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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
(art. 1 comma 43 Legge 335/95)
L'art. 1 comma 43 Legge 335/95 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'INAIL o dall'IPSEMA a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n.1124.
L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Circolari 234/95, 14/96, 91/96, 115/96, e per le questioni medico-legali circolare 153/96