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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Maternità ed altre prestazioni
Nei casi descritti e approfonditi in queste pagine l'indennità di maternità interagisce con altre prestazioni.
Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Maternità ed altre prestazioni
Nei casi descritti e approfonditi in queste pagine l'indennità di maternità interagisce con altre prestazioni.
Maternità in caso di doppia attività (dipendente ed autonoma)
MATERNITÀ IN CASO DI DOPPIA ATTIVITÀ (DIPENDENTE E AUTONOMA)
- lavoratrice dipendente a tempo pieno e lavoratrice autonoma: non potendo la lavoratrice essere iscritta nella gestione delle lavoratrici autonome (per una regolare iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi, occorre che il lavoratore stesso partecipi al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente) avrà diritto alla indennità in qualità di lavoratrice dipendente;
- lavoratrice dipendente part-time e lavoratrice autonoma: qualora il lavoro autonomo abbia il carattere della abitualità e della prevalenza l'indennità spetta in entrambe le gestioni.
Maternità dipendente e parasubordinata
MATERNITÀ DIPENDENTE E PARASUBORDINATA
L’indennità di maternità in qualità di lavoratrice PARASUBORDINATA non è cumulabile con l’indennità di maternità come lavoratrice dipendente circ. 138/2002 punto 1.1 . Nel caso in cui alla data dell’evento, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, la stessa avrà diritto alla prestazione di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma, in quanto l'iscrizione alla gestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato (0,72) previsto per la tutela della maternità. Qualora invece la prestazione di maternità spettante per l’attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice parasubordinata, la stessa avrà diritto alla corresponsione della differenza a carico della gestione separata. circ. 138/2002
Maternità dipendente e congedo parentale altro coniuge (padre)
MATERNITÀ DIPENDENTE E CONGEDO PARENTALE ALTRO CONIUGE (PADRE)
Durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre il padre può utilizzare l’astensione facoltativa. circ.109/2000 punto 1.3, 4° capoverso
Maternità dipendente e assegno di maternità dei comuni
MATERNITÀ DIPENDENTE E ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
L’assegno di maternità del Comune non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità, ad eccezione dell’eventuale quota differenziale. circ. 179/1999
Maternità dipendente e assegno di maternità dei comuni
MATERNITÀ DIPENDENTE E ASSEGNO DI MATERNITÀ A CARICO DELLO STATO
L’assegno di maternità dello stato può essere corrisposto in caso di godimento di indennità di maternità solo per gli importi differenziali qualora l’importo della indennità di maternità sia inferiore a quello dell’assegno stesso. Circ. 143/2001
Maternità e malattie legate alla gravidanza
MATERNITÀ E MALATTIE LEGATE ALLA GRAVIDANZA
L’indennità di maternità è incumulabile con la malattia determinata o connessa allo stato di gravidanza , qualora non sia possibile l’astensione anticipata autorizzata dal servizio ispezione lavoro, è prevista l’erogazione della indennità di malattia. Tali periodi non si computano ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile (180 giorni per anno solare).
Maternità e malattia comune
MATERNITÀ E MALATTIA COMUNE
La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva della indennità di malattia (circ. 139/82 parte II punto 15, circ. 136/2003 punto7 e circ. 8/2003, punto 5), l’indennità di maternità prevale sul trattamento di malattia che sia comune o di natura specifica tubercolare anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria circ. 139/82 parte II punto 15
Maternità e trattamento INAIL
MATERNITÀ E TRATTAMENTO INAIL
L’indennità di maternità è incumulabile con il contemporaneo riconoscimento della inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale corrisposta dall’INAIL.
L'INAIL, con circ. 14.5.87, n. 33, ha disposto che il trattamento economico per inabilità temporanea è prevalente sul trattamento economico di maternitàcirc. 182/1997 punto 12.Tale disposizione dell’INAIL modifica quanto a suo tempo disposto dall’INPS con circ. 139/82 parte II punto 15 e cioè che l’indennità di maternità prevale sul trattamento di infortunio o malattia professionale anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria.
Malattia insorta durante il congedo di maternità
MALATTIA INSORTA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITÀ
La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva di indennità di malattia (circ. 136/2003 punto7 e circ. 8/2003, punto 5).
Malattia insorta dopo il congedo di maternità o parentale
MALATTIA INSORTA DOPO IL CONGEDO DI MATERNITÀ O PARENTALE
Per le malattie, debitamente notificate e documentate, insorte, dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità, configurabile come periodo neutro (circ. 136/2003 punto7 e circ. 8/2003, punto 5).
Maternità e indennità antitubercolare (TBC)
MATERNITÀ E INDENNITÀ ANTITUBERCOLARE (TBC)
L’indennità di maternità è incumulabile e prevale sul trattamento di malattia che sia comune o di natura specifica tubercolare ( Indennità Giornaliera e l’Assegno di Cura e Sostentamento) anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria circ. 139/82 parte II punto 15 - circ. 17/82, punto 10 lettera A
Maternità e assegni al nucleo familiare
MATERNITÀ E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE circ. 110 del 17.04.1992
-La madre lavoratrice dipendente ,anche adottiva o affidataria, ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF)per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato (inizio congedo per maternità /inizio astensione dal lavoro per maternità disposta dalla Direzione provinciale del Lavoro).
