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Benefici per esposizione all'amianto
Disciplina fino al 1° ottobre 2003
Destinatari dell'art. 1 comma 115 della legge 190/2014
(circ.8/2015)
L’ articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47 comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'aarticolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
L’ articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL”.
Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e quelle introdotte dall’aarticolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’ INAIL.
In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n. 58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Destinatari
Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 sono gli assicurati iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico.
In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’ INAIL.
Entità del beneficio
Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.
Modalità e termini e di presentazione delle domande
La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015 prorogato al 31 dicembre 2016 (circ.45/2016) al 30 giugno 2015 (msg.2489/2015). La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto").
In attesa dell’implementazione delle procedure relative all’inserimento del beneficio in argomento sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno cura di tenere quest’ultima in apposita evidenza.
Successive istruzioni saranno fornite una volta ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra.
Decorrenza della pensione
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.
Istituzione del codice ARPA 181 (msg.1231/2015)
L’articolo 1, comma 115, della legge 190/2014 dispone che “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.
Le istruzioni per l’applicazione della richiamata disposizione sono state diramate con la circolare n.8 del 2015.
Con il presente messaggio si rende nota l’istituzione del codice ARPA 181, descritto con la nomenclatura “Amianto (1,50) dir e mis circ.8/2015”, volto a tracciare i periodi assicurativi beneficiati dalla maggiorazione di amianto, maggiorazione che in forza della richiamato comma 115, ammonta a 1,5 utile sia per il diritto che per la misura della pensione. Il codice 181 ha le stesse caratteristiche del codice 171 di cui al messaggio 41791/2005 e traccia periodi antecedenti al 3.10.2003. Inoltre, il codice 181 prevede un blocco che accetta esclusivamente le domande per il beneficio di cui al comma 115 presentate dall’1.1.2015 al 31.1.2015 30.06.2015 (vedi msg.2769/2015). A tal fine l’operatore in ARPA è obbligato ad inserire la data della domanda nel campo note, dopo la matricola aziendale.
Si fa presente inoltre che il codice 181 non riguarda i fondi speciali, in quanto esclusi dal beneficio di cui al più volte richiamato comma 115.
Il codice 181 ha, dunque, le specifiche descritte, mentre le altre condizioni previste dal comma 115 dovranno essere oggetto di attento controllo da parte dell’operatore.
L’operatore, quindi, ricevuta l’istanza ed effettuate le verifiche delle condizioni, potrà procedere a trasformare il codice contributo con valenza 1,25 nel codice contributo 1,5 di nuova istituzione.
Benefici per esposizione all'amianto
Disciplina fino al 1° ottobre 2003
Natura del beneficio
(circ.143/1993)
L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai commi 6, 7 e 8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, l'anzianità contributiva posseduta dagli interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5, fermo restando il limite massimo dei 40 anni di anzianità contributiva complessiva, considerando tutte le gestioni accreditate (vedi risposta a quesito).
Da tale premessa deriva che la rivalutazione va rapportata unicamente ai periodi di attività lavorativa espressamente indicati dalle singole disposizioni, con esclusione dei periodi di lavoro prestati in altri settori di attività. Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione, che esplica effetti sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni, e' utilizzabile anche per il raggiungimento del requisito dei trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dal comma 2 dell'articolo 13 ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato di anzianità.
Benefici per esposizione all'amianto
Disciplina fino al 1° ottobre 2003
Termine di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL
(circ.58/2005)
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.
Giova far presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti interessati:
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
- lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Benefici per esposizione all'amianto
Disciplina fino al 1° ottobre 2003
Destinatari
I destinatari della norma sono:
Lavoratori delle cave e miniere di amianto (art.13 comma 6)
Per quanto concerne il comma 6 i lavoratori interessati hanno titolo alla rivalutazione ancorché alla data di entrata in vigore della legge o alla data di presentazione della domanda di pensione non risultino svolgere attività lavorativa in miniera o presso cava di amianto.
Lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (art.13 comma 7)
Si rammenta che il comma 7 dell'art.13 della lagge 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione certificato dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.
Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun termine decadenziale.
In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini dell’accertamento della malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del citato art.13 comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
Ai sensi dell'art.13 comma 7 hanno titolo ad usufruire della maggiorazione dell'anzianità contributiva i lavoratori che:
- i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (circ. 219/93). Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola condizione dell'insorgenza della malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, documentata dall'INAIL.;
- abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto documentate dall'INAIL. Dalla dizione del comma 1 dell'articolo 13, espressamente richiamato dal comma 7, che riguarda "i lavoratori occupati" nelle imprese ivi indicate, si desume che rientrano nell'ambito di applicazione della norma tutti i dipendenti, ancorché non addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto. Per effetto del combinato disposto del citato comma 7 con il nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese riguardate dalla disposizione in esame si identifichino in quelle che estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima. A tal proposito, e' utile fare riferimento, in via generale, ai codici statistico - contributivi distintivi delle aziende (a titolo esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento e la produzione di articoli in amianto sono, rispettivamente, classificate con i codici 243.1 e 244). Come espressamente previsto dalla legge la sussistenza della ulteriore condizione richiesta dal comma 7, vale a dire l'insorgenza della malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL. La stessa norma prevede, inoltre, che sono soggette a rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il beneficio in questione, gli interessati, all'atto della presentazione della domanda di pensione, devono produrre, oltre alla anzidetta certificazione attestante la patologia connessa alla attività lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino i periodi di attività di lavoro con esposizione all'amianto.
Lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a 10 anni (art.13 comma 8) (circ.58/2005)
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.
Dalla formulazione della disposizione in esame discende che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).
Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
- abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
- vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
- ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.
La parte che segue è tratta da circolari anteriori alla circolare 58/2005 (quindi vedi sopra)
Per effetto dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, hanno titolo a fruire della rivalutazione del periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto. Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla sola condizione che i lavoratori interessati siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. In conformità con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5 agosto 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.271, devono intendersi parzialmente modificate le istruzioni di cui alla circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.;
- siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Ai fini della individuazione delle imprese interessate dalla disposizione in esame valgono le considerazioni di cui al precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese dismesse può ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante il pagamento del premio assicurativo connesso al rischio derivante dall'esposizione all'amianto. Il coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica all'intero periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto qualora il periodo stesso risulti superiore a dieci anni. Analogamente a quanto già precisato per il comma 7, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio in argomento i richiedenti le prestazioni pensionistiche devono corredare la domanda di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo connesso all'esposizione all'amianto, rilasciata dall'INAIL, nonché di una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Benefici per esposizione all'amianto
Disciplina fino al 1° ottobre 2003
La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del 5 giugno 1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169, recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto". Il provvedimento, emanato in sostituzione del decreto legge 5 aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge, e' entrato in vigore il 5 giugno 1993. L'articolo 1 del decreto legge n. 169 sostituisce il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Il nuovo testo della disposizione fornisce una ulteriore chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992 per quanto attiene alla sfera dei destinatari del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti, la previsione che sia il CIPE ad individuare le imprese aventi titolo ad usufruire della norma, ne dispone l'applicabilità ai lavoratori dipendenti da imprese che estraggano o utilizzino amianto come materia prima.