Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Computo nella gestione separata Periodi di contribuzione computabili
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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
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Computo nella gestione separata
Periodi di contribuzione computabili
(circ.184/2015)
La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura della stessa.