Ricovero a tempo pieno ed ipotesi che fanno eccezione.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010 punto 3).
Fanno eccezione a tale presupposto le ipotesi di seguito descritte:
- Per i bambini disabili in situazione di gravità di età inferiore a 3 anni, il beneficio è ammissibile nel caso di ricovero a tempo pieno presso Istituti specializzati se finalizzato a intervento chirurgico oppure se a scopo riabilitativo per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente o affine entro 3° grado (genitore o familiare);
- per i minori con disabilità in situazione di gravità , il beneficio è ammissibile nel caso di ricovero a tempo pieno, qualora risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circ. n. 155/2010);
- per i soggetti con disabilità grave il beneficio è ammissibile qualora il ricovero presso istituti ( anche se non specializzati) riguardi un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. n. 155/2010) , situazione quest'ultima, soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede competente circ. 90/2007 punto 7
- Se il disabile ricoverato a tempo pieno , deve recarsi al di fuori della struttura presso cui è ricoverato per effettuare delle terapie o delle viste specialistiche, interrompendosi il tempo pieno del ricovero e si verifica la necessità di assistenza da parte del familiare, lo stesso potrà avere diritto alla fruizione dei permessi qualora presenti apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente, che attesti le visite e le terapie effettuate. La documentazione verrà sottoposta alla valutazione del Medico del Centro Medico Legale della Sede INPS di residenza che si esprimerà in merito alla sua correttezza formale e sostanziale.(Msg. n. 014480 del 28.05.2010)