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Risposte a quesiti
Servizio militare
Servizio civile volontario
Sulla G.U. della Repubblica Italiana n.22 del 28 Gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n.14 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
L’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009 ha introdotto la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1 gennaio 2009.
Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa su tale rilevante novità.
Volontari avviati al servizio civile dal 1/01/2009
(msg.14174/2009)
Dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009. Pertanto, a decorrere dalla predetta data divengono prive di efficacia e non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare Inps n.55 del 30 aprile 2008.
I relativi periodi sono riscattabili, con onere a carico degli assicurati, in base al nuovo testo del comma 4 dell’articolo 9 decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, così come sostituito dall’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009.
Riscatto periodi di servizio civile prestato dal 1/01/2009Riscatto periodi di servizio civile prestato dal 1/01/2009
Volontari avviati al servizio civile dal 1/01/2006
(msg.14174/2009)
A partire dall’ 1/1/2006 e fino al 31/12/2008, i soggetti che hanno prestato attività nell’ambito dei progetti di servizio civile volontario ai sensi del decreto legislativo n.77/2002 (entrato in vigore in data 01/01/2006) sono iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione interamente a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Sono altresì iscrivibili alla predetta Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009
Volontari avviati al servizio civile entro il 31/12/2005
(msg.14174/2009)
I periodi di servizio civile di cui all’ art. 10 della legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 (15/07/1998) e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n.77/2002 (31/12/2005), potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.
Servizio civile universale
(circ.108/2017)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 03 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106”, entrato in vigore il 18 aprile 2017.
Il provvedimento in oggetto detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale e istituisce il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11, della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
Il decreto legislativo n.40/2017 individua i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale e definisce la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio, il ruolo e i compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, i controlli sulle attività svolte e il finanziamento del servizio.
In particolare, il capo V del decreto in esame disciplina il rapporto di servizio civile universale; sono precisati i requisiti di partecipazione (art.14), le procedure di selezione (art.15), la durata e le condizioni di attuazione del rapporto (art.16), il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari (art.17), e si dispone in materia di crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro (art.18).
Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria e a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
Il rapporto di servizio civile universale, che si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.
In base al al comma 3 dell'art.16 del decreto in esame, gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.
Al termine dello svolgimento del servizio compiuto senza demerito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli operatori volontari un attestato per il periodo di servizio effettuato, con l’indicazione delle relative attività.
Riscatto ai fini pensionistici
L’art.17, quarto comma, del decreto legislativo n. 40/2017 prevede che per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
La disposizione citata ripropone quanto già previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 come modificato dall’art.4, comma 2, del decreto legge n.185/2008, convertito in legge n.2/2009, in materia di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile nazionale, su base volontaria, successivi al 1° gennaio 2009.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.184/1997, le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 dello stesso decreto si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l'art. 13 della legge n.1338 / 1962.
Considerato che i periodi di servizio civile universale da ammettere a riscatto, successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n.40/2017, saranno valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il “sistema contributivo”, gli oneri relativi a tali periodi saranno, quindi, determinati con il meccanismo del calcolo “percentuale” previsto dall’art.2, comma 5, del citato D. Lgs. n.184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili (10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della relativa domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi contributivi (circolari n.12/2013 e n.228/2016 cui si rinvia), allegando autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto in essa dichiarato,attestante il periodo di servizio effettuato, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, il progetto di servizio civile approvato, l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile su base volontaria.
Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS, il servizio di presentazione delle domande di riscatto è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi.
Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici il servizio è accessibile dal seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati.
Per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni già diramate per il riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile nazionale su base volontaria.
Contribuzione figurativa a domanda
Servizio militare
Servizio militare prestato in Belgio
(msg.30123/1997)
Il periodo di non attività conseguente a servizio militare prestato nell'Arma Belga è assimilato ad un periodo di lavoro subordinato quando il lavoratore abbia rivestito la qualifica di dipendente al momento della chiamata ovvero quando abbia acquisito detta qualifica nei tre anni successivi al periodo di servizio militare e sia rimasto occupato alle dipendenze in modo abituale e prevalente per almeno un anno.
