Prima salvaguardia - 65.000
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria - Lettera D
Lavoratori, di cui alla lettera d), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 10.250 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti potenziali destinatari della c.d. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
- il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011);
- che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. Per quanto concerne la condizione di non rioccupazione successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le Sedi dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000.
Relativamente al punto b) si osserva che qualora, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i soggetti siano stati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili, tenuto conto che tale utilizzazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, tale attività non comporta l’esclusione dalla salvaguardia, a condizione che alla data del 6 dicembre 2011 risulti accreditato o accreditabile un contributo volontario.
Prima salvaguardia - 65.000
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria - Lettera D
Lavoratori, di cui alla lettera d), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 10.250 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti potenziali destinatari della c.d. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
- il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011);
- che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. Per quanto concerne la condizione di non rioccupazione successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le Sedi dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000.
Relativamente al punto b) si osserva che qualora, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i soggetti siano stati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili, tenuto conto che tale utilizzazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, tale attività non comporta l’esclusione dalla salvaguardia, a condizione che alla data del 6 dicembre 2011 risulti accreditato o accreditabile un contributo volontario.
Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria presso altro Ente previdenziale; soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria per integrazione di periodi di part-time e/o per i periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma di salvaguardia, per i soggetti del presente paragrafo si precisa quanto segue.
Relativamente ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari presso altro Ente previdenziale, i quali hanno ricongiunto detta contribuzione presso l’INPS, si richiama il messaggio n. 10000 del 13 giugno 2012, nel quale è stato tra l’altro precisato che nei casi di ricongiunzione ad altro Ente, i contributi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e sono valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente nella gestione accentrante.
Si rammenta, altresì, che le autorizzazioni ai versamenti volontari ad integrazione di periodi di part-time ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996 nonché per i periodi di sospensione dal lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio aspettative non retribuite) non possono essere equiparate all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari per le fattispecie di cui sopra è cenno, non si applica la salvaguardia prevista dall’articolo 24, commi 14 e 15, del DL n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 (cfr. messaggi n. 30054 del 10 novembre 2006; 4486 del 22 febbraio 2008 e n. 10000 del 2012).