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Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
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Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
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Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
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Decorrenza della nuova disciplina
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Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
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Destinatari e relativa contribuzione
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Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
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Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Maggiorazione sociale
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Modalità di liquidazione della pensione
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Modalità di pagamento
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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
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Pensione ai superstiti
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Pensione di anzianità
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Pensione di inabilità
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Pensione di vecchiaia
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Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
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Periodi coincidenti
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Prestazioni concesse
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Supplementi su pensioni in totalizzazione
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Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
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Totalizzazione e contributi versati all'estero
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Totalizzazione e pensione estera
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Totalizzazione e ricongiunzione
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Trattamenti di famiglia
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Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
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Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
Circolare 77 del 13 maggio 2013
OGGETTO:
Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
SOMMARIO:
1.Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Indennità di malattia
3.1. Ambito di applicazione
3.2. Certificazione di malattia
3.3. Eventi esclusi
3.4 Requisiti contributivi e reddituali
3.5. Controlli di accertamento medico legale
3.6. Durata e misura della prestazione di malattia
3.7. Modello di dichiarazione
3.8. Contenzioso
4. Indennità per congedo parentale.
4.1. Ambito di applicazione
4.2. Requisiti contributivi
4.3. Condizioni per l’erogazione della prestazione
4.4. Durata e misura della prestazione
4.5. Modello di domanda
4.6. Contenzioso
1. PREMESSA
Le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale sono state, come è noto, progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Si procede di seguito con una ricostruzione dell’evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni.
2. EVOLUZIONE NORMATIVA
Con l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale.
Sulla base dell’espressione letterale contenuta nella disposizione (“lavoratori a progetto e categorie assimilate”), l’Istituto, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007 (punto 2), ha individuato, quali lavoratori aventi diritto, i collaboratori a progetto (di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), i collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell’anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro.
Successivamente, alla luce di un’evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell’ 11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in merito al contenuto del citato art. 1, comma 788, della legge 296 del 2006, precisando che con l’espressione “categorie assimilate” ai lavoratori a progetto devono essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione (denominati in seguito ‘parasubordinati’) e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota contributiva piena di cui all’art. 59, comma 16, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.
Da ultimo, l’articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero professionisti).
A seguito di quanto sopra esposto, con il messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, sono state fornite prime indicazioni operative in merito alla presentazione delle istanze di prestazioni da parte delle ulteriori tipologie di lavoratori tutelati per i quali sono individuabili, come già indicato, due ‘macrocategorie’: lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) e lavoratori libero professionisti.
In proposito, è necessario precisare che la vasta categoria dei ‘parasubordinati’ come sopra individuata, include nel suo ambito tipologie eterogenee di lavoratori per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai fini IRPEF.
3. INDENNITA’ DI MALATTIA
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Come indicato in premessa, i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
La tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) – come individuati dal citato interpello - per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.
3.2. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Istituto un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
Al riguardo si richiamano le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad esso collegato.
3.3. EVENTI ESCLUSI
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto idonea certificazione di malattia.
3.4. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.
Ulteriori condizioni, valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, sono il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12.01.2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006.
E’ indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia.
Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72% (circolare n. 27 del 12 febbraio 2013).
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990) pari per l’anno 2013 a euro 15.357,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75.
Per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30.
Con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti come già specificato per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, occorre distinguere tra le citate due ‘macrocategorie’:
lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) - l’onere contributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). In caso di associazione in partecipazione l’onere, in carico all’associante, è ripartito nella misura del 55% per l’associante e 45% per l’associato.
Il committente e l’associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).
lavoratori libero professionisti – l’onere contributivo è interamente a carico dei soggetti interessati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell’attività lavorativa dell’anno precedente sia agli acconti dell’anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Ovviamente, le informazioni contributive per l’anno in corso sono da considerarsi provvisorie e come tali debbono essere gestite nell’apposita procedura di pagamenti (liquidazione provvisoria), fino alla liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della suddetta dichiarazione fiscale del lavoratore.
Anche con riferimento al requisito reddituale i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali divengono definitivi al momento della citata liquidazione della suddetta dichiarazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In merito, infine, all’esistenza dell’attività lavorativa è necessario riferirsi alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Istituto (vedi circolare n. 52 del 6 aprile 2012 applicativa della determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”) procedendo successivamente alla verifica del dato con le informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto o con le informazioni relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.
3.5. CONTROLLI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE
Anche per i soggetti di cui trattasi, l’Istituto può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi.
3.6. DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE DI MALATTIA
Come è noto l'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.
Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia.
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007).
L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purchè non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
Pertanto, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con il numero delle giornate lavorate - e conseguentemente con quello delle giornate indennizzabili - è necessario fare riferimento alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Istituto citata al precedente punto 3.4.
Tali dichiarazioni sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:
lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) - data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
lavoratori libero professionisti - informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.
