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Malattia ed Infortunio
Documentazione da presentare per l'accredito figurativo
Per l'accredito di periodi precedenti la riforma sanitaria (1.1.1980) era necessario esibire documentazione rilasciata:
- dall'Ente mutualistico presso il quale il lavoratore era iscritto;
- dalla struttura ospedaliera presso cui il richiedente era stato ricoverato o degente;
- dall'INAIL (era utile anche la ricevuta del vaglia con cui era stato effettuato il pagamento delle relative indennità) per i periodi di inabilità al lavoro, riconosciuti o indennizzati.
In casi diversi il periodo di malattia era accreditato se tempestivamente accertato, e quindi solo se il richiedente avesse presentato:
- apposita denuncia di inizio malattia, corredata di certificato medico di parte, entro 60 giorni (il ritardo nella presentazione, se in costanza della stessa malattia, comportava l'accredito ai 60 giorni precedenti la denuncia);
- denuncia di cessazione della malattia, corredata da altro certificato medico, entro 15 giorni (il mancato rispetto del termine comportava il riconoscimento del solo periodo di prognosi indicato nel certificato inizialmente prodotto e quello rilevabile da ulteriore certificato eventualmente prodotto nel corso della malattia).
A partire dal 1.1.1980 l'INPS possiede i dati relativi ai periodi di malattia, dovendone erogare la prevista indennità.
Per i periodi non indennizzati dall'Istituto, la certificazione deve essere fornita dal lavoratore secondo i criteri già in vigore per gli analoghi periodi precedenti il gennaio 1980.