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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Finanziamento delle prestazioni straordinarie
(circ.104/2015)
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
- in ambiente Imspn, procedura Agenda1, funzione Paes , per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
- sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice Pin (o la sua estensione) deve essere richiesto alla Sede Inps presso la quale avviene il versamento mensile.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni.
La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione Paes, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate nel messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo del settore credito cooperativo sono tenute a versare un contributo straordinario in misura corrispondente anche al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori che accedono alla procedura di esodo in base alle disposizioni del decreto n. 82761/2014 (con decorrenza dal 1/1/2014). Per i lavoratori già percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1/1/2014 rimangono valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con circolare n. 194/2000 e con il documento tecnico Uniemens.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore>di <DatiRetributivi>, il nuovo codice “CC” che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Credito cooperativo”.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33,00% della suddetta base imponibile).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice |
Significato |
M135 |
Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo credito cooperativo decreto 82761/2014 |
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Contributo ordinario e contributo addizionale
(circ.104/25015)
Contributo ordinario
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens – a decorrere dal mese di giugno 2015, a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio 2014 a maggio 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da gennaio 2014 a maggio 2015 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Ai fini del versamento degli importi dovuti da gennaio 2014 a maggio 2015, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M134” che assume il significato di “Contributo ordinario Fondo solidarietà del Credito Cooperativo gennaio 2014 – maggio 2015”,
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,36% dell’imponibile.
Contributo addizionale
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Modalità di finanziamento delle prestazioni
(circ.104/2015)
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione (articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.);
- contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di eventuale fruizione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa determinato nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni (articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I.);
- contributo straordinario a carico del datore di lavoro per i soli lavoratori interessati dalla procedura di esodo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
- contributo di finanziamento delle prestazioni della sezione emergenziale, e per la relativa contribuzione correlata di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 4, dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Fondo.
Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Codifica aziende
(circ.104/2015)
Nell’ambito di applicazione del regolamento rientra il personale delle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.
Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal CA “3F”, che, dal 1° gennaio 2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 82761/2014 (Fondo di solidarietà settore credito cooperativo)”.
Tale codice è già attribuito e permane alle imprese precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo ex decreto n. 157/2000.
Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Ricorsi amministrativi
(circ.104/2015)
Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera h), del decreto n. 82761, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, al quale spetta decidere in unica istanza.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.