Con riferimento alla misura della prestazione, l’indennità viene calcolata - come previsto nella circolare n. 76 del 2007 – sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2013 l’indennità giornaliera sarà pari a:
euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
euro 16,28, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
3.7. MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale dichiarazione deve essere presentata in modalità telematica secondo quanto previsto dalla citata circolare n. 52 del 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.
3.8. CONTENZIOSO
Gli eventuali ricorsi inerenti alla prestazione in oggetto debbono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011. Competente a decidere in unica istanza i ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa, infine, che per gli eventuali aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 76 del 16 aprile 2007.
4. INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Alla luce delle disposizioni richiamate in premessa è stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.
Il diritto, come precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, decorre, per i lavoratori libero professionisti,dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia verificatisi anteriormente alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite temporale di un anno.
Per i lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante – come individuati dal citato interpello n. 42 del 2011 - la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi della stessa.
Come precisato in premessa la categoria dei ‘parasubordinati’ comprende tipologie eterogenee di lavoratori, per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali - a cui sono commisurate le relative prestazioni - è definito in maniera diversa in virtù della diversa qualificazione ai fini IRPEF e della coincidenza, nella quasi totalità dei casi, della base imponibile previdenziale con quella fiscale. Si sottolinea, al riguardo, che l’inclusione delle singole tipologie di lavoratori nella macrocategoria dei ‘parasubordinati’ ha effetto unicamente ai fini della decorrenza del diritto al trattamento economico per congedo parentale (dal 1° gennaio 2007), indipendentemente dalle modalità di calcolo dello stesso, che coincidono con quelle attualmente in uso per l’erogazione dell’indennità di maternità.
Alla luce di quanto sopra, si pone l’accento in particolare sulla disciplina degli associati in partecipazione, i quali sono inclusi fra i ‘parasubordinati’ in ragione dell’onere contributivo posto a carico dell’associante, ma il cui reddito è qualificato come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR). Per tali soggetti, ferma restando la decorrenza del diritto dal 1° gennaio 2007, si applicano, con riferimento all’individuazione del reddito le disposizioni già utilizzate per la prestazione dell’indennità di maternità.
4.2 REQUISITI CONTRIBUTIVI
La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%) di cui alle vigenti disposizioni normative.
In particolare, con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, è necessario tenere presente le differenti modalità di versamento della contribuzione dovuta per le due ‘macrocategorie’ sopra individuate e già precisate al precedente punto 3.4, lettere a) e b).
4.3 REQUISITI OGGETTIVI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale, come già precisato nella citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2, ultimo capoverso, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Tali dati sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:
a) lavoratori parasubordinati con committente o associante: data inizio e data fine del rapporto di lavoro; verifica dell’effettiva astensione dal lavoro in base ai dati presenti negli archivi dell’Istituto derivanti dalle denunce contributive inviate dai committenti/associanti; comunicazione di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale resa dal committente/associante e dal lavoratore nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) lavoratori libero professionisti: informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA; dichiarazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale.
Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, va precisato che il congedo parentale, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall’art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.
4.4 DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato, spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità.
Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto – o adozione/affidamento - plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia), come enunciato al punto 2, nella citata circolare n. 137 del 2007.
L’indennità è calcolata, per entrambe le ‘macrocategorie’ di lavoratori, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, di cui all’art. 4 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2002 (circolari nn. 138 del 2002, punto 1.4, 137 del 2007 punto 2.1, e per quanto riguarda gli associati in partecipazione, 99 del 10 agosto 2005, par. “Tutela della maternità”). Occorre, pertanto, considerare il reddito utile a fini contributivi tenendo conto del massimale annualmente previsto (pari, per il 2013, come indicato nella circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, a euro 99.034,00), percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo previsto ai fini della titolarità del diritto.
Alla luce di quanto sopra,
riguardo ai lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante, viene preso a riferimento l’imponibile contributivo dei suddetti dodici mesi risultante dalle denunce presentate dal committente e riferite al lavoratore interessato. All’interno di tale macrocategoria è necessario, peraltro, distinguere, secondo quanto precisato al punto 4.1, gli associati in partecipazione, per i quali viene preso a riferimento il reddito risultante dalla denuncia dei redditi percepiti per attività di associato e relativi all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, conformemente a quanto avviene per i lavoratori di cui alla successiva lettera b);
nel caso di attività libero professionale, occorre considerare, per ciascuno dei mesi compresi nel periodo dei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
Nel caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi e negli altri casi particolari illustrati nella circolare n. 93 del 26 maggio 2003, si richiamano le disposizioni ivi impartite ai fini dell’individuazione della base di calcolo da prendere a riferimento.
Si precisa che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della maternità/paternità).
4.5. DOMANDA
I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere presentata in modalità telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6 aprile 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso.
