.2 (Parte 1) della Circolare n. 83 del 2016.
2. Calcolo dell’anzianità contributiva in presenza di contribuzione agricola
Con riferimento al messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020 è stato chiesto un chiarimento rispetto allo sviluppo della contribuzione di natura agricola derivante da lavoro dipendente (OTI e OTD) in cumulo ex lege n. 228 del 2012 e in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 in presenza di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).
2.1 Al punto 1.1.1 del citato messaggio, con riferimento alla valutazione dell’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa riferimento alla circolare n. 156 del 17 luglio 1998 con utilizzo del possibile “surplus” contributivo generato, nel rispetto dei limiti e delle capienze previste, dalla conversione delle giornate per contribuzione agricola dipendente, in settimane. Al riguardo è stata chiesta conferma dell’applicazione dei criteri di calcolo indicati nella circolare n. 156 del 1998 in caso di presenza di sola Gestione speciale CD/CM.
Relativamente all’accertamento della maggiore anzianità contributiva si confermano le istruzioni fornite con la circolare n. 156 del 1998 (par. da 2.2 a 2.2.1). In particolare, nei casi di valutazione del pro quota nella gestione CD/CM secondo i criteri di calcolo rappresentati al punto 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994, la procedura determina la data alla quale viene perfezionato il requisito della maggiore anzianità, calcola e trasforma in settimane, con le consuete modalità e secondo i coefficienti previsti per le qualifiche di giornaliero di campagna, donna o ragazzo e quelli per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato, il numero delle giornate agricole complessivamente attribuibili per il diritto e la misura della pensione fermo restando che, nel caso della pensione anticipata, vi sia la condizione di almeno 35 anni di contribuzione utili esclusivamente ai fini del diritto. Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il numero degli anni di iscrizione negli elenchi moltiplicati per 52.
Al numero delle settimane così determinato vengono aggiunte le settimane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e speciale e per
integrazione salariale agricola, nonché le altre settimane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianità contributiva non può comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
Qualora, tra le gestioni autonome, vi sia presenza della sola Gestione speciale CD/CM, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile a pensione in presenza di contribuzione agricola, trovano applicazione le istruzioni fornite al par. 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994. In particolare, per quanto è previsto a norma dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione, a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna, fermo restando che, per ciascun anno, non possono essere computati più di 156 contributi giornalieri.
2.2 Con riferimento a quanto chiarito al terzo capoverso del punto 1.1.1 del messaggio n. 1867 del 2020 -
“Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione” - è stata chiesta conferma dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, secondo il quale qualora il diritto alla prestazione non risulti conseguito nella gestione autonoma di ultima iscrizione ma risulti tuttavia perfezionato in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, debba farsi luogo alla concessione della prestazione nella gestione in cui il diritto risulta perfezionato. Tale circostanza può verificarsi in presenza di contribuzione agricola sviluppata nelle Gestioni speciali ART/COM anziché nella Gestione speciale CD/CM stante le più rigide norme previste per quest’ultima gestione dall’art. 5 della legge n. 9 del 1963 (abbattimento dei contributi nella misura massima di 52 settimane in un anno).
Inoltre, al punto 1.1.2 ultimo capoverso dello stesso messaggio, è stato precisato che “nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti”. Poiché vengono indicate quali gestioni speciali che impediscono tale rivalutazione solo le Gestioni ART e COM è stato chiesto se la rivalutazione operi in presenza di contribuzione versata esclusivamente nella gestione FPLD o FPLD e CD/CM.
Al riguardo si chiarisce che, tenuto conto che gli istituti del cumulo e della totalizzazione non sono preclusi qualora sia maturato, in una delle gestioni coinvolte, un autonomo diritto a pensione, le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, ove previsto, sono applicabili.
Secondo quanto illustrato al paragrafo 1 del messaggio 1867 del 2020, ove ai fini della richiesta di cumulo o di totalizzazione siano presenti: totalizzazione siano presenti:
- la contribuzione agricola dipendente + la contribuzione FPLD
- la contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
-e la contribuzione di altre gestioni previste dal cumulo o dalla totalizzazione
per la determinazione del pro quota AGO, stante quanto stabilito dalla legge n. 613 del 1966, la valutazione dell’anzianità contributiva agricola utile a pensione deve essere esperita senza operare la rivalutazione dei contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, secondo il dettato dell’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; né si provvede al c.d. “storno delle eccedenze” prescritto dall’articolo 7, comma 10, della medesima norma.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160 in merito all’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione nella Gestione speciale CD/CM, la rivalutazione in parola non opera nemmeno qualora, tra le gestioni interessate, sia presente esclusivamente tale gestione.
3. Pensione di vecchiaia in cumulo: importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale e valorizzazione della contribuzione estera
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo, per quanto concerne la verifica dell’importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale qualora l’assicurato risulti da ultimo iscritto alla Gestione separata o ad una Cassa professionale che prevede tale requisito, si confermano i chiarimenti contenuti nel punto n. 7 del messaggio n. 2053 del 2020 forniti in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012.
