Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa dal 1° gennaio 2006 Norme Circolari Inps CI 2013 Circolare 109 del 18 luglio 2013
-
Condizioni per l'esercizio della totalizzazione
-
Contribuzione da riscatto dei periodi di studio
-
Criteri di totalizzazione dei periodi contributivi
-
Decorrenza della nuova disciplina
-
Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
-
Destinatari e relativa contribuzione
-
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
-
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
-
Maggiorazione sociale
-
Modalità di liquidazione della pensione
-
Modalità di pagamento
-
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
-
Pensione ai superstiti
-
Pensione di anzianità
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione supplementare dei contributi non totalizzati
-
Periodi coincidenti
-
Prestazioni concesse
-
Supplementi su pensioni in totalizzazione
-
Titolarità dell'assegno ordinario di invalidità
-
Totalizzazione e contributi versati all'estero
-
Totalizzazione e pensione estera
-
Totalizzazione e ricongiunzione
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo e regime di cumulo con i redditi
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
- Dettagli
- Visite: 34010
Circolare 109 del 18 luglio 2013
OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013.
SOMMARIO:
Premessa
1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
3. Prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti
4. Prestazioni in denaro non contributive
4.1 Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità
4.2 Integrazione al trattamento minimo
5. Prestazioni familiari al pensionato
6. Autorizzazione alla prosecuzione volontaria
7. Totalizzazione dei periodi assicurativi
8. Disposizioni delle convenzioni previgenti che continuano ad essere applicabili anche dopo l’adesione degli Stati all’Unione europea - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi
9. Disposizioni della previgente convenzione italo-croata che continuano ad essere applicabili dopo il 1° luglio 2013 - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici
10. Pensione autonoma e prorata di pensione
11. Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
12. Regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, che adegua il regolamento (CE) n. 883/2004 in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea
12.1 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera c), iii) - riconoscimento di periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954 e prima del 5 ottobre 1956
12.2 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera e) - legislazioni croate di tipo A soggette al coordinamento speciale
12.3 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera f) - periodi assicurativi croati e di altri Stati membri non rilevanti ai fini del calcolo di determinate prestazioni croate
13. Domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013
14. Competenza in materia di domande di pensione, emissione dei formulari E 205I, autorizzazioni alla prosecuzione volontaria e riscatti
15. Formulari della serie E e Istituzione competente in materia di pensioni
16. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale – procedura UNICARPE
Premessa
La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° luglio 2013, in quanto da tale data è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011 relativo alla sua adesione all’Unione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112 e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42).
I trattati e gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea prima di tale data sono vincolanti per la Croazia e si applicano alle condizioni previste dall’Atto di adesione, che costituisce parte integrante del Trattato.
Inoltre, il regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013, in vigore dal 1° luglio 2013, ha adeguato taluni regolamenti, tra cui il regolamento (CE) n. 883/2004, in relazione al Trattato di adesione.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Tuttavia, alcune disposizioni della previgente convenzione continuano ad essere in vigore secondo quanto disposto ai successivi punti 8, 9 e 12.1.
In base al Trattato, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010 vincola la Croazia.
Si ricorda, ad ogni buon fine, cheè possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione dell’Unione anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1° luglio 2013. La decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° luglio 2013. Ne consegue che, a decorrere da tale data, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le disposizioni trasmesse dall’Istituto in relazione all’applicazione dei regolamenti comunitari tra gli Stati membri - ad eccezione delle disposizioni riguardanti l’Accordo sullo Spazio economico europeo e l’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera - sono applicabili alla Croazia.
Dal 1° luglio 2013, inoltre, la Croazia partecipa all’Unione economica e monetaria quale Stato membro. Tuttavia, poiché tale Stato non soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro, la valuta ufficiale continua a essere la kuna, in virtù della deroga prevista dall’articolo 139 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea.
1. Ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
Come noto, secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo bilaterale con la Croazia, il campo di applicazione ratione personae risultava limitato ai cittadini italiani e croati, oltre che, a determinate condizioni, agli apolidi e ai profughi nonché ai loro familiari e superstiti. A decorrere dal 1° luglio 2013, l’ambito di applicazione soggettivo è determinato in base all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (vedi in particolare la circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
Inoltre, come indicato in premessa, poiché il regolamento (UE) n. 1231/2010, che estende i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, vincola la Croazia dal 1° luglio 2013, da tale data si applicano anche nei confronti di tale Stato le disposizioni della circolare n. 51 del 15 marzo 2011.
Infine, a differenza dell’accordo bilaterale previgente - limitato alle legislazioni di sicurezza sociale per i lavoratori del settore privato, cittadini italiani o croati - i regolamenti dell’Unione europea si applicano anche ai dipendenti pubblici.
2. Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (UE) n. 1231/2010
L’ambito applicativo del regolamento n. 883/2004 comprende, come noto, oltre alle legislazioni già previste dalla convenzione bilaterale italo-croata, le legislazioni relative alle prestazioni di pensionamento anticipato, alle prestazioni di maternità e paternità assimilate, agli assegni in caso di morte e alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, non incluse nell’ambito applicativo della convenzione con la Croazia.
3. Prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti
In materia di prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti, a decorrere dal 1° luglio 2013, le disposizioni contenute nelle circolari nn. 88 del 2 luglio 2010, punto 21, 127 del 30 settembre 2011, 64 del 7 maggio 2012, trovano applicazione anche nei confronti della Croazia.
In proposito si ritiene utile ricordare che i prepensionamenti previsti dalla legislazione italiana sono qualificabili come “prestazione anticipata di vecchiaia” ai sensi del diritto comunitario e ad essi si applicano, quindi, le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Ne consegue che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° luglio 2013, sono da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in Croazia.
4. Prestazioni in denaro non contributive
L’ambito ratione materiae della previgente convenzione bilaterale italo-croata non comprendeva le prestazioni non contributive ad esclusione dell’integrazione al trattamento minimo, che, in presenza dei prescritti requisiti reddituali e contributivi, era posta a carico dello Stato di residenza del pensionato (vedi articoli 2 e 20 della convenzione con la Croazia e la circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).
A decorrere dal 1° luglio 2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia d’integrazione al trattamento minimo e di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, contenute rispettivamente negli articoli 58 e 70, trovano applicazione anche nei confronti della Croazia (vedi allegato XI dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 22).
4.1 Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità
Si evidenzia che - analogamente a quanto disposto con circolare n. 10 del 30 gennaio 2006 per l’applicazione del regolamento (CE) n. 647/2005 alle maggiorazioni sociali già in pagamento negli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia alla data del 1° giugno 2005 - a decorrere dal 1° luglio 2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale che di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2013, in applicazione delle norme comunitarie, tali prestazioni sono divenute inesportabili anche in Croazia (messaggio n. 7898 del 14 maggio 2013). Restano, invece, esportabili gli assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità.
4.2 Integrazione al trattamento minimo
Così com’è stato disposto per i residenti nei Paesi dell’Unione europea dal regolamento n. 1247/92 (vedi circolare n. 15 del 16 gennaio 1993), anche per i residenti in Croazia gli importi riconosciuti a titolo d’integrazione al trattamento minimo, già spettantialla data del 30 giugno 2013, continuano ad essere corrisposti ai beneficiari.
Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d’integrazione a decorrere dal 1° luglio 2013, in base ai regolamenti comunitari non possono più essere corrisposti al titolare di pensione residente in Croazia.
L’integrazione al trattamento minimo spetta dal 1° luglio 2013, in base a quanto previsto dal suindicato articolo 58, alla persona residente in Italia che soddisfi i requisiti reddituali, a prescindere dal requisito di 10 anni di contribuzione italiana di cui alla legge n. 724/94 (circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 10).