4.6. CONTENZIOSO
Analogamente a quanto previsto per la prestazione di malattia, gli eventuali ricorsi inerenti al congedo parentale richiesto dai lavoratori iscritti alla Gestione separata devono essere presentati in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Organo competente a decidere in unica istanza i predetti ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Si precisa, infine, che per gli aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 50 del 4 aprile 2013
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo
2. Modalità di presentazione delle domande
3. Aspetti operativi
4. Gestione periodo transitorio
1. Premessa e quadro normativo
La legge 5 giugno 1997, n.147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, riporta le norme di attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri (protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90).
Il Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati Membri dall’altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002, del sopracitato accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003).
Allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali, che disciplinavano la retrocessione finanziaria dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione.
Pertanto, come tra l’altro recentemente precisato anche dai Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze), a partire dal giugno 2009, si è completata l’applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che, come noto, prevedono norme specifiche in materia di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri (art. 71 del Regolamento n. 1408/1971).
A decorrere dal 1° aprile 2012, ai sensi della Decisione n.1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera (circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013).
A quest’ultima si estendono, quindi, le disposizioni del regolamento CE n.883 del 2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 per “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” che delineano, tra l’altro, il regime di tutela della disoccupazione per la generalità dei lavoratori frontalieri.
In particolare ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 5 lettera a) del predetto art. 65 il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa.
Tali prestazioni sono erogate dall’Istituzione del luogo di residenza.
In particolare, a far data dal 1° aprile 2012, ai sensi della richiamata Decisione n.1/2012 e del Regolamento CE n.883/2004, l’Istituto applica anche ai lavoratori frontalieri in Svizzera il regime di tutela della disoccupazione previsto dal citato articolo 65.
Pertanto, il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l’indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi.
2. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che lavorano in Svizzera vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il Portale dell’Istituto;
Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center al numero gratuito 803.164 da telefono fisso, e 06.164164 per chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza.
Per la presentazione della domanda via WEB il lavoratore interessato dovrà:
a) Utilizzare il servizio disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), raggiungibile attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Cessazione rapporto di lavoro - domande di Disoccupazione Ordinaria ovvero ASpI o MiniASpI;
b) indicare, nell’apposito campo “Qualifica/Categoria”, la qualifica “Frontaliero in Svizzera”;
c) far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 170 del 31 dicembre 2010 sulla presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola ovvero quanto previsto per la presentazione delle domande di indennità ASpI o MiniASpI (circolare n. 142 del 18 dicembre 2012).
Tenuto conto che, come sopra precisato, a decorrere dal 1° aprile 2012 ai lavoratori frontalieri in Svizzera si applicano le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento 883/2004, le modalità di trattazione e di scambio delle informazioni sono quelle illustrate nella PARTE II, punti 3 e 4 della circolare n. 85 del 2010 e richiamate nella circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni relative ai periodi di assicurazione, queste dovranno essere rilevate dal documento portatile U1, secondo quanto già indicato con circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, la richiesta andrà effettuata con il PAPER SED U001 direttamente all’Istituzione estera. Detta Istituzione fornirà le informazioni richieste, se necessario, con il PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni dovranno essere richieste con il PAPER SED U003 all’Istituzione estera che risponderà con il PAPER SED U004.
Nel caso in cui venissero utilizzati i formulari della serie E, ancora validi per il periodo transitorio, le informazioni sopra indicate saranno contenute nel formulario E301.
L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.
Le domande telematiche di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera saranno evidenziate nella procedura con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria oppure di ASpI o MiniASpI.
La consultazione degli allegati alla domanda è a disposizione degli operatori di sede al link intranet Sistema Unico nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito nella sezione "Domande PSR".
4. Gestione periodo transitorio
A seguito della pubblicazione del messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, con il quale è stata data comunicazione dell’estensione dell’applicazione del regolamento CE n.883/2004 alla Confederazione Elvetica, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale, presentate ai sensi della legge 147/1997, al fine di trasformare le stesse in domande di indennità di disoccupazione ordinaria.
Tuttavia, dal riesame di dette domande è emerso che in alcuni casi la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria era da respingere in quanto presentata oltre i termini ovvero perché non erano soddisfatti i requisiti di assicurazione e/o contribuzione richiesti.
Tale situazione si è verificata poiché il trattamento speciale di disoccupazione dei frontalieri in Svizzera prevedeva requisiti assicurativi e termini di presentazione diversi rispetto alle domande di DSO.
Infatti, il trattamento speciale aveva decorrenza dal giorno in cui il lavoratore aveva reso la propria disponibilità al centro per l’impiego e il lavoratore era tenuto a presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Tenuto conto che la dichiarazione di disponibilità doveva avvenire entro trenta giorni dalla data del rimpatrio, in sostanza il termine massimo per la presentazione della domanda era di novanta giorni.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che hanno presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri ex legge n. 147/1997 nei termini previsti, ma in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria (68 giorni dalla data del licenziamento), si dispone quanto segue.
