Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Malattia e infortunio
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Risposte a quesiti
Indennità di malattia
Contribuzione figurativa
Iscritti alla gestione separata
Per i professionisti e i collaboratori iscritti nella gestione separata NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica l'accredito dei contributi avrà luogo tenendo conto dei minimali contributivi del commercio ( la produzione di un reddito inferiore a quel minimale determina una proporzionale riduzione del contributo accreditato sulla posizione assicurativa) secondo il criterio di cassa come di seguito:
anno |
% |
minimale annuo |
ctr annuo |
ctr mensile | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 27,72 | 15.516,00 | 4.456,2 | 371,35 | |
Esempio = anno 2005 per ogni 197,00 euro versati sarà accreditato un mese, per avere accreditati 3 mesi debbono essere stati versati almeno 591,00 euro. |
CATEGORIE ASSIMILATE
Sono da considerare categorie assimilate al lavoratore a progetto iscritto alla gestione separata:
• i collaboratori coordinati e continuativi;
• i percettori di assegni di ricerca;
• i collaboratori occasionali (soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente per più di 30 giorni nell'anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro).
Malattia ed Infortunio
Accredito figurativo di periodi trascorsi presso comunità terapeutiche per tossicodipendenti
I periodi trascorsi presso comunità terapeutiche riconosciute sono, ove ricorrano i presupposti, accreditabili figurativamente come i periodi di ricovero presso strutture pubbliche (vedi risposta a quesito).
Contribuzione figurativa
Malattia ed Infortunio
L'accredito figurativo è riconosciuto nei casi di:
- malattia tempestivamente accertata;
- temporanea inabilità al lavoro conseguente ad infortunio.
Malattia ed Infortunio
Valore dell'accredito figurativo
(circolare 11/2013) (all. 1 alla circolare 11/2013)
Per quanto riguarda il riepilogo dei criteri di valorizzazione dei periodi accreditati figurativamente si rimanda alla circolare 11/2013 e all. 1 alla circolare 11/2013
Malattia e infortunio
Accredito contributi figurativi per malattia intervenuta dopo il pensionamento
(msg. 17/2003)
In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla possibilità di accreditare figurativamente periodi di malattia intervenuti dopo il pensionamento, si forniscono i chiarimenti che seguono.
L'art. 56, lettera a) 2° punto, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, ha disposto che dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili, a richiesta dell'assicurato, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, " i periodi di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non eccedano i 12 mesi ".
L' accredito di tale contribuzione trova applicazione anche nei confronti di coloro che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione a carico dell'AGO, a condizione che a favore degli stessi risulti versato o accreditato almeno un contributo nell'assicurazione IVS ovvero nelle Gestioni speciali in relazione ad attività lavorativa prestata dopo il pensionamento.
In occasione dell'esame di una sospensione di decisione di un Comitato provinciale, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 355 del 2 luglio 2002 ha confermato che l'accredito di contribuzione figurativa per malattia nell'AGO da parte di pensionati è subordinato alla presenza di un requisito contributivo (un contributo versato o accreditato anteriormente all'insorgere dell'evento ).
Una volta che la contribuzione abbia dato luogo a pensione esaurisce i suoi effetti e per procedere all'accredito occorre ulteriore contribuzione versata successivamente al pensionamento. Ciò in quanto con l'assunzione dello status di pensionato il lavoratore perde la qualifica di iscritto determinante per l'accredito in questione.
Sono pertanto tuttora valide le disposizioni contenute in materia nelle istruzioni di servizio n.6 del 1967, punto 2, ad eccezione del limite massimo accreditabile che, in base all'art.3 del D.Lvo n.278 del 1998, è elevato gradualmente fino a raggiungere i 22 mesi dall'anno 2011 (messaggio n.89 del 27.3.2000).