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La pensione supplementare
Casi particolari
La pensione supplementare spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione dall'INADEL, ai dipendenti degli enti locali, dall' ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall'Istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni.
La pensione supplementare non spetta ai titolari di pensione ENPALS, poiché le norme che regolano i rapporti tra INPS e ENPALS prevedono la corresponsione di un unico trattamento con obbligo di unificazione delle relative posizioni contributive.
La pensione supplementare nella gestione separata
Di seguto i requisiti richiesti dal 1996 in poi.
Requisiti per il diritto dal 1° gennaio 2012
Se gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per ottenere una pensione autonoma hanno diritto alla liquidazione di una pensione supplementare (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) se:
- sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
- risultino in possesso del requisito di età (vedi requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nella gestione separata dal 1° gennaio 2012).
Relativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata (msg.219/2013 punto3.1), si richiama l’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 che ha stabilito che “qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”. (cfr. circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).
Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, titolari di pensione a carico della gestione separata, ovvero titolari di pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’AGO, o che ne comporti l’esclusione o l’esonero dalla predetta, si richiamano i chiarimenti forniti con messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003.
In conformità ai criteri illustrati con il messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003, si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il trattamento pensionistico richiesto risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (punto 1.2 della circolare n. 35 del 2012) pur in presenza dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24, comma 7, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 per il diritto autonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della circolare n. 35 del 2012).
Pertanto, le domande di pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti di soggetto titolare di trattamento pensionistico a carico dei Fondi come individuati dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonché della gestione separata, qualora il medesimo:
- non abbia perfezionato il requisito minimo dell’importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed
- a condizione che alla data di decorrenza della pensione supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita e
- che l’interessato abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente.
Requisiti per il diritto al 31 dicembre 2007
Se gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per ottenere una pensione autonoma (vedi msg.404/2003) hanno diritto alla liquidazione di una pensione supplementare (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) se:
- sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
- risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995
RISPOSTA A QUESITO
(messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003)
E' stata prospettata da una Sede la situazione di un lavoratore, titolare di pensione a carico di un fondo esclusivo ed iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, il quale ha maturato i requisiti di contribuzione (5 anni) e di età (57 60 65 o più) per la pensione di vecchiaia. Peraltro l'importo di detto trattamento risulta inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Ciò posto è stato chiesto se l'interessato possa chiedere utilmente la pensione supplementare, prima del compimento del 65° anno di età, continuando l'iscrizione alla gestione in parola.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, con la quale è stato, tra l'altro, precisato che qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'A.G.O., delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni, previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Considerato che l'interessato è titolare di pensione a carico di un Fondo esclusivo, la domanda di pensione supplementare è suscettibile di accoglimento.
Si ricorda che l'eventuale contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico della predetta Gestione dà titolo a un supplemento (v. punto 4 della circolare n. 112 del 1996).
Requisiti per il diritto dal 1° gennaio 2008 (msg.11137/2008)
Se gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per ottenere una pensione autonoma hanno diritto alla liquidazione di una pensione supplementare (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) se:
- sono titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
- risultino in possesso del requisito di età di almeno 60 anni se donna e 65 se uomo (legge 247/2007).
RISPOSTA A QUESITO
(messaggio n. 404 dell’11 dicembre 2003)
E' stata prospettata da una Sede la situazione di un lavoratore, titolare di pensione a carico di un fondo esclusivo ed iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, il quale ha maturato i requisiti di contribuzione (5 anni) e di età (57 60 65 o più) per la pensione di vecchiaia. Peraltro l'importo di detto trattamento risulta inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Ciò posto è stato chiesto se l'interessato possa chiedere utilmente la pensione supplementare, prima del compimento del 65° anno di età, continuando l'iscrizione alla gestione in parola.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, con la quale è stato, tra l'altro, precisato che qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'A.G.O., delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni, previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Considerato che l'interessato è titolare di pensione a carico di un Fondo esclusivo, la domanda di pensione supplementare è suscettibile di accoglimento.
Si ricorda che l'eventuale contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione a carico della predetta Gestione dà titolo a un supplemento (v. punto 4 della circolare n. 112 del 1996).
Decorrenza
Vedi sezione dedicata alla decorrenza
Contribuzione versata dopo il pensionamento
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento puo' essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Non è possibile trasformare la pensione supplementare in pensione di vecchiaia, allorché siano perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia a seguito di versamento di altri contributi dopo la liquidazione della pensione supplementare.
In questo caso si deve liquidare un supplemento sulla pensione supplementare (vedi circ.32 del 6/02/1991)
Importo (vedi anche sezione dedicata)
I trattamenti di pensione spettanti in relazione alla contribuzione versata nella gestione di nuova istituzione sono liquidati con il sistema contributivo. L'aliquota di computo, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 335 del 1995 e' stabilita dall'art. 1 del regolamento n.282 nella misura del 10%. (le pensioni supplementari sono liquidate a soggetti con l'obbligo assicurativo contemporaneo ad un altro Fondo). Vedi, a proposito dell'aliquota di computo la circolare 186/98 - circolare 47/2000 - circolare 37/2000 e circolare 26/2002.
L'importo della pensione col calcolo contributivo è determinato dalla formula che segue:
Montante contributivo | X | Coefficiente di trasformazione | = | Pensione annua |
L'importo mensile della pensione si determina dividendo la pensione annua per 13 (tredici).
La pensione supplementare
Beneficiari
Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).
Spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione dall'INADEL, ai dipendenti degli enti locali, dall' ENPAS ai dipendenti dello Stato, dall'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall'Istituto postelegrafonici ai dipendenti delle corrispondenti amministrazioni.;
- I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
- ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Non spetta
Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:
- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni poiché le norme che regolano i rapporti tra INPS e ENPALS prevedono la corresponsione di un unico trattamento con obbligo di unificazione delle relative posizioni contributive.;
- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
- i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- ai titolari di pensione ENPALS.
La pensione supplementare
Requisiti per il diritto
I requisiti per il diritto sono:
- compimento dell'età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia nel fondo dove liquida la pensione supplementare;
- titolarità di una pensione liquidata in una gestione sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente per le decorrenze dal 1° gennaio 1993 (circolare 65/95);
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia autonoma.
Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo stato attuale, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.
Si ricorda che il requisito dell’età pensionabile per il diritto alla pensione supplementare è da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i..
Si coglie l’occasione per precisare che – allo stato attuale - la domanda di pensione supplementare presentata nell’anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla data del 31/12/2011, un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella quale chiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.
Infatti, l’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 riconosce il diritto alla pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che ha maturato i requisiti vigenti al 31/12/2011 per il diritto a pensione, non si può dar luogo alla liquidazione della pensione supplementare nulla rilevando che la liquidazione della pensione supplementare nella vigenza della Riforma Monti - Fornero consente al medesimo di accedere con una decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al 31/12/2011 (msg.219/2013).
La pensione supplementare
Decorrenza
Le “finestre di accesso” introdotte dalla legge n. 247 del 2007 e dalla legge 122/2010 hanno trovato applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare.
Per le domande presentate dall'1 gennaio 2012 la pensione supplementare decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se soddisfatti i requisiti previsti per il diritto (msg.219/2013).