Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Computo nella gestione separata Norme Circolari Inps CI 2001 Circolare 181 del 1 ottobre 2001
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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
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Circolare 181 del 1 ottobre 2001
Oggetto:
Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo.
SOMMARIO:
Ripristino del diritto di opzione con effetto dal 1° gennaio 2001. Condizioni per l'esercizio dell'opzione. Criteri di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995. Assicurati che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
PREMESSA
L’articolo 69, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito che l’opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non potesse essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.
L’articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2001, n.158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001, ha stabilito che:
"1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS>.
2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001".
Per effetto delle disposizioni della legge n. 248 è nuovamente operante l’opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
In proposito occorre peraltro considerare le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001 ed entrato in vigore nello stesso giorno, il quale dispone che:
" 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto".
Per effetto di tali disposizioni occorre distinguere due tipologie di situazioni: assicurati che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001, data di entrata in vigore del decreto-legge n.355 e assicurati che esercitano tale diritto dopo la predetta data.
1 -ASSICURATI CHE HANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI OPZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2001
A norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355 coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Ai fini dell'esercizio della facoltà in parola sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 31 dicembre 1995.
Per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).
2 - CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI OPTANTI. DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180 del 1997, n. 278 del 1998 e nel decreto legge n.158 del 2001, il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2.1 -DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO MATURATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
Ai fini della determinazione del montante contributivo in parola occorre:
individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione imponibile annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito imponibile annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) nel periodo di riferimento per il calcolo della media della contribuzione annua costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane) corrispondenti ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno. La predetta base imponibile non può, comunque, eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT (v. tabella, allegato 2);
calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva (quindi l’aliquota di computo coincide con quella contributiva) vigente nell’anno interessato. Per i lavoratori dipendenti iscritti a Fondi sostitutivi dell'AGO l’aliquota non può superare quella in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si precisa che negli anni in cui l’aliquota IVS è variata nel corso dell’anno si dovrà procedere alla determinazione dell’aliquota ponderata. Per i lavoratori autonomi, per i periodi precedenti il 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti a tale data. Nell’allegato 3 sono riportate le tabelle relative alle aliquote in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, negli allegati 4, 5, 6, 7, 8. sono riportate le tabelle relative alle aliquote in vigore, rispettivamente, nel Fondo Autoferrotranvieri, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, Fondo Volo e nel Fondo Dazieri. Nell’allegato 9 sono riportate le tabelle relative alle aliquote in vigore nelle Gestioni dei lavoratori autonomi;
calcolare il montante contributivo fino al 31 dicembre 1995 rivalutando l’ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare (allegato 10);
determinare il montante medio annuo dividendo il montante complessivo come determinato sopra alla data del 31 dicembre 1995 per il numero degli anni presi in considerazione;
determinare l’anzianità contributiva complessiva maturata dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995. Il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in detto anno e l’aliquota contributiva media vigente nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione. Si precisa che le predette aliquote contributive vigenti in ciascun fondo devono essere prese in considerazione entro il limite massimo della contemporanea aliquota vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nell’allegato 11 sono riportate le aliquote IVS vigenti in ciascun fondo fino all’anno 1985. Nell’allegato 12 sono riportate le aliquote vigenti in ciascun fondo nel periodo 1991 – 2000 e la relativa aliquota contributiva media da utilizzare nei confronti degli assicurati che esercitano l’opzione nel corso dell’anno 2001. Si precisa che per gli anni in cui l’aliquota IVS è variata viene riportata l’aliquota ponderata. Il periodo così determinato, aggiunto al decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio annuo, costituisce l’anzianità contributiva complessiva;
calcolare il montante al 31 dicembre 1995 moltiplicando il montante medio annuo per l’anzianità contributiva complessiva come sopra determinata. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.
2.2 – DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO PER I PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
Ai fini della determinazione del montante individuale contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335.
Pertanto occorre:
individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro dipendente, ovvero, per l’aliquota di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro autonomo;
determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto intero lordo nominale(PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale per i periodi in argomento, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2.3 – IMPORTO ANNUO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
L’importo annuo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo come sopra determinato il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (tabella A allegata alla legge 335, allegato 13).
Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).
3 - PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, cioè per i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia" (articolo 1, comma 19, della legge n. 335).
Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti requisiti:
cessazione del rapporto di lavoro;
età non inferiore a 57 anni ;
5 anni di contribuzione effettiva;
importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
In alternativa al requisito di 57 anni di età può accedere alla pensione di vecchiaia il lavoratore che faccia valere 40 anni di contribuzione. Ai fini del computo di detta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Pertanto per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero i lavoratori che hanno esercitato l'opzione debbono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Alla pensione in parola, in quanto liquidata con il sistema contributivo, non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
La pensione di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione decorre, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha effetto l’opzione.
La decorrenza della pensione non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2001. A norma dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 158, l’esercizio del diritto di opzione è infatti operante dal 1° gennaio 2001.
Le domande di opzione presentate entro il 31 dicembre 2000 dovranno essere considerate utilmente presentate il 1° gennaio 2001.
4 - REGIME DI CUMULO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON I REDDITI DA LAVORO
Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente, e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 21, della legge n. 335).
Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).
5 - ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1° OTTOBRE 2001
A norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 355, che fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, la facoltà di opzione prevista da quest’ultima disposizione è concessa soltanto ai lavoratori "di cui al comma 12 dell’articolo 1 della legge n. 335" e, quindi, agli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Pertanto, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355 per le domande di opzione presentate entro il 1° ottobre 2001, le domande presentate successivamente a tale data da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte.
Si fa riserva di istruzioni in ordine all’accertamento del diritto a pensione di vecchiaia degli assicurati di cui al presente punto.
6 – AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
Con messaggio a parte saranno rilasciati la procedura CARPE ed un foglio EXCEL aggiornati con le nuove modalità di calcolo per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001.
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Le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscono agli assicurati che fanno valere contribuzione versata in una sola gestione assicurativa .
Le istruzioni per l’applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo contributivo nei confronti degli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative verranno fornite non appena saranno state acquisite le necessarie indicazioni ministeriali.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 180, COME MODIFICATO DALLE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 1998, N.278 ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 158, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 LUGLIO 2001, N. 248.
…Omissis…
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo. 2
Modalità di applicazione
Il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n.335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate ((su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1)), comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. <Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS>.
((La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.)) Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l’INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
L’importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 ((quanto disposto dall'articolo 1)), comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
Allegato 2
Serie storica dell'importo del massimale contributivo
dall'anno 1946 all'anno 2001
(valori in moneta corrente)
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