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Computo nella gestione separata
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Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Destinatari della norma e gestioni interessate
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Modalità di esercizio della facoltà di computo
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Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti
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Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti
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Pensione supplementare in computo. Requisiti
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Periodi di contribuzione computabili
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Prestazioni conseguibili con il computo
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Sistema di calcolo e misura del trattamento
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Soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
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Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo
Messaggio 36579 del 28 aprile 1994
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OGGETTO: Pens.di anzianitA' -Contribuzione INPS/ENPALS
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Codesta Sede, con la nota in riferimento, ha rappresentato
il caso di un assicurato cui l'ENPALS ha respinto la domanda di
pensione di anzianitA' in quanto la contribuzione versata presso
il predetto Ente,cumulata con quella versata nell'assicurazione
generale obbli-gatoria dei lavoratori dipen-denti presso l'INPS,
non consentiva il perfeziona-mento del diritto alla prestazione.
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Codesta Sede, inoltre, tenuto conto che il richiedente puO'
far valere anche contributi versati come artigiano, ha prospet-
tato, chiedendo conferma alla scrivente, la possibilitA' di
riunificare presso l'INPS la contribuzione ENPALS ai fini del
perfezionamento del diritto alla prestazione richiesta dall'as-
sicurato con il cumulo dell'intera contribuzione.
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La fattispecie trova disciplina nel DPR 31.12.1971 n.1420 e
nella Convenzione INPS-ENPALS del 3.12.1973 che, allo stato,
opera nei casi di liquidazione di prestazioni sulla base di
contribu-zione accreditata presso i due Enti.
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In particolare ,nel caso in esame ,considerato che la
contribuzione accreditata presso l'ENPALS,cumulata con quella
accreditata nell'A.G.O., non consente il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione,risulta applicabile l'art.16
del predetto DPR n.1420/1971 che prevede espressamente, nei casi
in questione, il trasferimento all'assicurazione obbligatoria
generale dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS dei con-
tributi versati all'ENPALS.
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Ovviamente la contribuzione giA' accreditata presso l'ENPALS
sarA' utilizzata -previo trasferimento all'INPS- con gli stessi
criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'A.G.O. e,
quindi,cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfe-
zionamento del diritto a pensione nella Gestione degli artigiani.
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IL DIRETTORE CENTRALE
. FAMILIARI