Eureka Previdenza

Messaggio 4156 del 19 febbraio 2008

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Sommario: Premessa; 1. Utilizzazione dei periodi esteri nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per il requisito di 15 anni di contribuzione di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355; 2. Utilizzazione dei periodi esteri per il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione nella gestione separata; 3. Pensioni supplementari; 4.Utilizzazione da parte di organismi esteri dei periodi italiani di iscrizione nella gestione separata.

Premessa

Da parte delle Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di totalizzare periodi fatti valere in ambito comunitario ovvero in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, con periodi di iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In proposito occorre fare riferimento anche alle norme nazionali relative alla utilizzazione, da parte dei lavoratori iscritti alla gestione separata, dei periodi contributivi fatti valere in altre gestioni o in altri regimi assicurativi.

Si fa presente che le domande di pensione eventualmente definite in difformità dalle disposizioni contenute nel presente messaggio possono essere riesaminate, su domanda degli interessati, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge.

1- Utilizzazione dei periodi esteri nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per il requisito di 15 anni di contribuzione di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355.

Secondo quanto precisato nella circolare n. 108 del 7 giugno 2002, punto 2, i lavoratori iscritti alla gestione separata possono chiedere il computo nella gestione stessa dei periodi di contribuzione maturati nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive o esclusive della medesima ovvero in una gestione speciale dei lavoratori autonomi, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo quanto previsto per l’esercizio del diritto di opzione previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, come interpretato dall’articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355.

Al fine dell’utilizzazione dei periodi suddetti, i predetti requisiti rispettivamente dei 15 e 5 anni possono essere perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni.

2. Utilizzazione dei periodi esteri per il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a pensione nella gestione separata

L’ambito di applicazione oggettivo del regolamento CEE n. 1408/71 comprende le legislazioni nazionali in materia di prestazioni pensionistiche per vecchiaia, invalidità e superstiti, prestazioni familiari, disoccupazione, assistenza sanitaria, prestazioni non contributive aventi carattere assistenziale, nonché le modifiche di tali legislazioni.

Le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 ed il relativo regolamento CEE n. 574/72 di applicazione, finalizzate al coordinamento delle legislazioni nazionali, trovano attuazione, quindi, analogamente a quanto previsto per le altre gestioni, anche per ciò che concerne la normativa relativa alla prestazioni spettanti nella gestione separata.

In particolare si ritiene utile precisare che, al fine del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto a pensione nella gestione separata, si tiene conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati comunitari, in base alle disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 1408/71, totalizzando, quindi, nella gestione medesima i periodi assicurativi esteri. Occorre considerare, al riguardo, che le persone iscritte alla gestione separata svolgono attività lavorative eterogenee che sono accomunate solo dalla stessa modalità assicurativa prevista nella gestione separata. In favore di questi soggetti, quindi, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, concernenti la totalizzazione, ai fini pensionistici, dei periodi assicurativi di coloro che hanno svolto un’attività lavorativa determinata per la quale è prevista l’iscrizione ad un regime speciale.

Si evidenzia che anche gli ambiti di applicazione oggettiva degli accordi bilaterali in vigore, i quali prevedono norme analoghe a quelle dell’articolo 45, paragrafi 1 e 2, comprendono la normativa concernente la gestione separata in oggetto.

3 - Pensioni supplementari

Con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, PARTE II, punto 3, è precisato che in assenza di un diritto autonomo alla pensione a carico della gestione separata ed in presenza di diritto ad un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, è possibile liquidare la pensione supplementare di cui all’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, semprechè risulti perfezionato il requisito anagrafico.

In proposito giova precisare che, ai fini di cui sopra, la pensione estera non può essere assimilata alla pensione italiana, per cui non può essere riconosciuto il diritto a pensione supplementare nei confronti dei titolari di pensione estera che non conseguono il diritto a pensione a carico della gestione separata neanche con il cumulo dei periodi esteri.

Ciò in applicazione dei criteri di cui alla circolare n. 1066 C.I. del 28 luglio 1981, Parte Prima, punto 4, concernenti la delibera consiliare n. 143/81 emanata in conseguenza dei principi scaturiti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 34/81, che ha sostanzialmente negato la possibilità di assimilare le prestazioni italiane a quelle estere, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nazionale o comunitaria.

4 – Utilizzazione da parte di organismi esteri dei periodi italiani di iscrizione nella gestione separata

Come è noto, i periodi maturati nella gestione separata non possono essere utilizzati per il perfezionamento del diritto a pensione a carico di altre gestioni dell’ordinamento pensionistico italiano.

Peraltro, come già precisato con messaggio n. 71 del 3 luglio 2003, in base al principio della totalizzazione dei periodi assicurativi previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e alle analoghe disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali, i periodi maturati in Italia nella gestione separata possono essere computati per il diritto alla pensione a carico del regime generale degli ordinamenti pensionistici degli altri Stati che applicano la suddetta normativa internazionale.

Si conferma, pertanto, quanto disposto con i messaggi n. 71 del 3 luglio 2003 e n. 35130 del 21 ottobre 2005.


Il Direttore Centrale Il Direttore Centrale
delle Convenzioni Internazionali delle Prestazioni
Mosetti Nori

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