Tale periodo è utile nell'Ago per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità quando anche in Belgio sia considerato utile per il conseguimento del diritto a pensione.
L'assimilazione al lavoro subordinato non si verifica quando il periodo di servizio militare sia stato utilizzato per liquidare un trattamento pensionistico di vecchiaia o a superstiti a carico di altro ordinamento pensionistico, con esclusione degli ordinamenti autonomi.
Contribuzione figurativa a domanda
Servizio militare e contribuzione nella gestione dei Coltivatori diretti
(circ.217/94)
Per l'accredito figurativo dei periodi di svolgimento del servizio militare di leva durante in presenza di contribuzione obbligatoria versata nella gestione speciale dei CD/CM si deve distinguere tra
- Servizio militare prestato dal 1962;
- Servizio militare prestato negli anni 1957-1961
Servizio militare collocato dal 1962
I periodi di Servizio Militare effettuati dal 1962 in poi determinano l'accredito figurativo con contemporanea cancellazione del corrispondente periodo di iscrizione negli elenchi dei CD/CM.
Contribuzione CD/CM per gli anni dal 57 al 61 interamente coperti da Servizio militare
Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).
Periodi parzialmente coperti dallo svolgimento del Servizio Militare negli anni dal 1957 al 1961
La piena attuazione dell'art. 4-ter della legge n. 63/17.3.1993, nell'interpretazione dettata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la lettera del 16.3.1994, secondo la quale la disposizione "va intesa nel senso di riconoscere validità, ai fini previdenziali, a quei periodi inferiori all'anno che non potevano essere considerati secondo la rigida applicazione dei criteri di cui alla legge n. 1047/1957, ma che con il provvedimento di cui all'art. 4-ter sono ora da ritenere attribuibili", comporta che l'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare collocato negli anni in cui ebbe vigore la legge n. 1047/1957, venga effettuato come di seguito esplicitato.
Assicurati iscritti per il periodo 1957/1961 nella sola gestione dei CD/CM
Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).
L'accertamento della compatibilità dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori fatti valere nella sola Gestione dei CD/CM dal richiedente, va effettuato con riferimento alla sola posizione assicurativa costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM per gli anni di vigenza della legge n. 1047/1957 in cui e' collocato il periodo di S.M., in caso di assenza di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990. Se invece la facoltà di riscatto prevista da tale statuizione di legge fosse stata esercitata, detto accertamento circa la compatibilità dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori va effettuato tenendo conto non soltanto delle giornate certificate dagli elenchi CD/CM riferiti al periodo di vigore della legge n. 1047/1957, ma anche delle giornate riscattate dall'interessato avvalendosi di detta facoltà, perché - come e' noto - i contributi da riscatto sono contributi effettivi, equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori. Conseguentemente:
- per l'anno solare o gli anni solari già coperto/i da 156 giornate, certificate dagli elenchi di categoria (in caso di assenza di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990) ovvero totalizzate tenendo conto sia delle risultanze di detti elenchi sia delle giornate riscattate dall'interessato (in caso di avvenuto esercizio della facoltà riconosciuta dal suddetto art. 11), l'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare non e' consentito;
- soltanto per l'anno solare o gli anni solari coperto/i da un numero di giornate inferiore a 156, i contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati in numero corrispondente alla differenza fra il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore di giornate (coincidenti con quelle risultanti dagli elenchi di categoria, in caso di assenza di riscatto, ovvero totalizzate sia con quelle attribuite in detti elenchi, sia con quelle riscattate, in caso di avvenuto esercizio della relativa facoltà entro il limite annuo di 104 giornate, come unicamente previsto dall'art. 11 della legge n. 233/2.8.1990, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991).
Assicurati iscritti per il periodo 1957/1961 sia nella gestione CD/CM, sia nell'AGO e chiamati in tale periodo ad assolvere gli obblighi di leva
Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).
La legge n. 1047/1957 prescriveva il solo e semplice requisito dell'abitualità dell'attività diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile, cosicché gli iscritti negli elenchi CD/CM in rapporto alla loro attività di abituale e manuale coltivazione dei terreni, potevano dedicarsi - con conseguente iscrizione nell'AGO - pure al contemporaneo svolgi mento di attività subordinata presso terzi (a tal proposito vedi circolare 135/92).