Si conferma, altresì, che raggiunto il requisito anagrafico di 70 anni adeguati alla speranza di vita, l’importo soglia non è più richiesto al fine di conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo (come indicato al punto 1, terzo capoverso, del messaggio n. 1094 del 2016).
Per quanto concerne, invece, l’utilizzabilità del pro-rata estero ai fini della verifica dell’importo soglia alla decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo, si ribadisce quanto chiarito con le circolari nn. 95 e 126 del 2012 e, da ultimo, con il messaggio n. 1094 del 2016, in cui è stato evidenziato che “ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale”. Infine, le citate circolari precisano che l’importo del pro-rata estero viene considerato nel calcolo dell’importo sogliaq in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime internazionale, con esclusione, quindi, delle pensioni in regime nazionale. Se il requisito dell’importo soglia viene raggiunto successivamente solo con la liquidazione del pro-rata estero, la decorrenza della pensione italiana coincide con la liquidazione del pro-rata estero, che ha efficacia ex nunc.
4. Pensione in cumulo e doppio calcolo ex articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014.
Sono stati chiesti chiarimenti con riferimento alle modalità di applicazione del “doppio calcolo” ai sensi dell’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 delle pensioni in cumulo.
Al riguardo si chiarisce che il pro quota delle gestioni Inps viene determinato fuori procedura Cumul mediante l’utilizzo, a cura degli operatori, dei sistemi proprietari aggiornati per il calcolo delle quote anche in applicazione della normativa sul doppio calcolo ex articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 con successivo inserimento del dato in procedura Cumul sempre a cura degli operatori.
5. Pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e s.m.i. in presenza esclusivamente di contribuzione nel FPLD e nelle Gestioni speciali autonomi
Come è noto, la pensione di inabilità si liquida con il cumulo obbligatorio della contribuzione, ove presente in più gestioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.
Ciò posto, le istruzioni fornite con il messaggio n. 2053 del 2020 (v. Quesito n. 1) evidenziano in primo luogo che “In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017” secondo cui l’assicurato può conseguire la pensione di inabilità, esprimendo la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012. Lo stesso messaggio (v. Quesito n. 18) precisa in quali casi l’interessato possa esercitare la predetta facoltà ed ottenere la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo (IOCUM). Tale possibilità si concretizza, dopo l’entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, nelle ipotesi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. In tale ipotesi l’interessato può esprimere la facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità IOCUM (nel qual caso, per il calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, rilevano le retribuzioni esistenti nel FPLD in quanto gestione accertatrice), oppure non esprimere tale facoltà, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità categoria IOART/IOCOM/IR. Viceversa, qualora i requisiti amministrativi e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n. 613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio e non è stato abrogato. Conseguentemente in quest’ultima ipotesi viene liquidata la pensione di inabilità IOART/ IOCOM/IR e la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 viene calcolata, per espressa previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo.
In tale contesto si evidenzia che la circolare n. 60 del 2017 ha attenuato il rigore dell’interpretazione iniziale (v. messaggio n. 7145 del 2015 p. 2) che, in presenza di contribuzione FPLD e Gestioni autonome, prevedeva la liquidazione della pensione di inabilità con le regole della gestione autonoma. speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017” secondo cui l’assicurato può conseguire la pensione di inabilità, esprimendo la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012. Lo stesso messaggio (v. Quesito n. 18) precisa in quali casi l’interessato possa esercitare la predetta facoltà ed ottenere la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo (IOCUM).
Tale possibilità si concretizza, dopo l’entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, nelle ipotesi in cui i requisiti amministrativi e siano raggiunti nel FPLD. In tale ipotesi l’interessato può esprimere la facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016, ottenendo sanitari la liquidazione della pensione di inabilità IOCUM (nel qual caso, per il calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, rilevano le retribuzioni esistenti nel FPLD in quanto gestione accertatrice), oppure non esprimere tale facoltà, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità categoria IOART/IOCOM/IR.
Viceversa, qualora i requisiti amministrativi e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n. 613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio e non è stato abrogato. Conseguentemente in quest’ultima ipotesi viene liquidata la pensione di inabilità IOART/ IOCOM/IR e la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 viene calcolata, per espressa previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo. In tale contesto si evidenzia che la circolare n. 60 del 2017 ha attenuato il rigore dell’interpretazione iniziale (v. messaggio n. 7145 del 2015 p. 2) che, in presenza di contribuzione FPLD e Gestioni autonome, prevedeva la liquidazione della pensione di inabilità con le regole della gestione autonoma.
6. Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità e pensione in cumulo
6.1 Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità e pensione di vecchiaia in cumulo I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo in quanto il comma 239 della legge n. 228 del 2012 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, si conferma l’impostazione ermeneutica fornita nel tempo dall’Istituto, secondo cui l’assegno ordinario di invalidità ha natura pensionistica.
