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Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Soggetti con un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento
(circ.122/2007)
L’articolo 1, comma 792, della citata legge 27 dicembre 2006, n.296 ha integrato l’articolo 4 della legge in oggetto aggiungendovi il comma 2 bis che recita: “Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.
La presente disposizione introduce quindi una normativa molto speciale riferita ai seguenti destinatari:
- coloro che in conseguenza dell’evento terroristico hanno riportato un’invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa;
- coloro che successivamente all’evento terroristico stesso abbiano proseguito l’attività lavorativa e abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento.
Come esplicitato dalla norma stessa l’anzianità contributiva massima può essere raggiunta anche con il concorso della maggiorazione prevista dall’articolo 3 del provvedimento in esame.
Verificati i due requisiti richiesti dal citato articolo 4, comma 2 bis, il trattamento pensionistico annuo cui ha diritto l’interessato è pari esattamente all’ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell’articolo 2 della legge in esame e, quindi, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale la “Direttiva” ha chiarito l’esenzione fiscale dell’intero trattamento, prevista dall’articolo 4, comma 4, sia applicabile anche ai trattamenti erogati ai sensi del predetto comma 2 bis.
In accordo con quanto appena detto le modalità di calcolo previste dall’articolo 4, comma 3, si estendono alle pensioni ai superstiti derivanti dai trattamenti diretti liquidati ai sensi del più volte citato comma 2 bis. Pertanto, tali pensioni ai superstiti sono pari al 100 per cento del trattamento diretto, con il limite già descritto in caso di presenza di più contitolari e non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.