In caso di domanda presentata prima del 6 agosto 2012, data di emanazione delle prime disposizioni relative all’applicazione della regolamentazione comunitaria, la stessa dovrà considerarsi presentata nei termini previsti per la richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria e conseguentemente accolta a condizione che ricorrano i requisiti normativamente previsti per l’erogazione di detta prestazione, ciò al fine di evitare un possibile e dannoso contenzioso giudiziario all’Istituto.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 103 del 28 giugno 2013
OGGETTO:
Decentramento delle pensioni a carico del Fondo di Quiescenza Poste presso le Direzioni Metropolitane e Provinciali nelle quali sono accentrate le attività relative al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.
SOMMARIO:
Premessa
1. Nuovo assetto organizzativo
1.1. Competenza delle Direzioni Metropolitane/Provinciali e distribuzione delle attività.
1.2. Competenza del Polo specialistico presso la Filiale di Coordinamento di Roma EUR e distribuzione delle attività.
1.3. Competenza delle Strutture territoriali e distribuzione delle attività.
2. Invio telematico delle domande.
3. Procedure di liquidazione (Prime Liquidazioni e Ricostituzioni).
4. Informativa all’utenza
Premessa
La legge 30 luglio 2010, n. 122, come è noto, ha disposto la soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST) a far tempo dal 31 maggio 2010 e il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente all’INPS.
Si fa seguito alla Circolare n. 100 del 28 luglio 2011 che ha delineato, fra l’altro, gli aspetti organizzativi inerenti il governo del Fondo di Quiescenza Poste e ai successivi messaggi n. 19719 del 17/10/2011, n. 23745 del 14/12/2011, n. 9704 del 06/06/2012 e n. 12550 del 27/07/2012, con i quali sono state fornite specifiche disposizioni relative alle competenze e alla distribuzione sul territorio delle attività inerenti alle prestazioni pensionistiche.
Avviata una prima fase di transizione, conseguente alla soppressione dell’IPOST, nella quale sono state accentrate presso il Polo Specialistico della Filiale di Coordinamento di Roma EUR tutte le attività connesse alla liquidazione delle pensioni a carico del Fondo di Quiescenza Poste, si ritiene ora opportuno procedere al decentramento di tali attività presso le Direzioni Metropolitane e Provinciali su cui insistono le attività relative al Fondo Speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.
Tale decentramento presso le Direzioni, in cui risiedono professionalità che già trattano un’analoga normativa per le liquidazioni delle pensioni F.S., segue ad una fase di formazione finalizzata all’acquisizione da parte dei funzionari delle Strutture interessate delle competenze specifiche necessarie per assicurare un servizio di qualità.
Peraltro, il nuovo assetto organizzativo costituisce uno strumento più efficace e aderente ai reali bisogni degli utenti, che potranno rivolgersi, per tutte le loro esigenze, alla struttura più vicina al luogo di residenza.
Il decentramento, presso le Direzioni dove sono accentrate le attività relative al Fondo Speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A., delle competenze relative alle liquidazioni delle pensioni sarà operativo a partire dal 1° luglio 2013 e riguarderà le domande presentate dagli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste a partire dalla medesima data.
Con la presente Circolare si forniscono di seguito le conseguenti istruzioni operative in merito.
Nuovo assetto organizzativo
Le Direzioni interessate al decentramento delle attività di liquidazione e ricostituzione delle pensioni ex IPOST sono:
Tabella 1
REGIONE DI RESIDENZA DELL’ISCRITTO |
DIREZIONE METROPOLITANA/PROVINCIALE COMPETENTE |
VALLE D'AOSTA |
TORINO - 810000 |
PIEMONTE |
TORINO - 810000 |
LOMBARDIA |
MILANO - 490000 |
VENETO (provincie di VERONA VICENZA e ROVIGO) |
VERONA - 900000 |
VENETO (province di VENEZIA PADOVA TREVISO e BELLUNO) |
VENEZIA - 880000 |
TRENTINO ALTO ADIGE |
BOLZANO - 140000 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
TRIESTE - 850000 |
LIGURIA |
GENOVA - 340000 |
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA - 130000 |
TOSCANA |
FIRENZE - 300000 |
UMBRIA |
ANCONA - 030000 |
MARCHE |
ANCONA - 030000 |
ABRUZZO |
ROMA - 700000 |
LAZIO |
ROMA - 700000 |
MOLISE |
NAPOLI - 510000 |
CAMPANIA |
NAPOLI - 510000 |
PUGLIA |
BARI - 090000 |
BASILICATA |
REGGIO CALABRIA - 670000 |
CALABRIA |
REGGIO CALABRIA - 670000 |
SICILIA |
PALERMO - 550000 |
SARDEGNA |
CAGLIARI - 170000 |
Le attività di liquidazione e ricostituzione delle pensioni ex IPOST saranno incardinate nell’ambito della Linea di prodotto servizio/Polo che già garantisce le attività relative al Fondo Speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.
