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Bonus bebè
Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
(circ.85/2019) (circ.26/2020)
L’articolo 1, comma 340, della citata legge n. 160/2019, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85/2019, paragrafo 3, a cui si rinvia (qui sotto).
Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014 istitutiva dell’assegno di natalità, introduce, rispetto alla normativa previgente, un elemento di novità rappresentato dal riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
- ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).