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Risposte a quesiti
Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007
(circ.144/2015)
Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all’art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: “Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.
Destinatari
Devono intendersi per “dipendenti privati” i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi.
Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti giuridici dell’articolo 1, comma 163 in oggetto.
Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre 2007.
Beneficio
L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, nel testo vigente all’11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all’art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Successivamente, l’articolo 34, comma 3, lett. b) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l’incremento di una quota del 7,5 per cento.
La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014 prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l’incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l’incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all'atto del pensionamento, secondo la seguente formula:
retribuzione contrattuale _ retribuzione contrattuale
immediatamente superiore posseduta all’atto del pensionamento
------------------------------------------------------------------------------------ *100
retribuzione contrattuale posseduta all’atto del pensionamento
Ad esempio:
- Retribuzione contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all’atto del pensionamento: € 33.845,00
- Retribuzione contrattuale immediatamente superiore: € 35.936,00
La percentuale di incremento sarà data da: {(35.936,00 - 33.845,00) * 100} / 33.845,00 = 6,17816…
Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa, per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda a 6,14), per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5 (6,157 si arrotonda a 6,16).
Pertanto l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale sarà del 6,18%
Il comma 163 prevede, altresì, che si debba “prescindere da qualsiasi sbarramento” al conseguimento della qualifica superiore “se prevista dai rispettivi contratti di categoria”.
Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria.
Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l’incremento del 7,5% della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni.
Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione limita il riferimento a qualifiche dello stesso contratto di categoria. Il beneficio per un quadro, per esempio, consiste nell’incremento del 7,5% e non nell’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest’ultima figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro.
Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione, di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto.
In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014.
Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i detti incrementi.
Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS) la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata dagli ex datori di lavoro.
L’attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015 per l’applicazione dei commi 163,164 e 165. Ai fini dell’attribuzione dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Maggiorazione del Tfr
Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell’Interno competente.
Trattamenti di fine servizio
Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas dell’Inps.
Si tratta dei dipendenti di alcuni enti prima rientranti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato (tra questi l’Anas, la Cassa depositi e prestiti, l’Enav, le Ipab cosiddette “depubblicizzate”).
Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della natura giuridica di questi enti hanno anche confermato il precedente regime dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della trasformazione stessa.
Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in esame, gli enti che hanno conservato l’iscrizione all’ex Enpas o all’ex Inadel ai fini del Tfs per il personale in argomento provvederanno ad inviare alla sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità in uso.
Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l’incremento del 7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita all’atto della cessazione e quella della qualifica immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2).
Si precisa che il diritto all’eventuale riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1° gennaio 2020, sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute nell’articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell’articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le istruzioni fornite con la presente circolare:
Circolare Inps n. 122/2007;
Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n. 15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n. 58/2009.
Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80%
(circ.144/2015) (circ.98/2016)
Normativa in vigore dal 2 gennaio 2015
Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014).
L’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (…)”.
Il comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014 integra il predetto articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e prevede che: ”Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.
Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.
Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.
Si rammenta che l’Istituto, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.
Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 fa espressamente menzione dell’ “ultima retribuzione”. Nell’ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.
Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015.
Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l’entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).
Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 335 del 1995.
In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione.
Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - “trattamento diretto” -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.
Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/2009.
Ulteriori chiarimenti della circ.98/2016
L’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da ultimo dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente”.
Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (circ.144/201 paragrafo 2).
Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circ.144/201 paragrafo 2).
Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.
Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.
Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2015 (circ.98/2008)
L’articolo 2, comma 106, lettera a), della legge n. 244 del 2007 stabilisce che “all’articolo 4, comma 2, le parole: “calcolata in base all’ultima retribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari all’ultima retribuzione”;
Conseguentemente nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, ai quali è riconosciuto il diritto immediato al trattamento pensionistico, la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto, incrementata del 7,50 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, come modificato dall’articolo 34, lettera b) della legge n. 222 del 2007.
I benefici economici di quest’ultima disposizione decorrono dal 1° gennaio 2008.
Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007
L’art. 4, comma 2 stabilisce una speciale disciplina a favore di coloro che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento. (circ.122/2007)
In particolare, viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta. Tale trattamento viene erogato dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata, utilizzando quale retribuzione pensionabile l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico, rapportata a settimana ed incrementata con le modalità descritte al precedente paragrafo 3.
Per effetto di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 l’anzianità contributiva già maturata dagli interessati al momento dell’evento terroristico deve essere incrementata dei 10 anni figurativi riconosciuti dal novellato articolo 3.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti.
Al riguardo, si precisa che il legislatore ha voluto, anche in quest’ambito derogare con norma speciale ai principi generali dell’ordinamento pensionistico. Pertanto, la pensione ai superstiti deve essere posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità.
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
Con riferimento alla determinazione della misura della pensione ai superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e fermo restando il limite dell’importo totale della pensione diretta, la percentuale della pensione diretta in favore dei contitolari della pensione ai superstiti va rideterminata in caso di perdita del diritto a pensione ai superstiti da parte di un contitolare, con assegnazione della corrispondente percentuale al soggetto con aliquota più alta.
Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, la non decurtabilità ad ogni effetto di legge di dette prestazioni alle quali, quindi, non si applica l’articolo 1, comma 41, della legge n.335 del 1995, nonché le disposizioni relative al contributo di solidarietà.