6.2 Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità e pensione anticipata in cumulo I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione anticipata in cumulo in quanto l’assegno ordinario di invalidità non si trasforma in pensione di anzianità (sostituita dalla pensione anticipata), come precisato con la circolare n. 134 del 2004 p. 4.
6.3 Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità del dante causa e pensione indiretta in cumulo
Si confermano le istruzioni impartite con le circolari n. 53616 A.G.O./262 del 1984 p. 1.10, n. 185 del 2015 p. 1. In particolare, con la citata circolare n. 262 del 1984 è stato precisato che, stante la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti gli aventi causa del titolare di assegno ordinario di invalidità devono essere considerati quali superstiti di assicurato. I superstiti dell'assicurato hanno titolo alla pensione indiretta ai sensi dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Pertanto, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità da parte del dante causa non preclude il conseguimento della pensione indiretta in favore dei superstiti in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e s.m.i, ove sussistano i requisiti di legge.
7. Cumulo e annullamento della costituzione della posizione assicurativa
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità con le quali è possibile procedere all’annullamento della costituzione della posizione assicurativa in caso di rioccupazione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ovvero in caso di avvenuto raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni. La richiesta riguarda anche le costituzioni di posizione assicurativa effettuate dalle pubbliche amministrazioni statali ante subentro. Al riguardo si precisa che ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 1092 del 1973 una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente, dopo la sua costituzione assume un nuovo servizio per il quale si rende necessario effettuare la riunione, ovvero la ricongiunzione, con il servizio precedente. La riunione dei servizi, così come prevista dall’art. 112 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non opera d’ufficio quando per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico (pensione o indennità); in tali fattispecie, infatti è necessario che il dipendente manifesti la sua volontà per l’unione delle prestazioni nei termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’art. 151 del medesimo D.P.R. n. 1092 del 1973.
La competenza in merito all’annullamento della posizione assicurativa è demandata all’amministrazione che ha operato la costituzione della medesima; pertanto, nei casi in cui la costituzione della posizione assicurativa sia stata effettuata dall’amministrazione statale, la competenza in merito all’annullamento è in capo all’amministrazione statale stessa. Da ultimo si rammenta che con la circolare n. 120 del 2013 è stato precisato che "per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della
posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia”. termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’art. 151 del medesimo D.P.R. n. 1092 del 1973. La competenza in merito all’annullamento della posizione assicurativa è demandata all’amministrazione che ha operato la costituzione della medesima; pertanto, nei casi in cui la costituzione della posizione assicurativa sia stata effettuata dall’amministrazione statale, la competenza in merito all’annullamento è in capo all’amministrazione statale stessa.
Da ultimo si rammenta che con la circolare n. 120 del 2013 è stato precisato che "per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato
presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia”.
8. Cumulo per i dipendenti del personale appartenente al comparto sicurezza
Con riferimento ai soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sono stati chiesti chiarimenti in relazione all’applicazione in regime di cumulo dei relativi istituti previsti dalla normativa di riferimento (ad es.: maggiorazione base pensionabile, incremento del montante, ecc.). Al riguardo si precisa che il comma 245 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ha stabilito che le gestioni interessate al cumulo, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento. Alla luce di quanto sopra, pertanto, laddove un appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico intenda accedere alla pensione in cumulo con i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il calcolo del pro quota relativo alla contribuzione derivante da detta attività lavorativa verrà determinato considerando tutti gli istituti giuridici previsti per tale personale. Nel senso che, laddove l’ultima attività lavorativa sia quella da ”militare o equiparato”, trova applicazione la normativa in materia pensionistica di detto comparto, mentre nel caso in cui il militare abbia successiva ulteriore contribuzione derivante da altra tipologia di lavoro (es. in FPLD perché assunto dall’ENAV) la quota di pensione riferita alla contribuzione in Cassa Stato/militare deve essere determinata riconoscendo solo le
maggiorazioni di servizio (quindi applicando solo i benefici che incidono sull’anzianità di servizio e dunque sull’anzianità contributiva) mentre non si riconoscono i benefici economici (es. la maggiorazione della base pensionabile per determinare la misura della pensione).
Pertanto, solo se l'ultima contribuzione si riferisce all’attività lavorativa in qualità di appartenente al comparto difesa e sicurezza, i benefici economici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che si concretizzano in sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, sono calcolati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata, ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del pro quota e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato (retributivo, misto e contributivo puro).
