Eureka Previdenza

Bonus bebè

Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

(msg.1099/2020)

Con la circolare n. 26 del 14 febbraio 2020 l’Istituto ha illustrato la disciplina dell’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha esteso l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

La suddetta prestazione, istituita con la legge n. 190/2014, è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE (si veda in merito la circolare n. 26/2020). Analogamente a quanto previsto per gli eventi avvenuti nel 2019, anche per i nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso del 2020 è stata riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.

Con il presente messaggio si comunica che è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi 340 e 341, della legge n. 160/2019).


Modalità di presentazione delle domande

Come previsto dalle disposizioni normative in materia la gestione e la liquidazione delle domande per l’assegno di natalità sono di competenza dell’Istituto, che provvede al pagamento mensile dell’assegno medesimo. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in 12 mensilità.

La domanda di assegno deve essere inoltrata dai soggetti aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

La procedura di presentazione telematica della domanda è raggiungibile dal sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità”, selezionando tra i risultati la Scheda Prestazione “Assegno di natalità (Bonus Bebè)” e cliccando poi all’interno della scheda sul pulsante “Accedi al servizio”.

In alternativa, dopo aver digitato nel motore di ricerca “Assegno di natalità”, è possibile accedere direttamente al servizio on-line selezionando tra i seguenti risultati:

  • Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).
  • Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati).

In ogni caso, è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti strumenti di accesso:

  • un PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • una identità SPID di livello 2 o superiore;
  • una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli interessati possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN.

Le domande potranno, infine, essere inviate tramite i Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Come già detto, rispetto agli anni precedenti, è stata estesa la possibilità di acquisire domande per eventi (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020; in particolare, con il presente messaggio si fa presente che nel 2020, considerata la vigenza di più leggi succedutesi nel tempo in materia di assegno di natalità, sussistono più opzioni di scelta iniziale della domanda:

  • per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2019 (e anche nel 2017, nel caso in cui nel 2020 venga presentata domanda per un evento del 2017, sia pure per il periodo residuo) selezionando l’apposito campo, è possibile inoltrare domanda purché, al momento della sua presentazione, l’utente sia in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro, oltre naturalmente agli requisiti previsti dalla legge (cfr. circolari n. 93/2015, n. 214/2016 e n. 85/2019 e messaggi collegati per la disciplina ancora applicabile);
  • per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2020, selezionando l’apposito campo, è possibile presentare la domanda anche in assenza di un ISEE minorenni in corso di validità (ad esempio in caso di DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.). In questo caso, il richiedente dovrà indicare di essere consapevole che, in assenza di ISEE, potrà essere riconosciuto solo l’importo minimo dell’assegno (sempre che risultino sussistenti tutti gli altri requisiti e salva l’ipotesi di un’eventuale integrazione dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE).
    Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (cfr. circolare n. 26/2020).
    L’Istituto in questi casi invierà un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido. Il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
    In tali casi le Strutture territoriali avranno cura di effettuare i controlli sulle autodichiarazioni e procedere, laddove necessario, alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000).
    Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

In via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Resta fermo che, per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda.

Bonus bebè

Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (cfr. la circolare n. 93/2015).

Il modulo “SR163” di cui al punto 9) del precedente paragrafo 2, può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.

Ove il modulo “SR163” sia mancante o incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa”, così come specificato nel messaggio n. 261/2017.

Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità di almeno uno degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi (cfr. la circolare n. 85/2019).

Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

Pertanto, nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda del numero dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

Sempre in caso di nascite gemellari o adozioni plurime, il richiedente indicherà, in ciascuna domanda relativa al figlio per cui chiede l’assegno, anche i dati anagrafici di almeno uno degli altri gemelli o adottati (cfr. la circolare n. 85/2019).

Bonus bebè

Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2018

(msg.4569/2018)

A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare n. 93/2015.

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Con la circolare n. 50/2018 sono state fornite le relative istruzioni operative.

In entrambi i casi, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

In base alla normativa vigente, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016/2017 ai sensi della legge n. 190/2014, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018. Ciò ha comportato, per questi ultimi, la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che, stante la durata triennale della prestazione, potrebbe essere ancora corrisposto.

Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti, che avevano in pagamento l’assegno nel 2017, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2018.

Al riguardo, si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.

Si ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).

All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che abbia presentato domanda nel 2017 (o nel 2016) e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2017. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2017 e la domanda di assegno a luglio 2017 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2017.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2018 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2018. Sulla base di quanto sopra specificato si possono verificare i seguenti due casi:

  • l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2018 ha validità fino al 15 gennaio 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2018;
  • l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2019; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018.

Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2019, per consentire all’Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2019.

La necessità di rinnovare l’ISEE dal 1° gennaio 2019 riguarda ovviamente anche i beneficiari dell’assegno ai sensi della legge n. 205/2017.

Bonus bebè

Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo

(circ.85/2019) (circ.26/2020)

L’articolo 1, comma 340, della citata legge n. 160/2019, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85/2019, paragrafo 3, a cui si rinvia (qui sotto).

Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014 istitutiva dell’assegno di natalità, introduce, rispetto alla normativa previgente, un elemento di novità rappresentato dal riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
  • ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
  • diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
    a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
    b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
  • in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).

Bonus bebè

Parto gemellare ed adozioni plurime

(circ.50/2018)

Come precisato con messaggio n. 261/2017, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

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