Si chiarisce, inoltre, che, dalla data in cui è in vigore la convenzione italo - croata, secondo quanto previsto all’articolo 45.2 della stessa, cessa di essere in vigore “in tutte le sue parti, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest’ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza”. Ne consegue che alle domande di pensione liquidate in base alla convenzione con la ex Repubblica di Jugoslavia non risultano applicabili le disposizioni della convenzione bilaterale con la Croazia, non essendo state previste da quest’ultima disposizioni transitorie che consentano la riliquidazione delle pensioni già liquidate ai sensi della convenzione con la ex Jugoslavia. Pertanto, alla data da cui sono applicabili i regolamenti comunitari alla Croazia, l’Istituto ha in gestione due tipologie di prestazioni: pensioni esaminate e definite in base alla convenzione con la ex Jugoslavia e pensioni esaminate e definite secondo la convenzione con la Croazia.
Al riguardo si fa presente che in entrambi i casi - analogamente a quanto disposto con messaggio n. 6932 del 14 marzo 2007, punto 1, in relazione all’applicazione dei regolamenti comunitari alla Slovenia e alle domande di pensione definite in base alla convenzione con la ex Jugoslavia e tenendo conto, altresì, di quanto disposto con messaggio n. 17774 del 5 agosto 2009 in materia d’integrazione al trattamento minimo - le pensioni possono essere riesaminate, dal 1° luglio 2013, secondo quanto previsto al successivo punto 13.
Infine, nei confronti della Croazia trovano applicazione, dal 1° luglio 2013, le decisioni della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, quindi, anche la decisione H3 del 15 ottobre 2009 che, nell’indicare i criteri in base ai quali determinare il tasso di cambio da utilizzare, prevede l’applicazione del tasso giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea (vedi le circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, punto 14, e 70 del 22 maggio 2012, punto 3).
5. Prestazioni familiari al pensionato
Nel confermare quanto disposto in merito alle prestazioni familiari (vedi circolare n. 137 del 28 novembre 2006, punto 2, messaggio n. 4932 del 23 febbraio 2007, circolare n. 86 del 2 luglio 2010, punto 9, e circolare n. 15 del 23 gennaio 2004), si ritiene opportuno evidenziare in particolare che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la residenza all’estero del familiare non preclude il diritto del pensionato alle prestazioni familiari.
6. Autorizzazione alla prosecuzione volontaria
Come noto, in base alla convenzione bilaterale italo-croata, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nell’assicurazione italiana era subordinata al possesso di almeno un anno di contribuzione in Italia. A decorrere dal 1° luglio 2013, ai fini della totalizzazione con i periodi croati, per l’accertamento dei requisiti previsti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sarà sufficiente far valere nell’assicurazione italiana un contributo effettivamente versato (vedi messaggio n. 13245 del 18 luglio 1987 e, da ultimo, circolare n. 83 del 1° luglio 2010, punto 22).
7. Totalizzazione dei periodi assicurativi
Nel confermare le disposizioni già trasmesse riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi (vedi in particolare le circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, 88 del 2 luglio 2010, 41 del 25 febbraio 2011 e 71 del 22 maggio 2012), si rinvia ai successivi punti 8 e 9 la trattazione della totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi in base alle disposizioni della previgente convenzione con la Croazia.
Analogamente a quanto disposto in relazione all’applicazione del regolamento CEE n. 1408/71 nei confronti della Slovenia, si ribadisce, come da indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, essendo la pensione ai superstiti una prestazione spettante jure proprio, il superstite del pensionato a nome del quale risulti un periodo assicurativo italiano inferiore ad un anno non ha diritto alla pensione di reversibilità a carico dell’assicurazione italiana, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57 del regolamento n. 883/2004 (vedi in particolare i messaggi nn. 6932 del 14 marzo 2007 e 3435 del 3 febbraio 2010).
8. Disposizioni delle convenzioni previgenti che continuano ad essere applicabili anche dopo l’adesione degli Stati all’Unione europea - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi
Nel suo ambito di applicazione il regolamento n. 883/2004 - secondo quanto previsto dall’articolo 8 e illustrato con circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punti 13, 13a - sostituisce le convenzioni di sicurezza sociale già in vigore tra gli Stati membri.
Tuttavia, alcune disposizioni delle previgenti convenzioni continuano ad essere applicabili se più favorevoli ai beneficiari oppure se derivano da circostanze storiche specifiche ed hanno effetto limitato nel tempo, a condizione che siano indicate nell’allegato II del regolamento n. 883/2004.
Può verificarsi che, per ragioni oggettive, le disposizioni non possano essere estese a tutte le persone cui si applica il regolamento n. 883/2004 e continuino ad essere in vigore soltanto nei confronti di determinate categorie di soggetti; la limitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle norme che continuano ad essere in vigore è indicata nell’allegato II (vedi punto 9).
Si ricorda, inoltre, che il regolamento n. 883/2004 nulla prevede per quanto concerne la totalizzazione dei periodi assicurativi risultanti secondo le legislazioni degli Stati membri dell’Unione europea e secondo le legislazioni degli Stati terzi (c.d. totalizzazione multipla) per il raggiungimento di un determinato beneficio, disponendo all’articolo 6 solo la totalizzazione dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri.
Pertanto, non comprendendo il regolamento succitato norme relative alla totalizzazione multipla, in base all’articolo 8 continua ad applicarsi quanto stabilito dalle previgenti convenzioni (circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 13a).
Al riguardo si osserva che, in assenza di specifiche norme del regolamento n. 883/2004, le disposizioni delle convenzioni bilaterali previgenti sulla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi, si applicano alle persone assoggettate alle convenzioni bilaterali previgenti oltre che ai soggetti ricompresi nell’ambito applicativo ratione personae del regolamento n. 883/2004 (vedi punto 1).
9. Disposizioni della previgente convenzione italo-croata che continuano ad essere applicabili dopo il 1° luglio 2013 - totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici
Le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009. Pertanto, quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 3, lettera c) della convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo il 1° luglio 2013, anche se non indicato nell’allegato II del regolamento n. 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore.
Ne consegue in particolare che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo il 1° luglio 2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo - croata (vedi articolo 3 della convenzione) e devono essere estese a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea tenendo conto della raccomandazione della Commissione amministrativa P1 del 12 giugno 2009, concernente l’applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso Elide Gottardo (circolari nn. 104 del 9 luglio 2004 e 88 del 2 luglio 2010).
Al riguardo si evidenzia, a parziale modifica della circolare n. 104 del 9 luglio 2004, che, secondo quanto stabilito dalla Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1° luglio 2011, rientrano nel campo di applicazione della sentenza, della previgente raccomandazione n. 22/2003 e della raccomandazione P1, anche i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, a decorrere dal 1° giugno 2012.
Restano esclusi i cittadini svizzeri i quali, pur essendo destinatari dell’Accordo tra Comunità Europea e Svizzera, non sono cittadini di uno Stato membro.
Tenuto conto di quanto comunicato con circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 e dell’adesione all’Unione europea della Croazia, a decorrere dal 1° luglio 2013, gli Stati vincolati da accordi bilaterali sia con l’Italia che con la Croazia sono: Bosnia - Erzegovina, Canada e Quebec, Macedonia, Norvegia, Serbia, Montenegro e Svizzera.
Alla luce di quanto sopra, dal 1° luglio 2013, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, sono totalizzabili nell’assicurazione italiana, in favore delle persone soggette ai regolamenti comunitari, oltre ai periodi italiani, croati e degli altri 26 Stati membri dell’Unione europea, i periodi maturati secondo le legislazioni di Bosnia-Erzegovina, Canada e Quebec, Macedonia, Norvegia, Serbia, Montenegro e Svizzera, come già indicato nella circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, punto 7.3.
A tali Stati devono essere aggiunti l’Australia, vincolata da accordi di sicurezza sociale sia con l’Italia che, dal 1° luglio 2004, con la Croazia, e la Turchia, il cui accordo bilaterale con la Croazia è entrato in vigore il 1° giugno 2012.
10. Pensione autonoma e prorata di pensione
In base all’articolo 18 della convenzione con la Croazia, le istituzioni croate e italiane non dovevano procedere al calcolo dell’importo teorico e, successivamente, del prorata di pensione, nei casi in cui i requisiti contributivi per il diritto a pensione croata o italiana fossero perfezionati in base ai soli contributi croati o in base ai soli contributi italiani (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, punto 7).
Al riguardo, occorre tenere presente che i regolamenti dell’Unione europea attualmente prevedono l’obbligatorietà del calcolo del prorata nei casi in cui sussista diritto a pensione in base ai soli periodi assicurativi italiani, ai fini dell’attribuzione all’interessato del trattamento più favorevole tra il prorata e l’importo derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola contribuzione italiana, senza tener conto dell’eventuale integrazione al trattamento minimo (vedi in particolare la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 5).
11. Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
La Croazia non ha attualmente aderito né all’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non risultano ad oggi applicabili alla Croazia.
12. Regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, che adegua il regolamento (CE) n. 883/2004 in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea
Secondo quanto evidenziato in premessa, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013 ha previsto le modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea. Le modifiche, elencate nell’allegato al regolamento n. 517/2013, sono di seguito illustrate.
12.1 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera c), iii) - riconoscimento di periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954 e prima del 5 ottobre 1956
In base all’articolo 1.1, lett. b) e all’allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera c), iii), per quanto concerne la Croazia e l’Italia, rimangono in vigore, in quanto inserite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004, le seguenti disposizioni:
- Accordo tra Jugoslavia e Italia sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte dall’accordo;
- Articolo 44, paragrafo 3, della convenzione sulla sicurezza sociale tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana, del 27 giugno 1997, relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte dall’accordo.
Al riguardo si richiama quanto disposto con circolari nn. 1501 Prs del 31 agosto 1970 e 15 del 23 gennaio 2004.
12.2 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera e) - legislazioni croate di tipo A soggette al coordinamento speciale
Le legislazioni di determinati Stati che prevedono che non si debba tener conto dei periodi assicurativi ai fini del calcolo delle prestazioni sono denominate di tipo A. Tali legislazioni, coordinate da specifiche disposizioni del regolamento n. 883/2004, sono indicate nel relativo allegato VI. Legislazione croata di tipo A è quella relativa all’indennità per danni fisici della legge sull’assicurazione pensioni e alla pensione di invalidità per infortunio sul lavoro o malattia.
12.3 Allegato al regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, parte 2, lettera f) - periodi assicurativi croati e di altri Stati membri non rilevanti ai fini del calcolo di determinate prestazioni croate
Le norme concernenti il calcolo della pensione teorica, del prorata, della pensione autonoma non si applicano ai regimi nazionali nei quali i periodi assicurativi sono irrilevanti per determinare la misura della prestazione, a condizione che tali regimi siano indicati nell’allegato VIII, parte 2, in base a quanto previsto dall’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004.
Conseguentemente ai regimi nazionali di cui trattasi non si applicano neppure le disposizioni dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004, relative ai periodi assicurativi inferiori all’anno.
In tali casi, pertanto, il calcolo della prestazione avviene soltanto secondo la legislazione nazionale croata (circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 8).
Tenendo conto dell’articolo 1.1, lettera b) del regolamento (UE) n. 517/2013 e di quanto indicato alla lettera f) del relativo allegato con cui è stato modificato l’allegato VIII, parte 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, al regime di assicurazione obbligatorio croato - con esclusione delle norme concernenti le pensioni per inabilità generale al lavoro e le pensioni ai superstiti - non si applicano le disposizioni citate concernenti il calcolo degli importi della pensione teorica, in prorata ed autonoma e dell’articolo 57, prescindendo la misura delle prestazioni croate dai periodi assicurativi.
Ne consegue che, nei casi suindicati, l’istituzione croata calcola le prestazioni unicamente in base alla legislazione croata, indipendentemente dai periodi italiani o di altri Stati dell’Unione, e non utilizza i periodi, italiani o di altri Stati membri, inferiori all’anno per il diritto e la misura delle prestazioni, mentre da parte italiana si utilizzano i periodi croati inferiori all’anno (vedi circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, punto 7, e 88 del 2 luglio 2010, punti 4 e 8). Le prestazioni di cui trattasi sono indicate nell’allegato II del regolamento n. 883/2004 come “Pensioni del regime di assicurazione obbligatorio basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99, quale modificata) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99, quale modificata), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d’inabilità basata sull’inabilità generale al lavoro e pensione ai superstiti)”.
13. Domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013
Le domande di pensione già definite, alla data del 1° luglio 2013, in base alla convenzione italo-croata o italo-jugoslava possono essere riesaminate, in applicazione dei regolamenti dell’Unione europea, su domanda degli interessati.
Nell’ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate entro due anni dal 1° luglio 2013, la decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire da tale data.
Qualora tali domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i relativi diritti decorreranno dalla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.
Si procederà, poi, ad attribuire il trattamento pensionistico derivante dai regolamenti comunitari, se più favorevole rispetto a quello precedentemente attribuito.
Pertanto, in relazione alle domande di riesame presentate entro due anni, dovrà essere effettuata una doppia liquidazione:
per il periodo anteriore al 1° luglio 2013, ai sensi della convenzione italo-croata o italo-jugoslava;
per il periodo dal 1° luglio 2013 in poi, ai sensi della regolamentazione comunitaria.
L’importo calcolato ai sensi della convenzione bilaterale, se più favorevole rispetto a quello calcolato ai sensi della regolamentazione comunitaria, sarà mantenuto anche successivamente al 1° luglio 2013. In tale situazione il regime di liquidazione continuerà a essere quello della convenzione bilaterale, ferma restando l’inesportabilità delle maggiorazioni sociali.
Le domande di pensione in corso di definizione al 1° luglio 2013 devono essere esaminate, a partire da tale data, anche in applicazione dei regolamenti comunitari. Si procederà, poi, ad attribuire il trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato in base ai regolamenti comunitari e quello determinato in base alla convenzione bilaterale.
In particolare dovrà essere effettuata una doppia liquidazione:
per il periodo anteriore al 1° luglio 2013, ai sensi della convenzione bilaterale;
per il periodo dal 1° luglio 2013 in poi, ai sensi della regolamentazione comunitaria.
Tale criterio andrà applicato anche nei confronti delle domande di pensione che, benché presentate successivamente al 1° luglio 2013, abbiano una decorrenza anteriore alla predetta data.
14. Competenza in materia di domande di pensione, emissione dei formulari E 205I, autorizzazioni alla prosecuzione volontaria e riscatti
Si conferma l’attuale competenza delle strutture territoriali per le istanze presentate dai residenti in Italia e della Direzione provinciale di Trieste in relazione alle richieste di residenti in Croazia.
15. Formulari della serie E e Istituzione competente in materia di pensioni
Per le domande di pensione esaminate in base ai regolamenti dell’Unione, si utilizzano i formulari della serie E emessi dalla stazione di lavoro.
Si ricorda che l’istituzione croata competente in materia di pensioni, già presente nell’archivio delle Istituzioni estere di sicurezza sociale C.I. 81, è la seguente :
HZMO ( HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDISNJA SLUZBA)
SREDISNJA SLUZBA
UL. ANTUNA MIHANOVICA, 3
HR-10000 – ZAGREB
16. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale – procedura UNICARPE
Le procedure di liquidazione delle pensioni in regime internazionale sono state aggiornate per consentire la liquidazione, con decorrenza luglio 2013, delle pensioni in convenzione 12 con la Croazia ed è in corso di aggiornamento anche la procedura UNICARPE.
Il Direttore Generale
Nori