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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti
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Pensione supplementare in computo. Requisiti
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Periodi di contribuzione computabili
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Prestazioni conseguibili con il computo
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Sistema di calcolo e misura del trattamento
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Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
Circolare 222 C.V. del 25 luglio 1969
Oggetto:
Legge 30 aprile 1969, n. 153 - Adempimenti in materia contributiva
.... omissis .....
18) Presentazione della domanda di riscatto
La domanda di riscatto va inoltrata alla Sede dell' Istituto della provincia in cui risiede...........
.... omissis .....
21) Requisiti contributivo
Per ottenere il riscatto, il richiedente deve far valere almeno un contributo effettivamente versato nell' assicurazione I.V.S. in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda.
.... omissis .....
Circolare 222 del 21 luglio 1969
Oggetto:
Accreditamento figurativo dei periodi di servizio militare ed equiparati nei confronti dei lavoratori autonomi.
.... omissis .....
Nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali le nuove norme introducono la possibilità — finora preclusa — di conseguire l'accreditamento figurativo per i periodi di servizio militare ed equiparati di cui agli arti. 8 e 9 della legge n. 55/1958. Delle norme consentono, altresì, di accreditare in favore dei lavoratori agricoli autonomi ed associali i contributi figurativi ex ari. 7 della citala legge.
Circa la disciplina dell'accredito valgono per i lavoratori autonomi i criteri concernenti la generalità dei lavoratori (v. precedenti punti da 7 a 13), tenendo, pero, presente che:
non può procedersi all'accreditamento figurativo nel caso che il richiedente risulti iscritto, per i periodi di servizio militare od equiparati, negli elenchi nominativi di categoria; ove si verifichi tale ipolesi, deve essere valutata — in relazione alla durala dei servizi in parola ed all'incidenza che l'accredito dei contributi figurativi in luogo di quelli obbligatori può avere sull'eventuale prestazione da concedere — l'opportunità di richiedere alle competenti Commissioni provinciali la cancellazione dell'interessalo dai predetti elenchi;
se il richiedente risulta iscritto, oltre che nelle Gestioni speciali di cui trattasi, anche nell'assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi debbono essere accreditati in quest'ultima assicurazione, facendo esclusivo riferimento — anche per quanto riguarda la determinazione del contributo medio da accreditare — ai contributi versati in tale assicurazione (resta, ovviamente, confermalo il criterio di cui al punto 42, nota 2 delle Istruzioni di servizio numero 10 ») ;(vedi sotto il punto 42, nota 2 delle istruzioni di servizio numero 10)
.... omissis ....
(2) All'accreditamento come sopra disposto deve farsi luogo anche se l'interessato può far valere un solo contributo nell'Obg nell'intera vita assicurativa, qualunque ne sia la data del versamento - purché ....... .........
.... Resta stabilito tuttavia che qualora in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l'interessato, pur con i contributi figurativi non raggiunge il diritto alla prestazione richiesta nell'AGO e che l'accredito dei contributi nell'assicurazione artigiani, anziché in quella comune, comporta un concreto divario nell'ammontare della pensione, potrà essere effettuata la variazione dell'accredito dall'una all'altra gestione assicurativa, con regolare annotazione nella scheda O.7 firmata dal capo reparto contributi ...........