Periodi da riscattare che si collocano dopo 31/12/1995 (circ.78/2019)
Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere e' invece determinato, per espressa disposizione di legge, non piu' in termini di riserva matematica ma applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso.
Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva e' quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo. Il contributo cosi' calcolato su base annua, in quanto la retribuzione e' quella corrispondente a dodici mesi, e' necessariamente da rapportare al periodo da riscattare. Ai fini dell'accredito del periodo riscattato, sulla posizione assicurativa dell' assicurato dovra' essere attribuita collocandola temporalmente in tale periodo la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell' onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato. Si confermano le istruzioni date con circolare 24 del 26.1.1995 al punto 1, in ordine alla retribuzione da accreditare in corrispondenza dei periodi riscattati con il sistema retributivo.
Il quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 184/97 dispone che la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinata dalla legge 335 / 1995 ha effetto, per il contributo di riscatto cosi' accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi.
Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995.
Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l’onere è quantificato in termini di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.
Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 1338/62. La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell’onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.