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Malattia ed Infortunio
Superamento dei limiti di utilizzo dei periodi di malattia
(art. 45, legge n.183/2010)
In merito al riconoscimento figurativo dei periodi di malattia è intervenuto l’articolo 45 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (in vigore dal 24 novembre 2010), che ha integrato l’articolo 1 del DLgs. n. 564/1996, aggiungendo il comma 1bis.
Secondo la nuova previsione normativa il limite dei ventidue mesi (96 settimane) di cui all’articolo 1, comma 1, del citato DLgs. n. 564/1996 “non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale”.
In altri termini, viene esclusa l’applicazione del limite di durata, attualmente fissato in 22 mesi, nei casi in cui l'accredito figurativo riguardi periodi di inabilità al lavoro (ossia l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) derivante da infortunio sul lavoro.
L’innovazione legislativa ha efficacia con la stessa decorrenza della norma integrata: ne consegue che i periodi per i quali è possibile derogare all’applicazione del limite di durata devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.
In merito a quanto precede si precisa inoltre che - fermo il riconoscimento degli eventuali periodi di malattia antecedenti all’insorgenza dello stato di inabilità, entro i limiti previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato DLgs. n. 564/1996 – i periodi di assenza dal lavoro decorrenti da tale momento sono riconoscibili figurativamente senza limiti di durata, laddove non sia liquidata la pensione di inabilità a carico delle Forme pensionistiche gestite da questo Istituto.
L’efficacia della contribuzione figurativa accreditata nei periodi in esame è regolata dalla disciplina generale degli accrediti figurativi.
Posto che la norma in esame ha previsto unicamente il superamento del limite di durata dei periodi di malattia/infortunio, nulla disponendo in merito all'efficacia della contribuzione figurativa accreditata ai periodi in esame ai fini pensionistici, si ritiene applicabile agli stessi la disciplina generale, che ne esclude il computo per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, ferma la loro la valutazione per il raggiungimento del maggior requisito contributivo.
Per l’acquisizione in ARPA dei periodi in argomento - che, come detto, devono essere temporalmente successivi al 31 dicembre 1996 - è stato appositamente istituito il codice tipo contribuzione 314, da utilizzare, eventualmente anche in sostituzione del codice 310, al verificarsi delle condizioni fissate dal sopra citato articolo 45.