Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo

(circ.184/2015)

Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio della  facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle  condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Si precisa in proposito che, ai fini dell’esercizio della facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, ma è sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica richiesta di computo all’atto del pensionamento.

Computo nella gestione separata

Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo

(circ.184/2015)

Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio della  facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle  condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Si precisa in proposito che, ai fini dell’esercizio della facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, ma è sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica richiesta di computo all’atto del pensionamento.

Condizioni per l'esercizio della facoltà di computo

La sede dovrà pertanto verificare che l’interessato abbia:

  • un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;

Si chiarisce che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1995, occorre aver riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del DM n. 282 del 1996 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

Ai fini del suddetto accertamento, eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.  

Sulla base di quanto esposto ne deriva che, sono esclusi dalla facoltà in parola i c.d. contributivi “puri”, cioè i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 1.1.1996 ma anche i soggetti  che, al 31.12.1995,  sono in possesso di sola contribuzione in gestioni  non rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 3 del DM n. 282 del 1996 ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore al 1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.

Si precisa, in proposito, che nei casi in cui il soggetto ricongiunga presso Casse previdenziali dei liberi professionisti periodi contributivi versati all’assicurazione generale obbligatoria o presso le forme esclusive e sostitutive dell’ago anteriormente al 1.1.1996, perde, con il perfezionamento dell’operazione di ricongiunzione, l’iscrizione nel fondo trasferente.

I periodi posseduti ricongiunti nella Cassa non saranno di conseguenza valutabili ai fini dell’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato al 31.12.1995.

  • un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

Anche per l’accertamento di tale anzianità contributiva si avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

I requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni (v. messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008).

Si precisa, inoltre, che  non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.

In caso di titolarità di trattamento pensionistico, si ribadisce, tuttavia, che la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti per il computo.

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