Il criterio secondo il quale, in tali casi di attività e di contribuzioni diverse, l'accreditamento dei contributi figurativi per S.M. deve essere effettuato nell'A.G.O., con riferimento esclusivo ai contributi che risultano versati in quest'ultima assicurazione, anche per quanto riguarda la determinazione del contributo medio da accreditare, non può essere inteso pure nel senso che il limite di compatibilità fra contribuzione obbligatoria e contribuzione figurativa debba essere determinato con riguardo alla sola contribuzione nell'A.G.O., prescindendo da quella esistente nella Gestione CD/CM. Infatti, la legittimità dell'accreditamento figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno ossequio del principio fondamentale secondo il quale la contribuzione figurativa può essere riconosciuta unicamente per periodi scoperti di contribuzione. Conseguentemente, in casi come quelli in argomento, vanno sempre distinte due fasi di adempimenti e cioe':
- l'accertamento preventivo della compatibilità dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori fatti valere dal richiedente e considerati - ai fini di tale verifica di compatibilità - nella loro unitarietà, in quanto facenti capo ad un unico soggetto e non come costituiti da due partite contributive del tutto separate, una nella gestione CD/CM e l'altra nell'A.G.O. (in concreto, poiché i precedenti assicurativi da prendere in considerazione nel loro insieme sono le giornate risultanti dagli elenchi di categoria riferiti agli anni di vigenza della legge n. 1047/1957, le giornate riscattate per gli anni stessi, ove l'interessato si fosse avvalso della relativa facoltà, nonché le settimane di contribuzione fatte valere per detti anni nell'A.G.O., tale prima fase di adempimenti comporta le seguenti due conclusioni alternative: o la somma delle sopra specificate contribuzioni effettive fatte valere per lo stesso anno o gli stessi anni e' sufficiente a coprire l'anno solare o gli anni solari in cui si colloca il servizio militare, nel qual caso il riconoscimento figurativo di tale servizio non e' consentito, oppure dette contribuzioni effettive non assicurano la copertura dell'anno solare o degli anni solari cui si riferiscono ed in cui si colloca il servizio militare, nel qual caso l'accreditamento figurativo e' consentito nei limiti e con le modalità indicate nel successivo alinea);
- soltanto dopo la preventiva verifica di compatibilità di cui al precedente alinea e sempre che il relativo esito sia la constatazione dell'insufficienza delle citate contribuzioni effettive a coprire l'anno solare o gli anni solari cui si riferiscono ed in cui si colloca il servizio militare, può procedersi all'accreditamento, in rapporto a tale servizio, dei contributi figurativi, effettuandolo nell'A.G.O. (a tale fine, valgano gli esempi che seguono:
- 1 esempio (assenza di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990; n. 60 giornate di iscrizione negli elenchi dei CD/CM e n. 20 contributi settimanali da lavoro dipendente, coesistenti in un anno in cui si colloca il servizio militare reso nel periodo di vigenza della legge n. 1047/1957): sommando le 20 settimane corrispondenti alle 60 giornate di iscrizione negli elenchi CD/CM (60 gg. : 3 = 20 sett.) alle 20 settimane accreditate nell'A.G.0., il riconoscimento figurativo del S. M. va effettuato per detto anno in quest'ultima assicurazione per non più di 12 settimane (40 settimane di contribuzione mista effettiva + 12 settimane di contribuzione figurativa = 52 settimane nell'anno);
- 2 esempio (44 giornate riscattate ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990 per raggiungere, con le n. 60 giornate risultanti dall'elenco di categoria, il limite annuo di 104 giornate nella gestione CD/CM, come unicamente previsto da detto art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991 (5); le 104 giornate così totalizzate coesistono, nell'anno in cui si colloca il servizio militare, con n. 10 contributi settimanali da lavoro dipendente): sommando le 35 settimane corrispondenti alle 104 giornate nella Gestione CD/CM (104 gg. : 3 = 34.6 settimane, arrotondate a 35) alle 10 settimane accreditate nell'A.G.O., il riconoscimento figurativo del S.M. va effettuato, per detto anno, in quest'ultima assicurazione per non più di 7 settimane (45 settimane di contribuzione mista effettiva + 7 settimane di contribuzione figurativa = 52 settimane nell'anno).