1.1 Competenza delle Direzioni Metropolitane/Provinciali e distribuzione delle attività
Le Direzioni indicate nella tabella 1 provvederanno al trattamento di:
- prima liquidazione di tutte le pensioni dirette le cui domande risultino presentate a decorrere dal 1°luglio 2013;
- prima liquidazione di pensioni indirette le cui domande risultino presentate a decorrere dal 1°luglio 2013;
- ricostituzioni contributive delle pensioni dirette ed indirette le cui domande risultino presentate a decorrere dal 1°luglio 2013.
Le Direzioni medesime garantiranno, per le attività di competenza, la necessaria ed opportuna specifica consulenza assicurando, in ogni caso, ogni tipologia di informazione richiesta dall’utenza di riferimento.
1.2 Competenza del Polo specialistico presso la Filiale di Coordinamento di Roma EUR e distribuzione delle attività
La Filiale di Coordinamento di Roma EUR continuerà a svolgere:
- tutte le attività connesse alla gestione del conto assicurativo degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (ricongiunzioni, computi, riscatti, prosecuzione volontaria, ecc...);
- prima liquidazione delle pensioni dirette ed indirette le cui domande risultino presentate entro il 30/06/2013;
- tutte le attività di liquidazione e ricostituzione contributiva delle pensioni privilegiate;
- tutte le attività connesse al rilascio delle certificazioni del diritto a pensione ai soggetti interessati alle c.d. salvaguardie dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico introdotti dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per le attività presidiate la Struttura garantirà la necessaria e opportuna specifica consulenza assicurando, in ogni caso, ogni tipologia di informazione richiesta dall’utenza di riferimento.
1.3 Competenza delle Strutture territoriali e distribuzione delle attività
In merito alle attività di competenza delle Strutture sul territorio è confermato quanto già precisato al punto 1 del messaggio n. 012550 del 27/07/2012 che di seguito si riporta:
gestione dei piani di ammortamento per riscatti e ricongiunzioni;
liquidazione pensioni di reversibilità;
assegno per il nucleo familiare;
cambi uffici pagatori;
rettifiche fiscali;
gestione delle deleghe sindacali;
gestione delle deleghe alla riscossione delle rate di pensione;
trasferimenti;
recupero crediti;
pagamenti ridotti e disgiunti;
eliminazioni;
rate maturate e non riscosse;
cessione del quinto;
pignoramenti;
gestione delle detrazioni di imposta;
revisione sanitaria pensioni inabilità ex lege 335/1995;
front-office relativo alle attività in carico alle sedi stesse.
Per le attività di competenza le Strutture garantiranno la necessaria ed opportuna specifica consulenza assicurando, in ogni caso, ogni tipologia di informazione richiesta dall’utenza di riferimento.
2. Invio telematico delle domande
Le procedure di invio delle domande telematiche sono state modificate per consentire la canalizzazione di tutte le richieste di pensione e/o di ricostituzione contributiva presentate a decorrere dal 1°luglio 2013 presso le Direzioni di riferimento.
3. Procedure di liquidazione (Prime Liquidazioni e Ricostituzioni)
E’ stata aggiornata la procedura di calcolo delle pensioni per consentire il riconoscimento della Direzione che definirà le domande e le inoltrerà alla sede che dovrà gestire la pensione e le eventuali procedure collegate.
4. Informativa all’utenza
Relativamente al decentramento delle attività di cui alla presente circolare saranno poste in essere iniziative, attraverso i consueti canali d’informazione, volte a fornire agli interessati una adeguata informativa in merito all’operazione, al fine di consentire l’agevole individuazione della struttura competente per territorio.
Si interessano, altresì, le Direzioni Regionali a dare la massima diffusione sul territorio del nuovo modello organizzativo sopra illustrato.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 3 dell'8 gennaio 2013
OGGETTO:
Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).Disposizioni in materia di disoccupazione.
SOMMARIO:
Premessa
1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004: estensione alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE-1.1 Casi in cui continuano a essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.
2. Disposizioni in materia di disoccupazione- 2.1 Totalizzazione e calcolo delle prestazioni- 2.2 Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento (CE)n. 883/2004):pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituzione competente- 2.3 Erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004)- 2.4 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate in base all’articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004.
3. Precisazioni in materia di tassi di cambio- Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Premessa
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 284 del 30 ottobre 2009, e in particolare:
il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
In materia di disoccupazione sono state emanate le seguenti circolari:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010.Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
2) Circolare n. 84 del 1° luglio 2010.Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi e in materia di diritti delle Istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
3) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010.Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.
4) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010.Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.
5) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010.Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.
6) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011.Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
7) Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011.Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.
Tanto premesso, si illustrano di seguito gli effetti dell’applicazione della nuova regolamentazione alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, si forniscono precisazioni in materia di disoccupazione.
Si ritiene opportuno evidenziare che, là dove nel testo venga riportata in tutto o in parte l’espressione “Stato membro”, pur in assenza di esplicita specificazione, si considererà sempre riferita anche alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE.
Per quanto non diversamente disposto nella presente circolare si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari sopra elencate.
