Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Computo nella gestione separata Norme Circolari Inps CI 2015 Circolare 184 del 18 novembre 2015
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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti
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Pensione supplementare in computo. Requisiti
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Periodi di contribuzione computabili
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Prestazioni conseguibili con il computo
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Sistema di calcolo e misura del trattamento
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Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
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Circolare 184 del 18 novembre 2015
OGGETTO:
Computo nella gestione separata - articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 – Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti.
SOMMARIO:
Con la presente circolare, l’Istituto ha fornito un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n.282.
Premessa
Con la presente circolare si forniscono un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282 (allegato 1) riguardo alla quale l’Istituto ha in precedenza dato istruzioni con circolari n. 112 del 25.05.1996 parte seconda p.1, circolare n. 108 del 7.06.2002, p. 2, messaggio n. 257 del 14.07.2003 e, da ultimo, con messaggio n. 219 del 4.01.2013, punti 7 e 7.1.
1. Ambito di applicazione. Destinatari della norma e gestioni interessate.
L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Destinatari della norma sono:
1. gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare “nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva” (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010).
Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.
2. che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.
Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.
2. Modalità di esercizio della facoltà di computo
Il computo di cui all’articolo 3 del DM n. 282 del 1996 è una “facoltà” che la legge concede ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si esercita a domanda.
Si precisa in proposito che la facoltà di computo è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione.
Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, le sedi non sono tenute ad applicare l’Istituto in parola e la prestazione richiesta deve essere liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione separata.
3. Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa in proposito che, ai fini dell’esercizio della facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma è sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica richiesta di computo all’atto del pensionamento.
La sede dovrà pertanto verificare che l’interessato abbia:
a) un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
Si chiarisce che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1995, occorre aver riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.
Ai fini del suddetto accertamento, eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.
Sulla base di quanto esposto ne deriva che, sono esclusi dalla facoltà in parola i c.d. contributivi “puri”, cioè i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 1.1.1996 ma anche i soggetti che, al 31.12.1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni non rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 3 ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore al 1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Si precisa, in proposito, che nei casi in cui il soggetto ricongiunga presso Casse previdenziali dei liberi professionisti periodi contributivi versati all’assicurazione generale obbligatoria o presso le forme esclusive e sostitutive dell’ago anteriormente al 1.1.1996, perde, con il perfezionamento dell’operazione di ricongiunzione, l’iscrizione nel fondo trasferente.
I periodi posseduti ricongiunti nella Cassa non saranno di conseguenza valutabili ai fini dell’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato al 31.12.1995.
b) un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.
Anche per l’accertamento di tale anzianità contributiva si avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.
I requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni (v. messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008).
Si precisa, inoltre, che non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.
In caso di titolarità di trattamento pensionistico, si ribadisce, tuttavia, che la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti per il computo.
4 . Periodi di contribuzione computabili.
La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura della stessa.
5. Prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo.
Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:
pensione di vecchiaia;
pensione anticipata;
pensione di inabilità;
assegno ordinario di invalidità;
pensione indiretta ai superstiti;
pensione supplementare.
Con l’esercizio della predetta facoltà l’assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata.
Pertanto la prestazione ottenuta soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 335 del 1995, i requisiti di accesso e di calcolo applicati ai sopraelencati trattamenti sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31.12.1995.
5.1. Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti.
Nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione nelle gestioni di cui all’art. 3 del D.M n. 282 del 1996, maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (messaggio n. 219 del 2013, p. 7).
Pertanto, i predetti soggetti, con l’esercizio del computo, conseguono la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti anagrafici e contributivi indicati, rispettivamente, ai punti 1.2 lett. a) e b) e al p. 1.1.2 della circolare n. 35 del 14.3.2012 illustrativa delle disposizioni introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla sopra menzionata legge n. 214.
I medesimi soggetti possono, altresì, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti di cui al p. 2.2. della già citata circolare n. 35 del 2012.
Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.
5.1.2 Salvaguardia previgenti requisiti
Come precisato al p. 7.1 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che risultino in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in gestione separata in computo con i requisiti previsti per i contributivi c.d. puri anteriormente alla legge n. 214 del 2011 (vedi circolare n. 60 del 2008), indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.