Assicurati iscritti negli anni 57/61 nella sola gestione CD/CM, chiamati in tale periodo ad assolvere gli obblighi di leva e iscritti nell'ago solo in anni successivi al Servizio Militare
Per gli anni dal 57 e 61 interamente coperti da Servizio militare si cancella l'assicurato dagli elenchi e si accredita figurativamente il periodo di Servizio Militare essendo venuta meno l'abitualità e l'iscrizione negli elenchi al 31 dicembre (vedi circolare 34/1992).
Il fatto che il servizio militare, nei casi ipotizzati nel presente punto, sia collocato in epoca anteriore all'iscrizione nell'A.G.0. ed il fatto che - trattandosi di iscritti con precedenti assicurativi sia nella Gestione CD/CM, sia nell'A.G.O. - l'accreditamento dei contributi figurativi per S.M. debba essere effettuato in quest'ultima assicurazione, con riguardo esclusivo ai contributi che vi risultano versati, anche per quanto riguarda la determinazione del contributo medio da accreditare, non debbono indurre a forzature, come quella di ritenere che, nei casi in argomento, la contribuzione figurativa per S.M. sia in ogni caso compatibile con quella obbligatoria versata nell'A.G.0., dato che non può sovrapporsi a quest'ultima, relativa a periodi successivi all'assolvimento degli obblighi di leva. Ribadito che la legittimità dell'accreditamento figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno ossequio del principio fondamentale secondo il quale la contribuzione figurativa può essere riconosciuta unicamente per periodi scoperti di contribuzione e considerato che i casi di cui trattasi riguardano iscritti, all'epoca del servizio militare, nella sola Gestione dei CD/CM, si richiama quanto detto in proposito e cioè: soltanto per l'anno solare o gli anni solari in cui e' collocato il S.M. e risultante/i coperto/i da un numero annuo di giornate inferiore a 156, i contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati in numero corrispondente alla differenza fra il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore di giornate. Una volta che tale differenza calcolata in giornate sia stata trasformata in settimane, può procedersi all'accreditamento di tali settimane nell'A.G.O., a titolo di contributi figurativi per S.M. (ad esempio, se all'interessato fossero state attribuite, nell'elenco di categoria, n. 30 giornate per l'anno 1958, la differenza fra il limite annuo di 156 giornate e tali 30 giornate risulterebbe pari a 126 giornate, corrispondenti a 126 : 3 = 42 settimane di contribuzione figurativa per servizio militare, da accreditare nell'A.G.O.; ciò in assenza di riscatto ex ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990, perché se l'interessato avesse riscattato, per l'anno 1958, n. 74 giornate necessarie per raggiungere il limite annuo di 104 giornate, come unicamente previsto da detto art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis, della Legge n. 166/1.6.1991, l'accreditamento figurativo nell'A.G.O. del S.M., sarebbe possibile soltanto per n. 17 settimane, determinate con le seguenti operazioni: n. 30 gg. risultanti dagli elenchi + 74 gg. riscattate = 104 gg.; 156 gg. - 104 gg. = 52 gg.; 52 gg. : 3 = 17 settimane riconoscibili figurativamente e da accreditare nell'A.G.O.).
Contribuzione figurativa a domanda
Servizio militare
Servizio militare che ha originato pensione privilegiata dello Stato
Quando non sia prevista la costituzione della Posizione assicurativa ai sensi della 322/58, l'accredito figurativo del SM di leva, sia obbligatorio che volontario, può essere operato anche se per effetto dello stesso sia già stata liquidata una pensione "privilegiata tabellare" a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, del DPR 1092 del 29/12/1973.
Tale pensione ha, infatti, carattere risarcitorio: viene cioè concessa senza alcun riferimento alla durata e alla qualità del servizio ed è liquidata esclusivamente allo scopo di risarcire l'infortunio subito o l'infermità contratta per causa del servizio stesso (vedi circolare 190 del 22/08/89 e circolare 156 del 14/06/1991).