1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004: estensione alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE
Nelle predette circolari è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione Europea, esclusi quindi:
i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari n. 47 del 12 febbraio 1994 e n. 166 del 12 giugno 1995);
la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, inbase all’Accordo stipulato tra la Confederazione Elvetica e gli Stati dell’Unione Europea (vedi in particolare le circolari n. 118 del 25 giugno 2002, n.78 del 14 aprile 2003, n.138 del 28 novembre 2006, n. 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
Nei confronti di tali Stati continuavano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n.574/72.
Svizzera
Ai sensi della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi(circolare n. 70 del 22 maggio 2012e circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
Paesi SEE
Ai sensi della Decisione n.76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 262 del 6 ottobre 2011, a decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi(circolare n. 77 del 6 giugno 2012e circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
1.1 Casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72
Con l’estensione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera e agli Stati SEE, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 trovano ancora applicazione esclusivamente per i cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011).
Infatti, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 1231/2010, non è da questo vincolato e, pertanto, non è tenuto ad applicarlo.
Al riguardo occorre tenere presente che il Regno Unito ha, invece, partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 che ha esteso a determinate condizioni, a decorrere dal 1° giugno 2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai cittadini dei Paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità.
Il regolamento (CE) n. 859/2003 è stato abrogato dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1231/2010 tra gli Stati da questo regolamento vincolati (punto 9 circolare n. 51/2011). Tuttavia, per quanto sopra esposto, il Regno Unito attualmente continua ad applicare ai cittadini extracomunitari il regolamento (CE) n. 859/2003 e, quindi, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/1972.
Con l’occasione si precisa che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è vincolante per la Danimarca, che non lo applica analogamente al Regolamento (CE) n. 859/2003, pertanto nulla è innovato nei confronti di tale Stato (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011).
2. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione
2.1 Totalizzazione e calcolo delle prestazioni
Per quanto riguarda i criteri generali, le condizioni per il cumulo, le modalità procedurali per la concessione delle prestazioni, in applicazione delle norme previste dalla nuova regolamentazione comunitaria in materia di totalizzazione e calcolo delle prestazioni di disoccupazione, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
Tuttavia, si ritiene utile evidenziare che i nuovi regolamenti, analogamente a quanto previsto per la precedente regolamentazione comunitaria, non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE (circolare n. 118 del 25 giugno 2002).
Ne consegue che, nei confronti dei cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi svizzeri.
Analogamente, nei confronti di un cittadino svizzero, non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi di uno dei tre Stati SEE.
Anche al cittadino italiano o comunitario non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi maturati sia in uno dei tre Stati SEE che in Svizzera.
In quest’ultima ipotesi, nel caso in cui il cittadino italiano o comunitario faccia valere periodi di assicurazione in Italia e/o altro Stato comunitario, Svizzera e in uno o più dei tre Stati SEE, il diritto alla prestazione potrà essere riconosciuto solo con il cumulo dei periodi italiani e/o di uno Stato comunitario e svizzeri o, in alternativa, con il cumulo dei periodi italiani e/o di uno Stato comunitario con quelli fatti valere in uno o più Stati SEE.
Per una migliore comprensione, si riportano di seguito alcune situazioni a titolo di esempio.
Esempio 1
Cittadino di uno stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) che può far valere periodi di assicurazione in Italia, in uno stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)e in Svizzera.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto in Italia può far valere solo tre mesi di assicurazione. In questo caso il diritto alla prestazione di disoccupazione potrà essere perfezionato solo in applicazione dell’Accordo SEE, con il cumulo dei periodi italiani e di uno o più Stati SEE, ma non potranno essere utilizzati i periodi di assicurazione fatti valere in Svizzera, atteso che l’Accordo SEE non si applica alla Svizzera.
Esempio 2
Cittadino svizzero che può far valere periodi di assicurazione in Italia, Svizzera e in uno stato SEE.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto in Italia può far valere solo tre mesi di assicurazione. In questo caso il diritto alla prestazione di disoccupazione potrà essere perfezionato solo in applicazione dell’Accordo CH-UE, con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera, ma non potranno essere utilizzati i periodi fatti valere in uno degli stati SEE, considerato che l’Accordo CH-UE non si applica agli Stati SEE.
Esempio 3
Cittadino italiano o comunitario chepuò far valere periodi di assicurazione in Italia, Svizzera e Liechtenstein.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto in Italia può far valere solo sei mesi di assicurazione. In questo caso il diritto potrà essere perfezionato, in applicazione dell’Accordo CH–UE, con il cumulo dei periodi di assicurazione italiani e svizzeri o, in alternativa, in applicazione dell’Accordo SEE, con il cumulo dei periodi italiani e del Liechtenstein. Non potranno in ogni caso essere sommati i periodi di assicurazione italiani, svizzeri e del Liechtenstein.