Si precisa che alla data del 31.12.2011 devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti a tale data per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata.
Pertanto, le Sedi devono verificare al 31.12.2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Resta fermo che, in tale situazione, l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31.12.2011 ( vedi circolari n. 60 del 2008, n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011, p. 6).
5.1.3. Decorrenza del trattamento di vecchiaia in computo.
Per quanto concerne la decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata col computo si chiarisce che, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, la stessa non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo.
5.2 Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti.
Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.
I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste per i predetti trattamenti.
Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 ( vedi circolare n. 140 del 2013).
5.2.1 Calcolo della maggiorazione convenzionale della pensione di inabilità conseguita col computo.
In caso di liquidazione di pensione di inabilità in computo, i periodi contributivi maturati nelle gestioni pensionistiche interessate dal computo concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 (messaggio n. 306 del 20.08. 2003 e circolare n. 180 del 14 settembre 1996, p. 3 ).
Nella considerazione che l’esercizio della facoltà di computo comporta la liquidazione del trattamento di inabilità nella gestione separata ne consegue che, nel calcolo della maggiorazione convenzionale, la media delle basi pensionabili annue possedute negli ultimi 5 anni in relazione alla quale deve essere computata l’ulteriore quota di contribuzione per il periodo intercorrente tra la data della domanda e il 60° anno di età, dovrà essere determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione da liquidarsi nella gestione separata, anche se quest’ultima non sia l’ultima gestione nella quale il lavoratore abbia contribuito.
Non dovranno pertanto essere presi in considerazione, ai fini dell’anzidetta media, eventuali periodi contributivi in gestioni diverse dalla gestione separata e, pertanto, l’aliquota di computo per cui moltiplicare la retribuzione media settimanale sarà quella vigente nella gestione separata al momento della decorrenza della pensione di inabilità.
5.2.2 Chiarimenti in materia di trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno ordinario di invalidità conseguito col computo.
Nelle ipotesi di liquidazione di assegno ordinario di invalidità conseguito esercitando la facoltà di computo, il relativo trattamento soggiace al regime contributivo.
Tale regime opera anche quando l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti.
Va precisato che ove il soggetto, cui sia stato riconosciuto e confermato l’assegno ordinario di invalidità conseguito col computo, versi successivamente al riconoscimento dell’assegno ulteriore contribuzione, l’utilizzo della stessa ai fini della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia avviene secondo modalità diverse a seconda che la contribuzione versata successivamente alla titolarità dell’assegno in computo sia o meno diversa dalla contribuzione che è stata oggetto di computo e che è confluita nell’assegno erogato a carico della Gestione Separata.
Esclusivamente nel caso in cui la contribuzione accreditata successivamente alla titolarità dell’assegno ordinario si riferisca ad una gestione non compresa tra quelle che hanno consentito all’interessato di esercitare la facoltà di computo, questi può riesercitare la facoltà in argomento al fine di valorizzare tale contribuzione per il perfezionamento del requisito contributivo utile per la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia a condizione che detta contribuzione sia stata accreditata in una delle gestioni previdenziali come individuate nell’articolo 3, comma 1, del DM n. 282 del 1996 (v. circolare n. 112 del 1996 e n. 108 del 2002).
Nel caso in cui, invece, la contribuzione successiva sia riferita ad una delle gestioni già utilizzate per la facoltà di computo, la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia opera d’ufficio, secondo le regole di carattere generale previste per la generalità dei titolari di assegno ordinario.
Si chiarisce, infine, che la facoltà di computo esercitata, a suo tempo, per la liquidazione dell’assegno non è vincolante per un successivo trattamento pensionistico nell’ipotesi in cui l’assegno sia revocato o non confermato.
Pertanto il soggetto, cui sia stato revocato o non confermato l’assegno in computo può richiedere, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, una prestazione pensionistica calcolata col sistema misto.
5.3 Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti.