9. Cumulo e sospensione del pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione (articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979)
Con riferimento alle precisazioni fornite al quesito n. 20 del messaggio n. 2053 del 2020 è stato chiesto, con riferimento alle gestioni pubbliche, se in caso di interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979 (anche in data successiva al 1° gennaio 2018), è possibile rimborsare quanto già versato, come avviene nel settore privato. Al riguardo si precisa che nell’ambito delle Gestione Dipendenti Pubblici, le circolari di riferimento del Ministero del Tesoro, in particolare la n. 598 del 12/8/1980 e la n. 21 del 28/3/1981 nulla hanno disciplinato in merito alla restituzione dell’onere di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29 del 1979, nel caso di interruzione dei pagamenti nel corso di una rateazione già concessa al dipendente pubblico. L’interruzione del pagamento della ricongiunzione comporta i seguenti effetti:
- non riconoscimento, ai fini pensionistici, dell’intero periodo oggetto della ricongiunzione non essendo possibili ricongiunzioni parziali per espressa previsione normativa;
- ripristino della posizione assicurativa con restituzione alla gestione di originaria provenienza dell’importo totale trasferito a titolo di ricongiunzione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 29 del 1979;
- la quota di onere già versata non è restituita all’interessato, salvo espressa disposizione legislativa in tale senso (totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo dei periodi assicurativi – cfr. circolare Inpdap n. 5 del 25/1/2007 e circolare n. 120 del 6/8/2013 e n. 60 del 16/3/2017);
- impossibilità di esercitare ulteriormente la facoltà di ricongiunzione, salvo quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 29 del 1979.
10. Cumulo e ricongiunzione articolo 2 della legge n. 29 del 1979
Nel quesito n. 21 del messaggio n. 2053 del 2020, con riferimento alla contribuzione figurativa, è stata confermata la possibilità di cumulare i periodi eventualmente esclusi dalla ricongiunzione solo se legittimamente accreditati nell’AGO-FPLD e alle condizioni che sia sussistente lo status di iscritto da parte del lavoratore. Tale sussistenza deve essere ricondotta al momento genetico dell’accredito della contribuzione figurativa. A tal riguardo sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di individuazione del suddetto “momento genetico”. E in particolare, se detto momento debba individuarsi nella data dell’evento (ad esempio, per la contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio, quale l’indennità di disoccupazione), ovvero alla data della domanda di accredito figurativo (e il riferimento in questo caso potrebbe essere alla contribuzione figurativa accreditabile a domanda, quale ad esempio la maternità).
È stato chiesto, altresì, di conoscere se la contribuzione IVS oggetto di ricongiunzione, sulla quale fondare la validità di un accredito figurativo al momento genetico, debba a tal fine considerarsi produttiva di effetti fino al provvedimento di definizione della ricongiunzione, ovvero perda effetti retroattivamente dalla data di domanda di ricongiunzione. In particolare, se tale criterio debba valere anche nell’ipotesi in cui la contribuzione che ha
dato origine all’accredito venga meno a seguito non solo di ricongiunzione ma anche a seguito di trasferimento della contribuzione obbligatoria quale, ad esempio, nei casi di computo ai sensi degli articoli 11 e 12 D.P.R. n. 1092 del 73. Con riferimento ai quesiti posti si chiarisce quanto segue.
Salvo disposizioni a carattere speciale, la copertura contributiva figurativa nell’assicurazione generale obbligatoria presuppone lo status di iscritto all’assicurazione medesima, condizione che si realizza in presenza di almeno un contributo obbligatorio IVS anteriore ai periodi stessi.
Il requisito della presenza della contribuzione obbligatoria è richiesto nel momento genetico dell’accredito della contribuzione figurativa, così come osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2616 del 30/5/1989 (circolare n. 218 del 1990). Per “momento genetico” si intende il momento in cui risultino verificate tutte le condizioni richieste per ottenere il predetto accredito e in capo all’Istituto sorge l’obbligo di provvedervi; si differenzia rispetto al successivo momento funzionale legato alla effettiva utilizzazione del periodo coperto da contribuzione figurativa ai fini, ad esempio, del trasferimento ad altra gestione previdenziale a seguito di una domanda di ricongiunzione. Negli accrediti figurativi riconoscibili a domanda, la domanda stessa è una delle condizioni per il perfezionamento del momento genetico (salvo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 11 del 2013). Negli accrediti figurativi d’ufficio invece la domanda non è elemento perfezionativo del momento genetico e l’obbligo di procedere sorge nel momento in cui siano perfezionate tutte le condizioni previste per l’accredito figurativo all’esame (ad esempio, percezione dell’indennità di disoccupazione, presenza della contribuzione a supporto, scopertura del periodo ecc.). Le Circolari n. 612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983, n. 104 del 13 maggio 1988 e n. 218 del 10 ottobre 1990, dettano i principi per valutare se la contribuzione figurativa possa considerarsi validamente accreditata nei casi in cui la contribuzione obbligatoria che ne costituisce requisito di accredito sia coinvolta in un’operazione di ricongiunzione o di trasferimento di contribuzione ad altro ente. Così, ad esempio:
•nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi in una gestione pensionistica alternativa all’AGO, l’operazione si intende conclusa solo con l’accettazione dell’operazione stessa (Circolare n. 104 del 1998). Il riconoscimento della contribuzione figurativa nell'assicurazione IVS è ammissibile, in presenza di tutti i requisiti richiesti, sino al momento in cui risulti realizzata l'operazione di ricongiunzione;
•nei casi di computo agli effetti della pensione statale di periodi di contribuzione IVS ai sensi degli articoli 11 e 12 del TU approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (circ. n. 612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983), la contribuzione obbligatoria presupposta perde l’idoneità a sostenere la contribuzione figurativa a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione al computo. Restano salve le disposizioni eccezionali riferite alle fattispecie di cui alla circolare n. 212 del 2016, con la quale sono state fornite precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione “minore” è versata nelle rispettive gestioni dell’Istituto (GPT -Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ecc.). quale sono state fornite precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione “minore” è versata nelle rispettive gestioni dell’Istituto (GPT -Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, ecc.).
