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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Anticipazione dell’indennità per ASpI e Mini ASpI
(circ.145/2013) (circ.62/2015)
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento - pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Anticipazione dell’indennità per ASpI e Mini ASpI
(circ.145/2013) (circ.62/2015)
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento - pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Pubblicazione dei decreti
Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 19 della legge di riforma.
In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto ministeriale attua le disposizioni di cui all’art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni relative al decreto in argomento.
Precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento
Precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento
L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
In attuazione della predetta disposizione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013, regolante limiti, condizioni e modalità di fruizione dell’indennità in argomento.
L'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente - non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge. Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata, che, si osserva, potrebbe essere di difficile reperimento specie in fasi congiunturali dell’economia. In tal senso si è espressa anche la Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cfr. ad es. Cassazione Sezione Lavoro n. 9007 del 20 giugno 2002 e Cassazione Sez. lavoro n. 12746 del 25-05-2010).
Presupposto per la richiesta dell’erogazione in forma anticipata delle indennità in ambito ASpI è il diritto attuale del richiedente alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione in argomento.
Ferma restando la titolarità del diritto alle indennità di disoccupazione in ambito ASpI, all’assicurato può essere riconosciuta la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle predette indennità, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
Il beneficio di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Per il periodo di trattamento anticipato, va sottolineato, che non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.
Posta la disciplina sopra richiamata, con la circolare n. 145 del 2013 l’Istituto - nel fornire le istruzioni procedurali per l’attuazione del richiamato comma 19 dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012 – aveva posto l’attenzione sulla necessità per l’assicurato di adempiere anche alle disposizioni di cui al comma 17 con le conseguenze di cui al comma 40, lett. b) del citato art. 2. Le norme sopra richiamate porrebbero a carico del percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, che svolge contestualmente alla fruizione della prestazione una attività di lavoro autonomo “ … dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione …”, l’obbligo di comunicare a pena di decadenza entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, sia l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa nell’anno di riferimento.
Tuttavia, la lettura sistematica dei commi 17, 19 e 40 lett. b) sopra richiamati e le conseguenti istruzioni fornite con la richiamata circolare n. 145 del 2013 avevano reso le comunicazioni di cui al suddetto comma 17 un passaggio obbligatorio anche per coloro che, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, intendessero fruire della indennità di disoccupazione in forma anticipata, vanificando in parte la ratio e la natura giuridica dell’istituto dell’anticipazione.
Alla luce di un approfondimento condotto sulla natura giuridica e sulle finalità – come sopra descritte - assegnate dal legislatore al beneficio dell’anticipazione di cui all’art. 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all’istituto della indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI percepita in forma mensile.
Sviluppare a tempo pieno attività autonoma preesistente
In particolare, laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la disciplina di riferimento è unicamente quella dettata dall’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 e dal relativo Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 - emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze - con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno (circ.62/2015).
Domanda di anticipazione presentata da beneficiario decaduto dall'indennità
Giova tuttavia sottolineare che, essendo la titolarità dell’indennità in ambito ASpI presupposto per la richiesta dell’anticipazione, ove il beneficiario sia decaduto dalla indennità, prima della presentazione della domanda di anticipazione, per avere omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, co. 17 della legge n. 92 del 2012 o per aver comunicato un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata. Il beneficiario, invece, è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo (circ.62/2015).
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione (circ.145/2013)
Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI (circ.62/2015);
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (all.n.2).
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni buon conto si riporta:
“ Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefi ci economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
Domanda
Domanda (circ.145/2013)
I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI devono inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.
Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92 del 2012 e sulle relative istruzioni fornite con la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012.
In particolare si ricorda che, ai sensi del sopra richiamato ’art. 2, comma 17, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS - a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Posto quanto sopra, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.
Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza dal sopra citato ’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì - alla data di pubblicazione della presente circolare - già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui al comma 17 del richiamato art. 2, la prestazione verrà erogata in misura intera.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,
- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.
Come di consueto, all'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa, citato in premessa, di cui all'ultimo periodo dell'art. 2 del Decreto in argomento.
Documentazione
Documentazione (circ.145/2013)
Secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato ed integrato dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per il 2012), nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del predetto decreto.
Posto quanto sopra, ai fini che qui interessano, l'istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato.
Nei casi in cui, per l'esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.
Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:
- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).
- per l'attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;
- per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- per l'attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata.
Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, co. 26 della legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto interministeriale n.73380 del 2013.
Laddove per l'esercizio dell'attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima.
Istruzioni operative, aspetti procedurali
Istruzioni operative, aspetti procedurali (circ.62/2015)
Ai fini procedurali si conferma quanto segue.
Le Strutture dell'Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Accertata la sussistenza dell’indennità, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o miniASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Sempre in ordine a detta prestazione mensile nel campo relativo al reddito previsto derivante dall’attività autonoma andrà impostato il valore 0 ad indicare l’ininfluenza di questo ai fini della definizione della domanda di anticipazione. Tuttavia, nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di anticipazione, il richiedente stia percependo la prestazione mensile ridotta in proporzione al reddito presunto dichiarato per lo svolgimento di un’attività autonoma, il valore del predetto reddito presunto indicato nell’apposito campo non deve essere modificato.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della circolare n. 145 del 2013.
La presente circolare deve intendersi ad integrazione della richiamata circolare n. 145 del 2013.
Erogazione della prestazione
Erogazione della prestazione (circ.145/2013)
Ai fini dell’erogazione della prestazione le Strutture dell'Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Accertata la sussistenza dell’indennità oppure riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o miniASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della presente circolare.
L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa.
Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Restituzione della prestazione in caso di rioccupazione
Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione (circ.145/2013)
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, stante le disposizioni di cui all’art.9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013, la struttura territoriale procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.
Procedura di liquidazione
Procedura di liquidazione (circ.145/2013)
La procedura DSWeb, è stata integrata con le seguenti funzioni finalizzate alla gestione delle domande di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI:
- Ricezione delle domande pervenute via web:
- a questo fine sarà possibile visualizzare e acquisire in DsWeb, con le consuete modalità, le domande pervenute selezionando il link Domande Internet e successivamente Domande provenienti da Sportello virtuale – Domande- Domande ASpI, MiniASpI e MiniASpI 2012 da Sportello del Cittadino. Le domande in questione saranno contrassegnate da Tipo Domanda “AntASPI” e “AntMiniASPI”; per facilitare la selezione di un data tipologia è stata aggiunta la possibilità di ordinare le liste di domande pervenute anche in funzione del Tipo domanda.Sarà possibile acquisire in DsWeb le istanze per cui è presente la domanda di ASpI o miniASpI di riferimento e la stessa non presenta sospensioni a cavallo della data di avvio dell’attività autonoma.
- Variazione e istruttoria delle domande di Anticipazione AspI e miniASpI:
- l’applicazione provvederà ad eseguire in automatico i controlli relativi ai termini di presentazione della domanda e allo stato della domanda di ASpI o miniASpI di riferimento. In caso di accoglimento dell’istanza verrà prospettato il periodo di prestazione spettante.
- Calcolo e pagamento dell’indennità anticipata:
- dal Menù Pagamenti dell’applicazione DsWeb, selezionando Pagamento Aspi-MiniAspi sarà possibile procedere prima alla simulazione di calcolo della prestazione spettante e quindi al pagamento effettivo della prestazione.
- Gestione degli eventuali casi di rioccupazione:
- in caso di rioccupazione del lavoratore che abbia già fruito dell’anticipazione, è possibile acquisire in DsWeb i dati relativi a tale evento; successivamente sarà possibile richiedere il calcolo degli importi dovuti dal lavoratore a titolo di restituzione.
Accertamenti prima dell'erogazione
Accertamenti prima dell'erogazione (msg.3348/2014)
Per quanto riguarda gli accertamenti da esperire prima della liquidazione dell'anticipazione vedasi quanto già detto a proposito della mobilità anticipata
Monitoraggio da parte dell'INPS della disponibilità dei fondi e della spesa
Monitoraggio (circ.145/2013) (msg.736/2015)
L’art.2 comma 19 della legge di riforma dispone che la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità ASpI e mini ASpI è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.24, comma 27 del D.L. n.201 del 2011 convertito in legge n.214 del 2011.
In proposito l’art. 5 del Decreto interministeriale in esame prevede che l’INPS provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per l'anno 2014 e 2015 vedi msg.736/2015
Istruzioni contabili
Istruzioni contabili (circ.145/2013)
Gli oneri derivanti dalle liquidazioni anticipate delle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU.
Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 2, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono stati istituiti i seguenti conti:
GAU30170 – per l’anticipata liquidazione della prestazione Aspi;
GAU30171 – per l’anticipata liquidazione della prestazione mini Aspi.
Il conto di debito, appositamente istituito, è GAU10171.
Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio di nuova istituzione “03118-Somme non riscosse dai beneficiari –anticipata liquidazione Aspi e mini Aspi, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012”
Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU24170 e GAU24171, di nuova istituzione e al conto GAU 00030, già esistente.
I recuperi imputati ai suddetti conti GAU24170 e GAU24171 sono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”. Le partite relative che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla stessa procedura, al conto esistente GAU00030.
A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione “01120 – Recupero indennità Aspi e mini Aspi anticipate, art. 2, comma 19 L. 92/2012”.
Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:”01120 – Indennità Aspi e mini Aspi anticipate, art. 2, comma 19, L.92/2012”.