La facoltà di computo può essere esercitata dai superstiti di assicurato per la liquidazione della pensione indiretta (messaggio. n. 275 del 14/07/2003, punto 1).
Il trattamento sarà riconoscibile alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni.
La valutazione circa la sussistenza delle condizione per esercitare la facoltà di computo deve essere riferita al de cuius che pertanto, alla data del decesso, deve risultare in possesso, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
In caso di esercizio della facoltà di computo da parte del superstite di assicurato, la liquidazione del relativo trattamento ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato (art. 5 del d.lgs. 18 gennaio 1945, n. 39).
5.4 Pensione supplementare in computo. Requisiti.
Il titolare di trattamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che, successivamente al pensionamento, possa far valere contribuzione presso la gestione separata e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive, sostitutive della medesima e delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, ha facoltà di chiedere, nell’ambito della gestione separata, la pensione supplementare di cui all’articolo 1 comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 con il computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996.
I requisiti richiesti per il conseguimento della pensione supplementare in computo a carico della gestione separata sono quelli dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 richiamati dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996.
Pertanto, ai fini del conseguimento della pensione supplementare in gestione separata col computo, è necessario verificare che il soggetto:
a)non abbia conseguito un autonomo diritto a pensione nella gestione separata;
b)sia in possesso sia delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23 della legge n. 335 del 1995 sia degli specifici requisiti previsti dalla legge per la tipologia di pensione supplementare richiesta in gestione separata.
Si precisa che sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazioni i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.
Resta fermo che, nelle ipotesi in cui sia richiesta la pensione supplementare di vecchiaia in computo l’età pensionabile cui far riferimento ai fini dell’istruttoria, è esclusivamente quella prevista dalla legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda, a nulla rilevando che il soggetto abbia maturato l’età pensionabile prevista in base a normative previgenti (vedi messaggio n. 9167 del 21.04.2008, circolare n. 60 del 15.05.2008, messaggio n. 11137 del 15.05.2008, messaggio n. 219 del 2013, p.3).
6. Sistema di calcolo e misura del trattamento.
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.
Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed al punto 2 della circolare n. 108 del 2002 per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.
7. Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo.
I periodi contributivi versati nella gestione separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996.
Per quanto, invece, riguarda i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di specifiche disposizioni normative, non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.
Ne deriva che i predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.
Occorre precisare, in proposito, che ai fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, necessaria per stabilire i requisiti di accesso ed il sistema di calcolo da adottare per la liquidazione della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni sostitutive ed esclusive della stessa non si deve tener conto dei contributi posseduti dall’interessato nelle suddette gestioni antecedentemente al 31.12.1995, se già utilizzati per il conseguimento del trattamento col computo.
Infatti i predetti contributi, una volta computati per il conseguimento del trattamento pensionistico nell’ambito della gestione separata non rilevano più nella determinazione dell’anzianità contributiva maturata dall’interessato al 31.12.1995.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di un’autonoma pensione per i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria successivamente alla pensione in computo, trovano applicazione i requisiti di età e di contribuzione previsti per i c.d. contributivi puri.
8. Istruzioni operative – aggiornamento delle procedure di prima liquidazione
Le procedure di liquidazione delle pensioni delle gestioni private sono state aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni nella gestione separata con la facoltà di computo.
8.1 procedura IVS74
Nel pannello MNLCR11 il campo “facoltà di computo” dovrà essere valorizzato con S ed in tal caso sarà possibile inserire solo le gestioni con il codice 1 -2 -3 -4- A5 -A6 -A7 -A8 -A9 -B1 - B2 - B3 - B4-C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – D1 – E1 – E2 – F0-F1.
Se il campo “facoltà di computo” è valorizzato con N sarà possibile inserire solo la gestione con il codice G
8.2 AGGIORNAMENTO DATA BASE DELLE PENSIONI
Nel database delle pensioni saranno memorizzate le seguenti informazioni:
GP1AJ10 = F (esercizio della facoltà di computo)
GP2BB05N = codice gestione
Il Direttore Generale
Cioffi
ALLEGATO 1
DM 2 maggio 1996, n. 282
Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23,della legge n. 335 del 1995.