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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Computo nella gestione separata
Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
(circ.184/2015)
Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa in proposito che, ai fini dell’esercizio della facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, ma è sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica richiesta di computo all’atto del pensionamento.