Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
La disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali
L’ordinamento pensionistico contiene numerose norme che prevedono che il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sia collegato al reddito del titolare della prestazione o anche del coniuge.
Le suddette norme attribuiscono rilevanza a diverse tipologie di reddito e fanno riferimento a periodi diversi per l’accertamento del reddito rilevante.
La nuova disciplina prevista dalla disposizione in oggetto ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all’Allegato A, due periodi di riferimento per l’accertamento dei redditi rilevanti:
- “l’anno in corso”, in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione;
- “l’anno precedente” per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 35, una prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta in sede di prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il reddito presunto di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, è effettuata, ogni anno, sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno precedente, la verifica del diritto alla corresponsione, dal 1° luglio del medesimo anno, delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito, già liquidate negli anni precedenti. Il reddito di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Resta confermato l’arco temporale cui si riferiscono i limiti di reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.
Pertanto, ferma restando l’individuazione del “reddito rilevante” secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione.
Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
La disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali
L’ordinamento pensionistico contiene numerose norme che prevedono che il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sia collegato al reddito del titolare della prestazione o anche del coniuge.
Le suddette norme attribuiscono rilevanza a diverse tipologie di reddito e fanno riferimento a periodi diversi per l’accertamento del reddito rilevante.
La nuova disciplina prevista dalla disposizione in oggetto ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all’Allegato A, due periodi di riferimento per l’accertamento dei redditi rilevanti:
- “l’anno in corso”, in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione;
- “l’anno precedente” per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 35, una prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta in sede di prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il reddito presunto di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, è effettuata, ogni anno, sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno precedente, la verifica del diritto alla corresponsione, dal 1° luglio del medesimo anno, delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito, già liquidate negli anni precedenti. Il reddito di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Resta confermato l’arco temporale cui si riferiscono i limiti di reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.
Pertanto, ferma restando l’individuazione del “reddito rilevante” secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione.
Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.
Prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito alle quali si applica la nuova disciplina.
- integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 683 e successive modificazioni e integrazioni;
- integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153;
- di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
- aumento della pensione sociale di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni e integrazioni;
- maggiorazione dell'assegno sociale di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni;
- importo aggiuntivo di 154,94 euro di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima - prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127;
- riduzione delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.