Si conferma che i trattamenti pensionistici appena illustrati non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Indennità a favore dei lavoratori autonomi
(circ.122/2007)
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole stabilite dal provvedimento in oggetto, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono, invece, avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento, non ancora pensionati è stato chiarito al paragrafo 6 che il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva previsti dalla legge n.296 del 2006 con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206 dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione sulla base della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’articolo 4, comma 2 e attribuzione degli arretrati a partire dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
I benefici spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis e dell’articolo 4, comma 2 bis, della legge in esame decorrono dal 1° gennaio 2007.
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare con il contributo determinante della maggiorazione appena citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Destinatari e decorrenze dei benefici
Sono destinatari (articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n.206 - articolo 34 della legge 29 novembre 2007, n.222) dei benefici pensionistici (circ.122/2007 - circ.98/2008) introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n.206 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all’estero a partire dal 1° gennaio 1961.
“Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.(circ.98/2008)
Il comma 106, lettera d) dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ha, inoltre, modificato l’articolo 15 della legge n. 206 del 2004, aggiungendo il seguente periodo: “i benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento»”.
Pertanto il termine iniziale per l’applicazione dei benefici avvenuti all’estero che abbiano coinvolto come vittime cittadini italiani residenti in Italia, è lo stesso termine previsto per gli eventi verificatisi sul territorio nazionale: 1°gennaio 1961.
I benefici economici delle disposizioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2008, ad eccezione dei superstiti delle vittime della strage di Kindu, per i quali la decorrenza dei benefici di cui all’articolo 2 è fissata, come precedentemente detto, alla data del 1° aprile 2006, mentre i benefici di cui all’articolo 3 spettano a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ.98/2008)
Il paragrafo 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito “Direttiva”) ha, peraltro, chiarito che i benefici spettano anche ai cittadini stranieri (siano essi appartenenti all’Unione Europea o siano cittadini extracomunitari) qualora siano rimasti coinvolti in eventi terroristici o di uguale natura avvenuti sul territorio italiano. Il riconoscimento dei benefici previdenziali è, peraltro, subordinato, in tal caso, al fatto che il cittadino straniero, ovvero i familiari dello stesso, abbiano al momento dell’evento o acquisiscano successivamente una posizione assicurativa in Italia.
Per effetto dell’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che ha aggiunto il comma 1-bis nell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n.206, rientrano tra i destinatari della norma in esame le vittime della strage di Ustica, nonché le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” e i loro superstiti.
Per questi ultimi tutti i benefici previsti dalla norma in oggetto decorrono dal 1° gennaio 2007.
I benefici in esame sono riconosciuti dalla legge in esame anche ai familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, che vanno individuati, come specificato nella “Direttiva”, sulla base di quanto stabilito da precedenti norme in materia (legge n.466 del 1980, legge n.302 del 1990 e legge n.388 del 2000, salvo i casi in cui la stessa legge n. 206 del 2004 non individui puntualmente i superstiti aventi diritto in concorso con la vittima.
La legge specifica che i benefici vanno attribuiti ai soggetti già pensionati, la cui pensione deve essere ricostituita in accordo con le nuove disposizioni.
EVENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | DECORRENZA BENEFICIO |
---|---|---|
Vittime di eventi terroristici verificatisi in Italia dal 1/1/1961 | Legge 3 agosto 2004, n.206 | 1 SETTEMBRE 2004 |
Vittime di eventi terroristici verificatisi all' estero dal 1/1/1961 ( residenti in Italia ) | Legge 21 dicembre 2007, n.244 | 1 GENNAIO 2008 |
Vittime di eventi terroristici verificatisi all' estero dal 1/1/2003 | Legge 3 agosto 2004, n.206 | 1 SETTEMBRE 2004 |
Vittime della strage di Ustica | Legge 27 dicembre 2006, n.296 | 1 GENNAIO 2007 |
Vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca" | Legge 27 dicembre 2006, n.296 | 1 GENNAIO 2007 |
Vittime dell' eccidio di Kindu (Congo) | Legge 20 febbraio 2006, n. 91 | 1 APRILE 2006 |
Vittime di azioni criminose compiute in Italia poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico | Legge 29 novembre 2007, n.222 | 1 SETTEMBRE 2004 |
Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Attribuzione dei benefici sulle pensioni
(circ.122/2007)
L’articolo 14 della legge 3 agosto 2004, n.206 stabilisce che il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n.510.
Ai sensi dell’articolo 19 appena citato la certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
Peraltro, si ritiene che, in considerazione della particolarità dei casi in esame, sia idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione, che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, nonché la patologia invalidante.
L’interessato dovrà allegare la predetta certificazione alla domanda di pensione, ovvero alla domanda di incentivo per il posticipo del pensionamento (cd. “bonus”).
In caso di domanda di ricostituzione, la certificazione potrà essere acquisita dalla Prefettura ovvero presentata direttamente dall’interessato. Non deve, comunque, essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (circolare n.12 del 10 gennaio 2002), attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico dovranno, invece, allegare alla domanda - intesa ad ottenere i benefici in argomento – unitamente al certificato di stato di famiglia della vittima o ad una dichiarazione sostituiva, anche un’ autodichiarazione secondo la quale che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico.