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La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Figli studenti
(circ.185/2015) (msg.2758/2016) (msg.4413/2017) (msg.2866/2018)
L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente.
La citata disposizione normativa prevede che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”.
L’Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).
A tal fine, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc…). msg.4413/2017
La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Figli studenti
(circ.185/2015) (msg.2758/2016) (msg.4413/2017) (msg.2866/2018)
L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente.
La citata disposizione normativa prevede che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”.
L’Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).
A tal fine, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc…). msg.4413/2017
Riferimenti normativi
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti sono considerati studenti i figli del lavoratore deceduto che alla data della morte di questi: (L. 21.07.1965 n. 903 – A.U. pag. 577 ~ Circ. 53310 Prs del 07.08.1965, parte IV – A.U. pag. 786):
- avevano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentavano una scuola media o professionale (Circ. 53484 Prs. Del 03.08.1972 – A.U. pag. 2078);
- avevano un’età compresa tra i 18 e i 26 anni ed erano iscritti all’Università od a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso legale di laurea. La frequenza di corsi di istruzione all’estero secondaria o di livello universitario dà titolo alla pensione a condizione che ne venga accertata l’equivalenza a quelli di pari grado esistenti in Italia.
Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del genitore fossero a suo carico.
Per i figli studenti è richiesto inoltre che non svolgessero attività lavorativa alla data del decesso del genitore.
“Status” di studente in caso di frequenza di scuole e università in Italia
“Status” di studente in caso di frequenza di scuole e università in Italia (msg.2866/2018)
Lo status di studente, con riferimento ai superstiti che studiano in Italia deve essere autocertificato ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. I superstiti studenti universitari devono indicare, inoltre, l’anno di immatricolazione e la durata del corso di studio tenuto conto che l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che il trattamento pensionistico, fermo restando il limite del 26° anno di età, può essere riconosciuto limitatamente alla “durata legale” del corso.
Con riferimento alle Università e agli istituti di istruzione superiore post-diploma in Italia, si rinvia alla consultazione del portale Universitaly del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia e all’estero
Percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia e all’estero msg.4413/2017
- Percorsi in Italia
Con riferimento all’accertamento in argomento, ed in particolare alla natura giuridica dell’Istituto scolastico, si precisa che, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno verificare, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica relativamente all’anno d’interesse.
Analogamente, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole non paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno accertare, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca se la scuola è presente nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie, come già indicato con il messaggio n.26666 del 2008.
Si rammenta che la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (IeFP), di durata triennale e quadriennale, come precisato nella circolare n. 185 del 2015, è utile ai fini in argomento, in quanto tali percorsi fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione.
In caso di iscrizione a corsi di formazione professionale, diversi dai citati percorsi IeFP, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno richiedere agli uffici competenti in materia di formazione professionale dell’ente Regione che ha istituito il corso se trattasi di corsi equiparati ai corsi scolastici ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e pertanto utili anche ai fini previdenziali.
- Percorsi all’estero
I superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del citato Ministero nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.
Si ribadisce (msg.2866/2018), secondo quanto indicato nel messaggio n. 4413 del 2017, che gli studenti che frequentino un corso di studi di livello non universitario devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista per il trattamento pensionistico richiesto:
- il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 445 del 2000;
- una dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all’estero rilasciata dagli Uffici scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della ricerca, competenti, in via più ampia, a rilasciarel’equipollenza dei titoli di studio scolastici.
Percorsi di formazione accademica in Italia e all’estero
Percorsi di formazione accademica in Italia e all’estero msg.4413/2017
- Percorsi in Italia
Con riferimento alla frequenza di percorsi di formazione ricompresi nel sistema universitario, si rammenta che l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, come precisato nella circolare n.76 del 21.07.2008, è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.
Si rammenta inoltre che, come precisato nel messaggio n. 1893 del 16.03.2015, anche l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007 è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.
- Percorsi all’estero
In caso di iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero, tenuto conto di quanto previsto nel D.P.R. n. 189 del 2009 e delle relative indicazioni ministeriali, il superstite studente deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:
- certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;
- dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
- recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- copia del documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:
- dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
- certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo ( in originale o in copia autenticata anche ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000) con relativa traduzione giurata e asseverata;
- titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. 445 del 2000) corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non UE;
- recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- copia del documento di riconoscimento.
Il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal c.d. diploma supplement (documento contenente le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese) con la traduzione in italiano.
La documentazione relativa ai percorsi di formazione accademica all’estero deve essere trasmessa dalle Direzioni regionali alla Direzione centrale pensioni mediante la casella istituzionale Normativa.DcPensioni@inps - oggetto: “SUPERSTITI STUDENTI”- per il successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini della individuazione del corrispondente percorso di studio in Italia.
Le domande pendenti, incluse quelle con riferimento alle quali siano state già trasmesse richieste di chiarimenti o documentazione, devono essere esaminate alla luce delle istruzioni impartite con il presente messaggio.
Precisazioni del msg.2866/2018
I superstiti che frequentano corsi di livello universitario all’estero devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista per la prestazione pensionistica richiesta, il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 e una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato.
Resta a carico dell’interessato l’onere di acquisire dalle Amministrazioni e Istituzioni competenti la dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato all’estero, a superamento delle istruzioni di cui al punto 2 lett. b) del messaggio n.4413 del 2017 (vedi sopra).
Si rammenta che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o Accordi bilaterali (articolo 170, comma 1 del Testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592). Per quanto riguarda, in particolare, corsi di studio di livello universitario in Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli dell’istruzione superiore (per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 189 del 2009) le valutazioni ai fini previdenziali sono di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.
In caso di frequenza di corsi di studio di livello universitario in Paesi che non hanno aderito alla citata Convenzione di Lisbona, l’attestato di riconoscimento in Italia del percorso di studi estero da allegare alla domanda di pensione può essere richiesto alle Università Italiane ovvero può essere comprovato in base ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio aventi valore legale in Italia, analogamente alla richiesta di documentazione ai fini del riscatto del titolo di studio conclusivo (messaggio n. 6208 del 22.07.2014 e circolare n. 468 del 7.09.1978).
Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii
Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii (msg.2758/2016)
Riconoscimento del diritto
Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.
Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Sospensione del diritto
Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.
Figli studenti di scuola media o professionale
La locuzione legislativa di cui all’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 “scuola media o professionale” deve essere letta alla luce della nuova articolazione del sistema di istruzione e formazione che prevede i seguenti livelli di articolazione:
- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
- secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo di istruzione dà diritto al riconoscimento/proroga della pensione ai superstiti fino al ventunesimo anno di età.
Nulla è innovato rispetto a quanto disposto in tema di frequenza di scuola media o professionale.
A riguardo, si rammenta che fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione i corsi di qualifica professionale svolti ai sensi della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche e integrazioni e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226.
Per i corsi di qualifica svolti all’estero valgono le disposizioni per il riconoscimento dei titoli esteri.
La pensione è riconosciuta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite.
La durata del corso nelle scuole secondarie e professionali va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
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La scuole medie o professionali la cui frequenza dà diritto alla pensione sono:
- le scuole medie statali inferiori e superiori;
- le scuole professionali pubbliche (statali o regionali L. 21.12.1978 n.845 art. 12 (legge quadro in materia di formazione professionale – A.U. pag. 2348);
- le scuole medie professionali pareggiate o parificate a quelle pubbliche;
- le scuole medie e professionali legalmente riconosciute;
- le scuole private, anche se tenute da sacerdoti, ordini religiosi, ecc. purché siano didatticamente organizzate ai sensi della legge 19 gennaio 1942 n. 86 e cioè abbiano programmi, orari, distribuzione di insegnamento, numero degli anni di corso conformi a quelli delle corrispondenti scuole pubbliche;
- i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero anni ed i corsi di preparazione agli esami, tenuti da privati funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” del Ministero della Pubblica Istruzione. (Circ.184 GS del 22.08.1988)
La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite. La durata del corso nelle scuole medie e professionali sopra indicata va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo (Circ. 2732 GS del 29.12.1986).
Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il temine dell’anno scolastico è:
- 30 giugno per la scuola media inferiore
- 31 luglio per la scuola di istruzione secondaria superiore.
La durata del corso in altre scuole coincide invece con la durata effettiva del corso.
Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l’altro.
In caso di interruzione degli studi prima del termine del corso scolastico, la pensione spetta se il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo che va dall’inizio del corso stesso alla data dell’interruzione.
Figli studenti universitari
Figli studenti universitari (circ.185/2015)
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Dà diritto alla pensione l’iscrizione alle Università statali (in relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si precisa che l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi universitari vedi circ. 76/2008), ad altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede con il diploma di scuola media superiore ovvero a corsi di livello universitario (DPR 10.03.1982 n.162 ~ DPR 15.01.1987 n. 14).
Per scuole superiori legalmente riconosciute devono intendersi le scuole il cui statuto sia stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica a norma del Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con RD 31.08.1933 n. 1592 (Circ. 4516 GS del 27.07.1982 - A.U. pag. 2418).
Rientrano, inoltre, nel tipo di scuola in questione, anche quelle considerate superiori dalle leggi statali alle quali si accede con il titolo di studio di scuola media di secondo grado nonché quelle istituite o riconosciute con provvedimento dei Ministeri in base a specifica competenza stabilita dalla legge e quelle istituite dalle Regioni a Statuto speciale che ne prevedano la competenza in materia di istruzione superiore.
Dà diritto alla pensione anche l’iscrizione, dopo il conseguimento della laurea, ad una scuola di perfezionamento o di specializzazione ovvero a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dall’art. 20, lett. B e C, del predetto Testo Unico (Circ. 1773 GS del 19.06.1967, par. 6 – A.U. pag 452).
La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o il corso legale stabilito dagli statuti delle predette scuole di perfezionamento. (Circ, 53317 Prs del 02.12.1965, parte II, par. 1 – A.U. pag 1153).
L’ultimo anno del corso legale di laurea si considera terminato, di norma, il 31 ottobre, fermo restando il limite del compimento del 26° anno di età. Peraltro, il diritto alla pensione ai superstiti può essere prorogato, a richiesta degli interessati e con contestuale impegno da parte degli stessi a documentare, entro il 30 giugno, l’avvenuto completamento del corso di studi nella sessione invernale sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di febbraio. (Circ. 188 del 31.07.1990)
In pratica occorre far riferimento al numero degli anni accademici per i quali l’interessato è stato complessivamente iscritto: solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsti dal corso legale di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Pertanto, mentre realizza tale condizione la iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non ha superato gli esami propedeutici, purché non siano stati superato nel complesso i limiti di durata del corso legale, non la realizza la iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.
La pensione spetta anche agli studenti universitari che dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea della stessa facoltà. In questo caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo anno accademico si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili. (Circ. 979 GS del 13.07.1964, arte I, par. 1 – A.U. pag. 765).
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero al altro corso di laurea.
Studente universitario a tempo parziale
Studente universitario a tempo parziale circ.185/2015
A seguito delle innovazioni introdotte con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria, le università godono di ampia autonomia nel disciplinare nell’ambito dei regolamenti di ateneo gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.
Ciò premesso, nel caso di studente a tempo parziale occorre avere riguardo della durata normale del corso di laurea.
Considerato che l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge.
Durata dell’anno accademico e del corso di laurea
Durata dell’anno accademico e del corso di laurea circ.185/2015
Con messaggio n. 26667 del 28 novembre 2008, in relazione alle innovazioni intervenute con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria e in relazione all’autonomia riconosciuta alle università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nell’ambito dei regolamenti di ateneo, prevedendo una data di inizio e di fine dell’anno accademico diversa da quella compresa tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell’anno successivo, sono state fornite istruzioni operative alle sedi, rispetto a cui nulla si innova e si precisa quanto segue.
Le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi, fermo restando ovviamente il limite del compimento del 26° anno di età.
I figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi, nell’ambito del vecchio ordinamento didattico ovvero nel nuovo ordinamento, su richiesta e previa produzione della documentazione, hanno diritto alla proroga dell’erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di studi, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.
Per documentazione necessaria ai fini della proroga è da intendersi la certificazione/autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del corso di studi.
Pertanto, le sedi sospenderanno il trattamento di reversibilità o indiretto alla data di scadenza dell’anno accademico e, su richiesta dell’interessato che documenta l’avvenuto conseguimento del titolo accademico, procederanno alla proroga della pensione con contestuale liquidazione dell’arretrato fino al mese di conseguimento del titolo accademico.
Si rinvia all’informativa Inpdap n. 42 del 23 aprile 2002 che disciplina il periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione (es. luglio 2015) e l’iscrizione all’università (es. novembre 2015). In tal caso, il figlio superstite mantiene il suo status di studente ed ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti previsti dall’ordinamento, a percepire la quota di pensione.
Medesimo principio trova applicazione per ciò che concerne il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d’istruzione – es. liceo - e l’istruzione superiore – es. Università - oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.
Si tratta, infatti, di prosieguo all’interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.
Validità dei titoli di studio esteri
Validità dei titoli di studio esteri circ.185/2015
Gli art. 170 e 332 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevedono che i detentori di titoli accademici stranieri possano chiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.
Pertanto, ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti le sedi acquisiranno il certificato di iscrizione estero, con indicazione della tipologia e la durata del corso frequentato.
Tale certificazione deve essere corredata di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero effettuata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello stato estero oppure da un traduttore ufficiale, come previsto dall’art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non presente nella sezione intranet: intranet>direzione centrale pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti esteri>università e scuole secondarie italiane, le sediattiveranno la procedura di cui al punto 4.1.
Studenti laureati che accedono a tirocinio
Studenti laureati che accedono a tirocinio circ.185/2015
Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 chiarisce gli ambiti e le modalità relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196.
Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.
Figli studenti iscritti a corsi di formazione artistica e musicale (conservatori)
Figli studenti iscritti a corsi di formazione artistica e musicale (conservatori) circ.185/2015
L’iscrizione ai corsi di formazione artistica e musicale (conservatori), come da circolare n. 76 del 21 luglio 2008 e nota operativa Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, è equiparata, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, all’iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, utile ai fini del riconoscimento del diritto/proroga della pensione ai superstiti.
Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde comunque al 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero altro corso di laurea.
Diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS) circ.185/2015
Come chiarito con messaggio n. 1893 del 16 marzo 2015, l'iscrizione a I.T.S. deve essere equiparata all’iscrizione a corsi universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.
La qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.
Figli studenti universitari iscritti a singoli corsi
Figli studenti universitari iscritti a singoli corsi circ.185/2015
Con nota del 5 febbraio 2010, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che gli studenti iscritti a singoli corsi previsti dall’ordinamento degli studi di un ateneo sono da ritenersi studenti universitari per il tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle lezioni e svolgimento dell’esame conclusivo).
Figli studenti iscritti a master
Figli studenti iscritti a master circ.185/2015
Il comma 8, dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dall’art. 3 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dispone che “in attuazione dell’art. 1, comma 15 della legge del 14 gennaio 1999, n. 4 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello”.
Ne consegue, dunque, che i master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia), attivati nei modi e termini di cui ai citati decreti, sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilità.
Figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera
Figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera circ.185/2015
Come precisato dal Ministero dell’Istruzione, il vincitore di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l’università di origine.
Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca
Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca circ.185/2015
La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto dall’articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, non fa venire meno lo status di studente universitario.
Fatta salva l’autonomia riconosciuta alle università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
L’articolo 12 del decreto ministeriale dell’ 8 febbraio 2013, n. 45 ribadisce che, per effetto di quanto disposto dalla legge dell’8 agosto 1998 n. 315, i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a far data dal 1 gennaio 1999, quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della gestione stessa.
Come precisato con circolare n. 101 del 5 maggio 1999, l’ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non è inquadrabile, in base alle norme del t.u.i.r., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti.
Pertanto, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, è utile ai fini del riconoscimento o proroga del diritto a pensione ai superstiti nei limiti di quanto precisato nel paragrafo 5.
Per quanto riguarda il valore di dottorati di ricerca svolti all’estero si rimanda al procedimento istruttorio di verifica delle certificazioni straniere.