11. Termini di pagamento del TFS/TFR (SOCUM – IOCUM)
Con riferimento al quesito n. 24 del messaggio n. 2053 del 2020, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al termine di liquidazione del TFS/TFR in caso di cessazione per morte o inabilità (SOCUM – IOCUM). Al riguardo si precisa che qualora la causale di cessazione sia “inabilità in cumulo” o “decesso” i termini di pagamento del TFS/TFR prevedono l’erogazione della prestazione entro 105 giorni da tali eventi. Laddove, invece, nelle more del raggiungimento del termine di pagamento previsto dalla normativa vigente in caso di dimissioni con cumulo, dovesse verificarsi l’evento decesso, il termine di pagamento non varia in funzione dell’evento stesso.
12. Cumulo dei periodi assicurativi maturati in Paesi extra UE convenzionati con i periodi assicurativi maturati presso gestioni private e pubbliche
È stato chiesto di conoscere se, in presenza di contribuzione presso gestioni private e pubbliche, ai fini della pensione in cumulo è possibile cumulare la contribuzione maturata in Paesi extra UE convenzionati (es. USA, Argentina). Al riguardo si precisa che, se una delle gestioni interessate (es. Gestione privata/Gestione separata) rientra nel campo di applicazione di una convenzione bilaterale, si possono cumulare anche i periodi delle gestioni (es. Gestione pubblica/Casse professionali) che sono fuori dal campo di applicazione della convenzione. Pertanto, per l’accesso alle pensioni in regime di cumulo con i requisiti ordinari previsti dalla legge n. 228 del 2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, così come già indicato nella circolare n. 117 del 2019 per l’accesso alla “pensione quota 100” in cumulo, è possibile acquisire il diritto sommando i periodi assicurativi non sovrapposti maturati in Gestione pubblica/Casse professionali, in Gestione privata/separata e in Paesi extracomunitari convenzionati, poiché in tali casi la Gestione privata/separata, rientrando nel campo di applicazione del regime convenzionale, rende cumulabili anche i periodi assicurativi maturati nella Gestione pubblica/Casse professionali.
13. Criteri di competenza nella ricezione e istruzione delle domande di pensione di vecchiaia in cumulo a pagamento differito
A seguito della sottoscrizione con le Casse professionali della convenzione per la liquidazione delle pensioni in cumulo, il punto 2 della circolare n. 140 del 2017 nella parte in cui prevede che “Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all’INPS che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria” deve intendersi nel senso che, nel caso di pensione di vecchiaia in cumulo, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, deve presentare la domanda di pensione all’Ente di ultima iscrizione. Resta fermo che, in caso di presentazione della predetta domanda all’ente non di ultima iscrizione, quest’ultimo dovrà procedere ad inoltrarla all’ente istruttore.
14. Provvedimenti di pensione
È stato chiesto che al provvedimento di liquidazione delle pensioni in cumulo (TE08) sia allegato il prospetto con tutti gli elementi utilizzati per il calcolo di tutte le gestioni coinvolte. Inoltre, è stato rappresentato che nei provvedimenti di pensione in cumulo (TEO8) l’anzianità contributiva viene sempre riportata in settimane, e mai in anni, mesi e giorni. Al riguardo si chiarisce che la procedura Cumul consente di rilasciare, sia agli operatori Inps che agli operatori delle Casse, un prospetto di liquidazione dove vengono riportate le seguenti informazioni: enti coinvolti; i periodi di contribuzione; pro quota e le relative decorrenze. Nei provvedimenti di pensione in cumulo (TEO8) l’anzianità contributiva viene sempre riportata in settimane poiché il GAPNE è strutturato per scrivere l’anzianità contributiva in tale unità temporale, fermo restando che ciò non ha effetti sulla verifica del diritto e la gestione della pensione.
Totalizzazione e Cumulo
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
(msg.3190/2018)
Con la con Determinazione presidenziale n. 32 del 28 marzo 2018 è stata adottata la Convenzione quadro per l’erogazione delle pensioni in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alle modalità di gestione delle trattenute che possono insistere sulle pensioni delle suddette tipologie.
Trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto della pensione
Si rammenta che, per la stipula dei contratti di finanziamento da parte dei titolari di pensione, il calcolo della quota cedibile della pensione, in conformità alla normativa vigente, soggiace ai seguenti limiti:
- la quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento;
- nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.
