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Riscatto periodi servizio civile volontario
(msg.14174/2009)
Riscatto periodi di servizio civile prestato dal 1/01/2009
Sulla G.U. della Repubblica Italiana n.22 del 28 Gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n.14 è stata pubblicata l'art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
L’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009 ha introdotto la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, successivi al 1 gennaio 2009.
Riscatto periodi di servizio civile - Modifiche apportate al comma 4 dell’art.9 del D.Lgs. n.77/2002
(msg.14174/2009)
L’art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009, ha sostituito l'art.4, comma 2, del citato decreto n.185/2008, convertito in legge n.2/2009, che disciplina, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
In base al nuovo testo della disposizione in esame, per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Ne consegue che, dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo relativamente ai periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009.
Decorrenza effetti
(msg.14174/2009)
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con nota del 17 giugno 2009, ha precisato che i volontari avviati al servizio prima del 1 gennaio 2009 conservano il trattamento previdenziale precedente.
Ne deriva che i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009 continuano ad essere iscrivibili alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. Ciò al fine di evitare che coloro i quali siano stati avviati al servizio nella vigenza di un sistema contributivo che prevedeva l’iscrizione alla Gestione Separata, subiscano un mutamento di status previdenziale durante l’impegno di servizio civile.
Siffatta interpretazione del dato normativo, tesa alla tutela dell’affidamento fatto dal volontario in merito al trattamento previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del contratto di servizio civile, impone di riesaminare il contenuto dei messaggi n.025493 del 22/10/2007 e n.004166 del 19/02/2008 in relazione alla posizione dei soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell’anno 2005 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2006 (passaggio dal sistema di contribuzione figurativa al sistema del versamento della contribuzione presso la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335).
Pertanto, a parziale modifica di quanto comunicato con i predetti messaggi, si precisa che a favore di coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il relativo periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art.6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Condizioni per il riscatto. Determinazione degli oneri e pagamento rateale
(msg.14174/2009)
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
La presentazione della relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà discrezionale dell’assicurato che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria effettuato.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.184/1997, le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 dello stesso decreto si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338.
Per la determinazione degli oneri di riscatto dei periodi di servizio civile si rimanda quindi a quanto precisato con Circolare INPS del 19 luglio 1997 n.162.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’assicurato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.