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Risposte a quesiti
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori in congedo straordinario o fruitori di permessi legge 104 del 1992
Data di perfezionamento dei requisiti utile per entrare tra i 2.500
(msg.7463/2014)
Con il messaggio n. 6492 del 6 agosto 2014 era stato comunicato che, nelle more della definizione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti beneficiari, tenuto conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti al comparto scuola, l’Istituto aveva ritenuto di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012, in base al criterio ordinatorio previsto dal citato art. 11 bis, comma 2, della legge 124/2013.
Si comunica ora che, a seguito della conclusione delle operazioni di monitoraggio, risultano salvaguardati i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012.
Le relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione.
Si comunica pertanto che, alla medesima data, risulta definito il plafond delle 2500 unità da salvaguardare previste dalla disposizione in argomento.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori in congedo straordinario o fruitori di permessi legge 104 del 1992
(msg.522/2014)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.500 unità.
L’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha aggiunto la lettera e-ter) all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., introducendo un’ulteriore categoria di soggetti salvaguardati cui applicare, a determinate condizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
In particolare, con la citata lettera e ter), le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che:
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015).
Per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
L’art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori in congedo straordinario o fruitori di permessi legge 104 del 1992
Criterio ordinatorio e monitoraggio
(msg.522/2014)
Con riferimento al criterio ordinatorio, l’art. 11 bis, comma 2, prevede che l’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (pensione di vecchiaia o anzianità).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari di cui all’art. 11 bis, comma 2, l'INPS non esamina ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori in congedo straordinario o fruitori di permessi legge 104 del 1992
Modalità e termini di presentazione delle istanze
(msg.522/2014)
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alla salvaguardia in parola devono presentare istanza di accesso al beneficio presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di concessione relativo alla fruizione dei permessi (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.