Pertanto, nel caso di trattamento pensionistico erogato in regime di totalizzazione o di cumulo, la quota cedibile deve essere calcolata, nell’ambito dei limiti sopra enunciati, in relazione all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali e, dunque, anche qualora non sia presente alcuna quota a carico dell’Inps.
Il piano di ammortamento è ancorato al contratto di finanziamento stipulato sulla base della quota cedibile rilasciata e le trattenute su pensione sono mensilmente applicate nel rispetto dei limiti sopra indicati.
Si precisa che ai predetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
Trattenute per l’estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e successivamente traslati su pensione
Il recupero dei finanziamenti già stipulati in attività di servizio viene effettuato con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali. Ciò anche se la pensione non ha alcuna quota Inps.
Qualora l’importo della pensione in pagamento non sia sufficientemente capiente e non sia possibile garantire il rispetto dei limiti descritti al paragrafo 2, l’importo della rata originariamente pattuita deve essere rimodulato in diminuzione.
Analogamente a quanto previsto in linea generale per questa tipologia di trattenuta, se il quinto cedibile dovesse successivamente incrementarsi, anche per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, l’importo della trattenuta potrà essere aumentato, ma nei limiti dell’importo della rata originariamente pattuita.
Si precisa che aipredetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
Trattenute per somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR
Le somme erogate indebitamente e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR sono recuperate sulla sola quota di pertinenza dell’Istituto.
Il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota dell’Inps, nonché la salvaguardia del trattamento minimo, sono riferiti al totale delle quote in pagamento.
Eventuali somme a debito aventi ad oggetto quote di competenza di Enti e/o Casse indebitamente erogate sono recuperate direttamente dagli Enti e/o Casse medesimi.
Trattenute per indebiti post mortem
Per i ratei di pensione disposti o pagati in data successiva al decesso del pensionato, si procederà alla restituzione delle somme all’Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti eventualmente pervenuti da parte degli Istituti pagatori (art. 10 della citata Convenzione), con cadenza semestrale ed in proporzione agli importi di propria pertinenza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.
In caso di riaccredito parziale, le somme di cui trattasi sono parimenti accreditate agli Enti/Casse sempre in proporzione alle quote di propria spettanza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.
Nei casi di riaccredito parziale ovvero di assenza totale di riaccredito da parte dell’Istituto pagatore entro 6 mesi dall’invio telematico della relativa richiesta, l’Inps ne dà comunicazione agli Enti/Casse, affinché possano provvedere direttamente al recupero totale o differenziale degli importi di propria pertinenza.
Trattenute per pignoramenti presso terzi
La pensione liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento pensionistico, pur costituito da vari pro-rata, è pignorabile a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi.
In materia trovano applicazione le modalità di calcolo delle trattenute dettate per i redditi di pensione di cui all’articolo 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
L’imponibile è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.
Si precisa che all’atto della dichiarazione di quantità, di cui al citato articolo 547 c.p.c, oltre ad eventuali pignoramenti precedenti o trattenute gravanti sul trattamento pensionistico, l’Istituto è tenuto a specificare che il trattamento di pensione è erogato in regime di totalizzazione o di cumulo.
Ciò al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario di competenza degli altri Enti/Casse.
Trattenute per APE volontario
In presenza di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo, il recupero dell‘APE volontario avviene secondo le medesime modalità di recupero (240 rate) previste per le pensioni ordinarie. In proposito si richiamano la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e il messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.
Trattenute per APE sociale erogato indebitamente
Le somme pagate in eccedenza a titolo di APE sociale sono recuperate sul trattamento di pensione liquidato in regime di totalizzazione o di cumulo secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017.
Al riguardo, si precisa che il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutte le quote in pagamento riconducibili anche agli altri Enti/Casse e deve essere pari al quinto dell’importo totale, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo.
Trattenute per assegni
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo possono gravare trattenute per assegni alimentari e per assegni di mantenimento da corrispondere in esecuzione di provvedimenti giudiziali.
Sulla predetta pensione possono, inoltre, gravare trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, in virtù del quale, nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo aver messo in mora il coniuge obbligato e inadempiente, ”può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della suddetta legge “ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".
Sulla pensione possono, altresì, insistere trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 156, comma 6, c.c., il quale dispone che, nell’ipotesi di separazione dei coniugi, il giudice, in caso di inadempienza all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dovuto, può, su richiesta dell’avente diritto, “ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Per tali fattispecie di assegni, si indicano di seguito i limiti entro cui disporre le relative trattenute:
- in caso di esecuzione di provvedimento giudiziale, le trattenute devono essere applicate secondo le statuizioni di dettaglio contenute nel provvedimento stesso;
- in caso di trattenute da porre in essere ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, il limite massimo delle medesime è costituito, in applicazione del successivo comma 6, dalla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale delle quote. Qualora l’importo pensionistico dovesse successivamente incrementare, per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, il limite massimo della trattenuta varierà corrispondentemente rispetto a quello originario;
- in caso di somme da corrispondere ai sensi del richiamato articolo 156, comma 6, c.c., le trattenute devono essere applicate attenendosi alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.