Esempio 4
Cittadino italiano o comunitario, residente in Italia, appartenente a una categoria di lavoratori ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004 (ad esempio stagionale in Germania o frontaliero in Svizzera), che può far valere periodi di assicurazione in Germania, Svizzera e Norvegia.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto con i soli periodi di assicurazione fatti valere in Germania o in Svizzera non sono perfezionati i requisiti per il diritto alla prestazione italiana. Anche in tale ipotesi il diritto potrà essere perfezionato, in applicazione dell’Accordo CH–UE, con il cumulo dei periodi tedeschi e svizzeri o, in alternativa, in applicazione dell’Accordo SEE, con il cumulo dei periodi di assicurazione tedeschi e della Norvegia. Non potranno, in ogni caso, essere sommati i periodi di assicurazione tedeschi, svizzeri e della Norvegia.
2.2 Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004): pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituzione competente
In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente.
Pertanto, le Strutture non dovranno più erogare, anche per conto delle Istituzioni svizzere, prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° aprile 2012. Per le persone rimaste disoccupate in Italia, che siano titolari di prestazione di disoccupazione e che si rechino in Svizzera in cerca di lavoro, le Strutture dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’Ufficio del lavoro svizzero non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l’avvenuta iscrizione presso detto Ufficio.
Per quanto concerne gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) le Strutture non dovranno più erogare, per conto delle Istituzioni di tali Stati, prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° giugno 2012. Per le persone che siano titolari di prestazione di disoccupazione e che si rechino in uno Stato SEE in cerca di lavoro, le Strutture dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’Ufficio del lavorodello Stato SEE in cui il disoccupato si è recato non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l’avvenuta iscrizione presso detto Ufficio.
Le Strutture sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti in quanto, in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, non è previsto alcun rimborso da parte dell’Istituzione competente.
Si ritiene utile ribadire che, anche per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni relative all’esportabilità delle prestazioni, si deve tenere presente che i nuovi regolamenti non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE.
Ne consegue che il cittadino svizzero titolare di prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana che si rechi in uno Stato SEE in cerca di lavoro, non potrà avvalersi della disposizione comunitaria in commento.
Analogamente non potrà avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004 il cittadino di uno degli Stati SEE, che sia titolare di prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana, che si rechi in Svizzera in cerca di lavoro.
2.3 Erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004)
Come già precisato con circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, a cui si rinvia integralmente, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, nonché il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione.
Tali prestazioni sono corrisposte dall’Istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l’Istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l’intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, nei limiti, peraltro, dell’importo erogabile in base alla legislazione applicata da detta Istituzione.
Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono le condizioni illustrate dalla suindicata circolare.
A decorrere dal 1° aprile 2012, nel caso di lavoratori frontalieri occupati in Svizzera, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Analogamente, si applicheranno le particolari disposizioni del citato articolo 65 nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri residenti in Italia che nel corso della loro ultima occupazione erano assicurati in Svizzera.
Anche per quanto riguarda i rapporti con gli Stati SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai lavoratori diversi dai frontalieri residenti in Italia che nel corso della loro ultima occupazione erano assicurati in uno degli Stati SEE, si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo in esame.
Pertanto le Strutture, nel caso di lavoratore frontaliero e diverso dal frontaliero residente in Italia, dovranno accertare il diritto, determinare la misura e la durata della prestazione di disoccupazione in base alle disposizioni normative nazionali vigenti in materia.
In particolare, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, dovranno accertare il diritto sulla base dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera o negli Stati SEE e determinare la misura della prestazione, in applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 883/2004, sulla base del salario percepito in Svizzera o negli Stati SEE.
Le informazioni relative ai periodi di assicurazione dovranno essere rilevate dal documento portatile U1. Nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, la richiesta andrà effettuata con il PAPER SED U001 direttamente all’Istituzione estera. Detta Istituzione fornirà le informazioni richieste, se necessario, con il PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni dovranno essere richieste con il PAPER SED U003 all’Istituzione estera che risponderà con il PAPER SED U004.
Nel caso in cui venissero utilizzati i formulari della serie E, ancora validi per il periodo transitorio, le informazioni sopra indicate saranno contenute nel formulario E301.
Infine, si ritiene utile ricordare che la L.147/97, attuativa dell’Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, ha cessato di produrre effetti in conseguenza dell’intervenuta scadenza dell’Accordo medesimo (circolare n. 78/2003).
2.4 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate in base all’articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004
Si evidenzia (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento (CE)n. 883/2004, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Come noto, le nuove disposizioni in materia di disoccupazione sono contenute nel capitolo 6del regolamento di base (CE)n. 883/2004 (articoli da 61 a 65), nel titolo III (articoli da 54 a 57) e, relativamente ai rimborsi delle prestazioni, nel titolo IV (articolo 70) del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010).
