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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti
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Pensione supplementare in computo. Requisiti
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Periodi di contribuzione computabili
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Prestazioni conseguibili con il computo
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Sistema di calcolo e misura del trattamento
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Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI