Eureka Previdenza

Disoccupazione lavoratori rimpatriati

Modalità di trattazione delle domande

(circ.106/2015)

Con riferimento alle diverse situazioni del lavoratore, si illustrano di seguito le modalità di trattazione delle domande.

Disoccupazione lavoratori rimpatriati

Modalità di trattazione delle domande

(circ.106/2015)

Con riferimento alle diverse situazioni del lavoratore, si illustrano di seguito le modalità di trattazione delle domande.

A) Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato

A)  Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

All’atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

B) Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera

B)  Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera.

In base all’art. 64 del regolamento (CE) n. 884 del 2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi.

A tale proposito, si ritiene necessario evidenziare che, in base alla nuova regolamentazione comunitaria, a differenza di quanto previsto dai precedenti regolamenti, le prestazioni spettanti a carico delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione debitrice (vedi circolari n. 85 del 2010, n. 132 del 2010, messaggio n. 28706 del 16/11/2010 e messaggio n. 15823 del 2/10/2012, riepilogativo di tutte le disposizioni).

Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall’Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del  formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione). Premesso che la sezione 6 del suddetto formulario deve essere sempre compilata, se è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del sopra citato regolamento, dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell’Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.

Per quanto sopra precisato, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975 [punto 9, lett. c)], il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati potrà essere erogato solamente dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso dei documenti portatili U1 e U2, le Strutture INPS dovranno richiedere tempestivamente, direttamente all’Istituzione estera, le informazioni necessarie utilizzando i formulari PAPER SED U001 - per la richiesta dei periodi di assicurazione - e PAPER SED U007 - per la richiesta della certificazione del diritto all’esportabilità della prestazione estera - (messaggio n. 18329 del 9 novembre 2012 che contiene precisazioni in merito allo scambio di informazioni).

Infine, si ritiene opportuno precisare che, prima di procedere alla liquidazione di una prestazione di disoccupazione per rimpatriati, è necessario verificare preventivamente che la persona disoccupata, proveniente da uno Stato che applica la normativa comunitaria, non rientri tra le categorie di lavoratori tutelati dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolari n. 85/2010 e n. 105/2015). In tale ultima ipotesi, andrà liquidata la prestazione prevista da detto articolo e attivata la procedura di richiesta del relativo rimborso.

Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, si confermano le disposizioni precedentemente impartite.

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