Per quanto riguarda le richieste di rimborso si rammenta che, per l’Italia, sono effettuate tramite la Direzione Regionale INPS del Lazio, secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999 e al punto 5, Parte II, della circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
Le Strutture, per lo scambio documentale con la Direzione Regionale Lazio, dovranno utilizzare i PAPER SED della serie U, allegati alla circolare n. 161 del 22 dicembre 2011, debitamente compilati e firmati. Si precisa che lo scambio riguarda esclusivamente i PAPER SED da U020 a U023 e la relativa trasmissione deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei termini previsti.
In particolare, le richieste devono essere inoltrate entro la scadenza del semestre nel corso del quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di cui si chiede il rimborso e, comunque, entro il 31 luglio (per le prestazioni il cui ultimo pagamento è stato effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno) ovvero entro il 31 gennaio (per le prestazioni il cui pagamento è stato effettuato tra il 1° luglio e il 31 dicembre).
3. Precisazioni in materia di tassi di cambio - Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
La Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riporta i criteri in base ai quali determinare il tasso di cambio da utilizzare, in applicazione dei regolamenti comunitari (CE)n. 883/2004 e n. 987/2009, a decorrere dal 1° maggio 2010. La Decisione H3 è applicabile anche alla Svizzera, a decorrere dal 1° aprile 2012, e agli Stati SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012.
Detta Decisione dispone, in generale, che il tasso di cambio è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea e che, se non stabilito diversamente nella stessa Decisione, il tasso di cambio è quello pubblicato il giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione.
Tuttavia, come precisato nel punto 3, lettera a) della Decisione in commento, il tasso di cambio da utilizzare nei casi in cui si debbano prendere in considerazione, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione, gli importi delle retribuzioni percepite nello Stato estero di ultima occupazione (articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE)n. 883/2004), è quello pubblicato l’ultimo giorno del periodo di occupazione.
Per quanto riguarda, infine, i rimborsi ai sensi dell’articolo 65, commi 6 e 7 del regolamento (CE)n. 883/2004, e dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione deve essere quella del primo giorno del mese civile in cui il periodo per effettuare il rimborso è scaduto (punto 7 della Decisione H3).
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 1 del 7 gennaio 2013
OGGETTO:
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm. Trattamento di integrazione salariale. Nuovi settori a regime, procedure concorsuali, indennità di mancato avviamento a lavoro per i lavoratori del settore portuale.
SOMMARIO:
Premessa.
Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina.
3. Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale - Disciplina
4. L’integrazione salariale straordinario nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali
5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
6. Decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (di seguito indicata come legge di riforma) ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel novero delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
Inoltre, dal punto di vista dei beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, la legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
2. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina
La legge di riforma, con l’art. 3, comma 1, ha inserito all’art. 12 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 bis prevedendo che « A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Fino al 31 dicembre 2012, dette imprese hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.
La legge di riforma, inoltre, ha previsto, all’art. 3, comma 46, lett. a), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2013, dell’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, modificato e integrato da ultimo con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, in forza del quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.
Di conseguenza, viene abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale; la durata dell’indennità di integrazione salariale per detto personale, eventualmente sospeso dal 1 gennaio 2013, sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale.
A tale riguardo, si precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 31/2012, ha chiarito che i programmi di CIGS in corso o comunque attivati, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012, continueranno ad essere disciplinati dall’art. 1 bis sopra citato, vigente al momento della stipula dell’accordo.
I decreti direttoriali di concessione del trattamento CIGS in base all’art. 12, comma 3 bis, della L. 223/91, adottati a partire dal 1 gennaio 2013 saranno inseriti a cura della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici identificativi.
3. Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale - Disciplina.
L’articolo 3, comma 2, della legge di riforma prevede, a regime, la prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale.
Fino al 31 dicembre 2012, le imprese del settore portuale hanno avuto accesso all’indennità sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.
L’indennità spetta:
ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale:
ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della citata legge n. 84 del 1994.
La prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L’indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
Per i periodi di indennità spetta la relativa contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalla autorità marittime, recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.
Con riferimento alle modalità di pagamento nulla viene innovato. Pertanto, l’indennità è erogata, utilizzando l’attuale procedura informatica con le modalità attualmente vigenti.
4. La concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali.
L’articolo 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall’art 46 bis comma 1, lettera h), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce due importanti novità alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali.
In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali «sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”.
A tale riguardo, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in corso di definizione, devono essere individuati i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie di impresa.
Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato l’intero articolo 3 della Legge n. 223/1991. Pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire da questa data.
5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
L’articolo 4, comma 47, della legge di riforma abroga, a partire dal 18 Luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con la Legge n. 2/2009.
Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro.
Quest’ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sè le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
Pertanto, le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 133 del 2010 non si applicano più a partire dal 18 luglio 2012 e il modello SR105 non è più disponibile sul sito dell’Istituto.
6. Decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
L’art. 4, comma 40, della legge di riforma prevede la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
Il comma 42 del predetto articolo specifica che la decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle ipotesi sopramenzionate, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.
Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2 lett. g, del decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazione, di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati.
A seguito della comunicazione, l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
Il Direttore Generale
Nori