Oneri da riscatto ai fini pensionistici
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.
Cumulo dei periodi assicurativi
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
(msg.1867/2020) (msg.2575/2021)
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.
La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.
Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.
1. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione
Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all’AGO, ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16.
I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.
1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva
Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.
1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane
In relazione alla contribuzione AGO presente, l’anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:
- la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).
Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;
- la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.
Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall’AGO assume rilievo nella determinazione dell’anzianità contributiva agricola.
La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall’AGO.
1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).
Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti.
1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 463/1983
Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1.
Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.
1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153
Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2.
1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo
Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.
Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.
Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.
Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.
Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
In tali ipotesi la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 non è esercitabile poiché operano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990. Sul punto, si fa rinvio alle disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.
Ai sensi dell’21 della legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l’interessato risulta aver contribuito da ultimo.
Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome
In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell’anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012.
Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.
Con riferimento al messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020 è stato chiesto un chiarimento rispetto allo sviluppo della contribuzione di natura agricola derivante da lavoro dipendente (OTI e OTD) in cumulo ex lege n. 228 del 2012 e in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 in presenza di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).
2.1 Al punto 1.1.1 del citato messaggio, con riferimento alla valutazione dell’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa riferimento alla circolare n. 156 del 17 luglio 1998 con utilizzo del possibile “surplus” contributivo generato, nel rispetto dei limiti e delle capienze previste, dalla conversione delle giornate per contribuzione agricola dipendente, in settimane. Al riguardo è stata chiesta conferma dell’applicazione dei criteri di calcolo indicati nella circolare n. 156 del 17 luglio 1998 in caso di presenza di sola Gestione speciale CD/CM.
Relativamente all’accertamento della maggiore anzianità contributiva si confermano le istruzioni fornite con la circolare n. 156 del 1998 (par. da 2.2 a 2.2.1). In particolare, nei casi di valutazione del pro quota nella gestione CD/CM secondo i criteri di calcolo rappresentati al punto 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994, la procedura determina la data alla quale viene perfezionato il requisito della maggiore anzianità, calcola e trasforma in settimane, con le consuete modalità e secondo i coefficienti previsti per le qualifiche di giornaliero di campagna, donna o ragazzo e quelli per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato, il numero delle giornate agricole complessivamente attribuibili per il diritto e la misura della pensione fermo restando che, nel caso della pensione anticipata, vi sia la condizione di almeno 35 anni di contribuzione utili esclusivamente ai fini del diritto. Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il numero degli anni di iscrizione negli elenchi moltiplicati per 52.
Al numero delle settimane così determinato vengono aggiunte le settimane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e speciale e per integrazione salariale agricola, nonché le altre settimane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianità contributiva non può comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
Qualora, tra le gestioni autonome, vi sia presenza della sola Gestione speciale CD/CM, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile a pensione in presenza di contribuzione agricola, trovano applicazione le istruzioni fornite al par. 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994. In particolare, per quanto è previsto a norma dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione, a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna, fermo restando che, per ciascun anno, non possono essere computati più di 156 contributi giornalieri.
2.2 Con riferimento a quanto chiarito al terzo capoverso del punto 1.1.1 del messaggio n. 1867 del 2020 -
“Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione” - è stata chiesta conferma dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, secondo il quale qualora il diritto alla prestazione non risulti conseguito nella gestione autonoma di ultima iscrizione ma risulti tuttavia perfezionato in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, debba farsi luogo alla concessione della prestazione nella gestione in cui il diritto risulta perfezionato. Tale circostanza può verificarsi in presenza di contribuzione agricola sviluppata nelle Gestioni speciali ART/COM anziché nella Gestione speciale CD/CM stante le più rigide norme previste per quest’ultima gestione dall’art. 5 della legge n. 9 del 1963 (abbattimento dei contributi nella misura massima di 52 settimane in un anno).
Inoltre, al punto 1.1.2 ultimo capoverso dello stesso messaggio, è stato precisato che “nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti”. Poiché vengono indicate quali gestioni speciali che impediscono tale rivalutazione solo le Gestioni ART e COM è stato chiesto se la rivalutazione operi in presenza di contribuzione versata esclusivamente nella gestione FPLD o FPLD e CD/CM.
Al riguardo si chiarisce che, tenuto conto che gli istituti del cumulo e della totalizzazione non sono preclusi qualora sia maturato, in una delle gestioni coinvolte, un autonomo diritto a pensione, le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, ove previsto, sono applicabili.
Secondo quanto illustrato al paragrafo 1 del messaggio 1867 del 2020, ove ai fini della richiesta di cumulo o di totalizzazione siano presenti: totalizzazione siano presenti:
- la contribuzione agricola dipendente + la contribuzione FPLD
- la contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
-e la contribuzione di altre gestioni previste dal cumulo o dalla totalizzazione
per la determinazione del pro quota AGO, stante quanto stabilito dalla legge n. 613 del 1966, la valutazione dell’anzianità contributiva agricola utile a pensione deve essere esperita senza operare la rivalutazione dei contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, secondo il dettato dell’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; né si provvede al c.d. “storno delle eccedenze” prescritto dall’articolo 7, comma 10, della medesima norma.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160 in merito all’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione nella Gestione speciale CD/CM, la rivalutazione in parola non opera nemmeno qualora, tra le gestioni interessate, sia presente esclusivamente tale gestione.