-Il padre lavoratore dipendete anche adottivo o affidatario, ha diritto agli assegni al nucleo familiare alle stesse condizioni della madre, per il periodo di congedo ad esso riconosciuto dalla legge.
-Il pagamento degli assegni al nucleo familiare viene effettuato dal datore di lavoro contemporaneamente all'erogazione dell'indennità per congedo di maternità.
La corresponsione degli assegni familiari è sospesa in ogni caso, nell'ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro. (Circolare n. 53128 obg del 23 aprile 1952)
Maternità e cassa integrazione ordinaria e straordinaria
MATERNITÀ E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
- L’indennità di maternità è incumulabile e prevale per gli eventi di maternità (astensione obbligatoria) insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, spetta anche per gli eventi di maternità che iniziano entro due mesi (o 60 giorni) dalla cessazione del trattamento di integrazione salariale in quanto, i periodi ordinari o straordinari di integrazione guadagni sono da intendersi equiparati ,ai fini del diritto all'indennità per congedo di maternità, ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa Circ. 152/1990.
- per gli eventi di malattia o di maternità insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell'intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l'attività lavorativa, non spetta alcuna indennità circ. 139/82 parte II punto 15, Circ. 152/1990.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ. 152/1990
Maternità e disoccupazione (ASpI) ordinaria e speciale
MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE (ASpI) ORDINARIA E SPECIALE
L'indennità di maternità è incompatibile e quindi prevale sul trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale: detto trattamento non è dovuto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro circ. 17/82, punto 10 lettera C.
Maternità e disoccupazione con requisiti ridotti
MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI circ. 4/2006
Il diritto alla indennità di maternità viene conservato anche quando il congedo di maternità si collochi oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e in godimento * dell' indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ai fini del diritto alla indennità di maternità la data di inizio del congedo dovrà collocarsi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo presunto di godimento * della disoccupazione con Requisiti Ridotti. Il congedo di maternità, quindi, non potrà iniziare nell’anno successivo a quello di riferimento della predetta prestazione di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
* calcolo periodo di godimento indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:
- nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ( includendo anche le domeniche e i giorni festivi) .
- nel caso di pluralità di rapporti di lavoro , le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere collocate nei periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro e un altro a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri , ha consentito il raggiungimento delle 78 giornate necessarie per il diritto alla indennità di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
Maternità e mobilità
MATERNITÀ E MOBILITÀ
Alle lavoratrici che stanno fruendo dell'indennità di mobilità, per i periodi di astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, spetta l’indennità di maternità.
A tali lavoratrici l'indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine della astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 223. Circ. 150/1993 – Dl 148/93 art. 6, commi 3,4 e 5
Maternità e congedo matrimoniale
MATERNITÀ E CONGEDO MATRIMONIALE
L’indennità di maternità è incumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale naturalmente per le giornate di erogazione dell'assegno stesso a carico dell’INPS;
L'indennità di malattia e di maternità non debbono essere corrisposte per i periodi di erogazione
dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Circ. 248/92
Maternità e sussidio per LSU (ASU – APU)
MATERNITÀ E SUSSIDIO PER LSU (ASU – APU)
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno per attività socialmente utili. circ. 86/1999 punto g)
Maternità e retribuzione
MATERNITÀ E RETRIBUZIONE
L’indennità di maternità è incumulabile con trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro (spetta la retribuzione).Circ. 248/92
Maternità e congedo straordinario
MATERNITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
L’indennità di maternità o di malattia è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della fruizione del congedo straordinario (quindi, in linea di massima coincidente con l’ultima prestazione lavorativa). In tal caso si interrompe il congedo straordinario e si avrà diritto alla indennità di maternità. La possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è subordinata alla presentazione di nuova domanda. Circ. 64/2001
Flessibilità e congedo straordinario
FLESSIBILITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
Durante il periodo in cui si usufruisce della flessibilità, visto che si percepisce la normale retribuzione, è possibile chiedere il congedo straordinario.
Maternità ed allattamento
MATERNITÀ E ALLATTAMENTO
Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento.
Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino , nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006
Maternità e distacco sindacale
MATERNITÀ IN DISTACCO SINDACALE Circolare 63/2000
Le lavoratrici madri sospese dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di maternità (obbligatoria e facoltativa) per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una particolare causa di sospensione dal lavoro , si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione che in caso di maternità è limitato a 60 giorni dall'inizio della sospensione stessa; quindi, possono essere indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il predetto normale periodo di copertura assicurativa.
Esempio:
lavoratrice in congedo straordinario ai sensi della legge 388/2000 dal 15/04/2010 al 14/04/2010
in aspettativa politica e sindacale non retribuita dal 19/05/2010 al 31/12/2010
data presunta parto 02/09/2010
inizio congedo per maternità 02/07/2010
lavoratrice avente diritto all'indennità per congedo di maternità
L 'indennità per congedo di maternità a carico dell'INPS è da escludere quando:
- a favore dei lavoratori interessati sono previsti, a titolo di maternità, altri trattamenti previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5, legge n. 300/1970).
- per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore, l'INPS erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di maternità (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.