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Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza
Prestazioni concesse
Assegno straordinario di sostegno al reddito
(circ.56/2015)
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, non dirigente, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.
Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza
Prestazioni concesse
Assegno straordinario di sostegno al reddito
(circ.56/2015)
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, non dirigente, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria.
Requisiti del datore di lavoro
Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che indichi, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente, non dirigente, in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la sede INPS presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta sede INPS la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).
Requisiti del lavoratore
Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina l’erogazione al perfezionamento dei requisiti contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa (ed adeguati agli incrementi dell’aspettativa di vita secondo la previsione contenuta nella relazione tecnica di accompagno al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori incrementi previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’art. 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, tempo per tempo adottati), utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Il diritto all’accesso alla prestazione straordinaria deve essere verificato con riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti in base alla normativa vigente al momento del pensionamento.
Si richiama in proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da 1, lett. b), a 4, dell’articolo 6 del decreto interministeriale, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le sedi INPS competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale
Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale
La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione 2V.
La medesima sede provvede a trasmettere alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme alla dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della sede INPS scelta per il versamento del contributo straordinario.
La direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante, ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.
Presentazione della domanda
Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
La sede INPS competente per la liquidazione della prestazione è individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore.
La sede INPS deve tempestivamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede medesima.
Modalità di calcolo dell’assegno
Modalità di calcolo dell’assegno
Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata (articolo 11, comma 8).
In particolare:
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- mporto netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011).
Pertanto, sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria:
- nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
- nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:
- non viene trattenuto il contributo ONPI;
- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate
- trattenute fiscali,
- per contributo sindacale,
- per cumulo con redditi da lavoro,
- per pignoramento,
- per provvedimento del giudice,
- per recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.
Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 1 del 13 giugno 2014 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);
- ai sensi della delibera n. 2 del 13 giugno 2014 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004;
- ai sensi della delibera n. 3 del 13 giugno 2014 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
Procedure di liquidazione e decorrenza dell'assegno straordinario
Procedure di liquidazione
La sede INPS competente per la liquidazione in base alla residenza del lavoratore, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria con riferimento alla normativa vigente al momento del pensionamento, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 198, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VESO33”.
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
Erogazione in unica soluzione
Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell’opzione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Salvaguardia
Salvaguardia
Il decreto interministeriale ha previsto al comma 2 dell’articolo 6 una salvaguardia per i soggetti già titolari di assegno straordinario a carico del Fondo, nel caso in cui intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico.
Tale salvaguardia consente di prorogare l'erogazione dell'assegno, ed il versamento della contribuzione ad esso correlata, oltre il limite sancito dei sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
Regime tributario
Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (nota dell’ Agenzia Entrate prot. n. 954-163765/2011).
Di conseguenza, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni, sull’assegno straordinario vengono attribuite – ove spettanti - a seguito della presentazione della relativa richiesta, le detrazioni per lavoro dipendente e/o le detrazioni per familiari a carico.
La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR.
Contributi sindacali
Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
Contribuzione correlata
Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal datore di lavoro, al nuovo Fondo di solidarietà per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2014 è pari a € 100.123,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2014, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
Cumulabilità con i redditi da lavoro
Cumulabilità
L’articolo 12 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro esodante presso cui prestava servizio il lavoratore o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest’ultimo.
Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.
I successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro svolta in qualsivoglia ambito, purché non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, verrà operata la corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo determinato dall’INPS nel rispetto delle norme vigenti. Per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, per le pensioni in vigore dal 1° gennaio 2009, sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 12, comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
- all’azienda esodante per il rilascio dell’eventuale nulla osta;
- al Fondo di sostegno, tramite la sede INPS che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - mentre la contribuzione correlata viene cancellata.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (articolo 5, lettera g).