Cumulo dei periodi assicurativi
Procedura automatizzata per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo
(msg.1429/2018)
Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, si forniscono le prime indicazioni per la liquidazione delle pensioni con il cumulo, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, dei periodi assicurativi accreditati anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Al riguardo, si comunica che è in corso la stipula delle convenzioni tra l’Inps e gli Enti di previdenza privati sopra richiamati, nel testo concordato tra le parti, per la liquidazione delle pensioni in regime di cumulo ai sensi della citata legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, e di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
In particolare, l’articolo 3 della suddetta convenzione prevede che, per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo, l’Istituto metta a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
Sulla base di quanto stabilito nella predetta convenzione l’Istituto ha messo a disposizione degli Enti di previdenza privati e delle Strutture territoriali la procedura "Cumul", che consente di gestire in maniera interattiva la verifica del diritto e la liquidazione delle pensioni in cumulo con gli Enti e le Casse esterne.
In attesa della completa reingegnerizzazione dell’applicativo "Cumul", rilasciato per gli Enti/Casse, e dell’applicativo "Total", le Strutture territoriali avranno a disposizione per un breve periodo la versione della procedura "Cumul" attualmente in uso, con delle funzionalità ulteriori che di seguito si illustrano.
Gli operatori delle Strutture territoriali, per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia e anticipata in cumulo con gli Enti previdenziali privati, accedendo all’applicativo "Cumul" devono valorizzare la funzionalità "Tipo cumulo" "Esterno".
Il principale elemento di novità della procedura "Cumul" è rappresentato dalla gestione della verifica del diritto e della liquidazione della pensione di vecchiaia a formazione progressiva.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della sopra citata convenzione "in caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214".
Pertanto, al fine di consentire all’Ente istruttore la verifica del diritto a pensione in cumulo, gli Enti previdenziali privati devono inserire in procedura "Cumul" i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal proprio ordinamento.
La procedura calcola in automatico la data di decorrenza della quota di competenza.
Se la data di decorrenza della quota dell’Ente privato, determinata in base ai requisiti inseriti, è pari o precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata in base ai requisiti previsti dall’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, l’Ente privato inserisce l’importo del proprio pro rata.
Diversamente, se la data di decorrenza della quota dell’Ente privato, determinata in base ai requisiti inseriti in via prospettica, è successiva alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata in base ai requisiti previsti dal citato articolo 24, comma 6, si configura la fattispecie di pensione di vecchiaia a formazione progressiva che non richiede, in prima liquidazione, l’inserimento del pro rata da parte dell’Ente privato.
In tale ultimo caso la procedura verifica il diritto alla pensione in cumulo considerando l’anzianità contributiva complessiva utile per il diritto e consente la liquidazione della pensione di vecchiaia con i soli pro rata inseriti dagli Enti/Casse per i quali si sono perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi.
La procedura "Cumul" mette a disposizione degli Enti/Casse e delle Strutture territoriali un prospetto riepilogativo di liquidazione delle pensioni anticipata e di vecchiaia in cumulo, con l’indicazione degli Enti/Casse coinvolti, del totale dell’anzianità contributiva utile al diritto alla pensione in cumulo, del dettaglio dei singoli pro rata e dell’importo totale della pensione.
Nei casi di pensione di vecchiaia a formazione progressiva, il prospetto riepilogativo conterrà altresì l’informazione della data di decorrenza della quota dell’Ente privato al perfezionamento dei requisiti in un momento successivo alla prima liquidazione.
Per completezza si rammenta che le domande di pensione di vecchiaia in cumulo già presentate all’Inps devono essere inoltrate, a mezzo PEC, all’Ente istruttore presso il quale risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del richiedente, per la relativa istruttoria (cfr. paragrafo 2 della circolare n. 140 del 2017). Nei casi in cui il richiedente risulti da ultimo iscritto sia all’Inps sia ad altro Ente, la presentazione all’Inps della domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve intendersi come scelta dell’Ente istruttore effettuata dallo stesso richiedente.
Si rammenta altresì che nella procedura automatizzata devono essere inseriti, tutti e per intero, i periodi assicurativi maturati dal richiedente sia presso l’Inps sia presso gli altri Enti/Casse coinvolti, ancorché coincidenti, in quanto la stessa procedura determina in modo automatico, in fase di accertamento del diritto, i periodi sovrapposti da escludere (cfr. per le pensioni in totalizzazione il messaggio n. 25625 del 14 novembre 2008).
A supporto delle attività in argomento è prevista una videoconferenza, la cui data sarà resa nota con successivo messaggio, nella quale sarà presentata la nuova procedura automatizzata per la gestione delle domande di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo.